
LEGGE REGIONALE 10 luglio 1953, n. 38
G.U.R.S. 11 luglio 1953, n. 37
Integrazioni e modifiche alla legge 12 aprile 1952, n. 12, per la costruzione di alloggi per le categorie più disagiate.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 79/1975 e annotato al 30 maggio 1984)
A decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 e per la durata di trentacinque anni, l'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere ulteriori impegni, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, per il pagamento dei contributi in annualità costanti per la costruzione di alloggi a carattere popolare, nel limite massimo di cento milioni.
A decorrere dall'esercizio 1954-55 e dall'esercizio 1955-56 e per la rispettiva durata di 35 anni, l'autorizzazione di cui al comma precedente è ulteriormente aumentata di 100 milioni per ciascun esercizio.
L'Assessore per i lavori pubblici formula un piano di ripartizione delle somme stanziate ai sensi del precedente art. 1, da sottoporsi all'approvazione della Giunta regionale.
Tale piano ha carattere integrativo di quello approvato ai sensi dell'art. 5 della legge 12 aprile 1952, n. 12, ed è attuato in conformità della legge stessa.
E' data facoltà all'Assessore per i lavori pubblici di ammettere gli Enti ed Istituti interessati al contributo durante il corrente esercizio finanziario, anche in relazione agli stanziamenti di cui all'art. 1 e di autorizzare l'immediato inizio delle costruzioni salva la decorrenza del pagamento del contributo, da determinarsi, col decreto assessoriale di concessione in rapporto all'esercizio finanziario da cui avrà inizio la spesa.
I beneficiari che non siano pronti per l'attuazione del programma di costruzione ammesso a contributo nel piano già approvato ai sensi della legge 12 aprile 1952, n. 12, possono essere esclusi dal medesimo e compresi nel piano da approvare con delibera della Giunta regionale a norma del presente articolo.
(modificato dall'art. 18, comma 2, della L.R. 79/75)
1. Quando particolari condizioni lo consiglino, nel quadro delle finalità della legge 12 aprile 1952, n. 12, anche ai fini di un acceleramento della attuazione della legge stessa, l'Assessore per i lavori pubblici ha facoltà di ammettere a contributo, previa delibera della Giunta regionale, enti di assistenza giuridicamente riconosciuti che abbiano tra i propri fini quello di costruire case di tipo popolare senza finalità di lucro.
2. In ogni caso gli assegnatari dovranno avere i requisiti prescritti dalla legge 12 aprile 1952, n. 12, e dalle relative norme integrative e regolamentari.
3. ----------------- (comma abrogato ) (1)
4. Fino all'atto dell'assegnazione è autorizzata la sostituzione di soci decaduti con altri soci, successivamente iscritti alla Cooperativa ed aventi i requisiti prescritti.
5. In ogni caso enti e cooperative non possono essere ammessi a contributo per programmi edilizi che fruiscano di altri contributi statali o regionali. (2)
Comma abrogato dall'art. 18, comma 2, della L.R. 79/75.
Vedi art. 1 della L.R. 21/75.
Vedi art. 4 della L.R. 79/75.
Dopo il terzo comma dell'art. 6 della legge 12 aprile 1952, è aggiunto il seguente:
"Possono essere chiamati a far parte della Commissione o essere addetti ad essa per le funzioni di segreteria anche funzionari laureati inquadrati nei ruoli regionali transitori, nonchè un esperto in materia igienico-sanitaria". (1)
La commissione è stata abrogata dall'art. 8 della L.R. 23/69
Gli alloggi da costruire ai sensi della legge 12 aprile 1952, n. 12, e della presente legge non possono avere più di quattro vani oltre la cucina e gli altri accessori. Può essere consentita la costruzione di alloggi con cinque vani oltre gli accessori per una superficie di 110 mq nei limiti di un decimo del programma di ciascun ente. Per le Cooperative è ammessa la costruzione di alloggi a cinque vani nei limiti di un quinto del programma ammesso a contributo. Per le assegnazioni di tali alloggi avranno la preferenza i soci che hanno un maggior numero di componenti di famiglia.
In aggiunta ai suddetti vani di abitazione è ammessa la costruzione nel piano terraneo o nel piano seminterrato di locali per l'esercizio dell'attività artigiana da parte degli assegnatari degli alloggi.
La locazione semplice o con patto di futura vendita di tali locali segue le condizioni dei vani di abitazione. Qualora non risultino fra gli assegnatari richieste per tali locali è consentito il fitto a favore di artigiani estranei all'assegnazione degli alloggi. (1)
In ordine alle caratteristiche tecniche degli alloggi da costruire da parte dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari, a parziale modifica delle disposizioni di cui all'articolo annotato, si veda l'art. 19 della L.R. 37/84.
Dopo il terzo comma dell'art. 8 della legge 12 aprile 1952, n. 12, è aggiunto il seguente comma:
"Per gli espropri di immobili siti nell'ambito dei piani di ricostruzione sono applicate le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402".
L'art. 9 della legge 12 aprile 1952, n. 12, è modificato come segue:
"Il pagamento del contributo ha inizio dopo che sia stato costruito il rustico del fabbricato. Può essere iniziato anche prima in coincidenza con la data di inizio dell'ammortamento dei mutui.
Il pagamento delle annualità successive è sospeso qualora siano accertate irregolarità. La concessione del contributo può revocarsi a seguito delle accertate irregolarità o se i lavori non siano iniziati o portati a compimento nei termini stabiliti. In tale eventualità il contributo è assegnato ad altro ente previsto dalla presente legge, di intesa con l'Ente mutuante".
E' data facoltà al Governo della Regione di emanare ulteriori norme integrative e regolamentari eventualmente necessarie.