
LEGGE REGIONALE 11 luglio 1953, n. 40
G.U.R.S. 11 luglio 1953, n. 37
Provvedimenti per la viabilità interna dei Comuni.
E' autorizzata la spesa di tre miliardi per la costruzione e sistemazione di strade interne dei Comuni e per la esecuzione di opere di fognatura e di altri servizi del sottosuolo.
L'esecuzione delle opere igieniche e di quelle relative ad altri servizi del sottosuolo è effettuata in unico complesso unitamente alle opere stradali di copertura.
Per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente è istituito un apposito capitolo nel bilancio dell'Assessorato dei lavori pubblici.
Per la programmazione, la progettazione ed esecuzione delle opere si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.
Nel caso di appalto-concorso l'Assessore per i lavori pubblici determina con proprio decreto la composizione della Commissione giudicatrice, della quale deve in ogni caso fare parte l'ingegnere capo del Genio civile, e un tecnico nominato dalla Giunta municipale.