
N.d.R. Il presente regolamento è SUPERATO per effetto dell'art. 44 della L.R. 21/85, che esclude il ricorso alla revisione dei prezzi.
DECRETO PRESIDENZIALE 5 giugno 1953, n. 5
G.U.R.S. 27 agosto 1954, n. 47
Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 28 dicembre 1948, n. 50 concernente la revisione dei prezzi contrattuali per lavori di competenza della Regione, e degli Enti pubblici locali.
N.d.R. Il presente regolamento è SUPERATO per effetto dell'art. 44 della L.R. 21/85, che esclude il ricorso alla revisione dei prezzi.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Ritenuto che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1948, n. 50, concernente la revisione dei prezzi contrattuali per lavori di competenza della Regione e degli Istituti pubblici locali occorre approvare le norme di attuazione e regolamentari della legge medesima;
Sentito il Consiglio di Giustizia Amministrativa;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale;
Su proposta dell'Assessore per i Lavori Pubblici, di concerto con quello per le Finanze;
DECRETA
N.d.R. Il presente regolamento è SUPERATO per effetto dell'art. 44 della L.R. 21/85, che esclude il ricorso alla revisione dei prezzi.
Si procede alla revisione dei prezzi contrattuali tutte le volte che il costo complessivo delle opere risulti aumentato o diminuito in misura superiore al dieci per cento per effetto di variazione dei prezzi, in uno o più degli elementi costitutivi del costo delle opere indicati all'art. 3 della legge regionale n. 50 del 28 dicembre 1948.
N.d.R. Il presente regolamento è SUPERATO per effetto dell'art. 44 della L.R. 21/85, che esclude il ricorso alla revisione dei prezzi.
La tabella delle percentuali di incidenza da allegare al contratto di appalto o atto di cottimo è redatta dal progettista del lavoro da eseguirsi ed è sottoposto, unitamente al progetto, all'esame degli organi tecnici consultivi.
N.d.R. Il presente regolamento è SUPERATO per effetto dell'art. 44 della L.R. 21/85, che esclude il ricorso alla revisione dei prezzi.
In dipendenza di varianti qualitative e quantitative dei lavori appaltati o nel caso che i lavori appaltati abbiano avuto, per qualsiasi causa, soltanto parziale esecuzione, saranno modificate ed approvate nelle forme di legge le tabelle delle percentuali di incidenza, di cui al precedente art. 2.
N.d.R. Il presente regolamento è SUPERATO per effetto dell'art. 44 della L.R. 21/85, che esclude il ricorso alla revisione dei prezzi.
Delle variazioni dei prezzi verificatesi successivamente alla scadenza del termine per l'esecuzione dei lavori e prima della loro ultimazione si tiene conto ai fini della revisione sempre che il ritardo sia giustificato da sospensioni o proroghe regolarmente concesse.
In caso contrario si tiene conto delle variazioni verificatesi entro il termine contrattuale.
N.d.R. Il presente regolamento è SUPERATO per effetto dell'art. 44 della L.R. 21/85, che esclude il ricorso alla revisione dei prezzi.
Nel caso di revisione in aumento, per le quantità di lavori che l'Appaltatore, a giudizio dell'Amministrazione, avrebbe potuto eseguire e non abbia eseguito in proporzione al tempo trascorso dalla consegna, l'aumento medesimo, si applica in base alle variazioni dei costi accertate per il periodo in cui i lavori si sarebbero potuti eseguire.
La revisione in aumento non si applica ai materiali approvvigionati in cantiere prima dell'avvenuta variazione del costo dei materiali stessi. La data dell'avvenuta introduzione dei materiali in cantiere deve risultare dal verbale del direttore dei lavori.
N.d.R. Il presente regolamento è SUPERATO per effetto dell'art. 44 della L.R. 21/85, che esclude il ricorso alla revisione dei prezzi.
La domanda dell'impresa per la revisione dei prezzi è presentata all'ufficio incaricato della direzione dei lavori prima della data di ultimazione di essi.
La Direzione dei lavori effettua il computo revisionale sulla base delle variazioni risultanti dal bollettino di cui all'art. 4 della legge e trasmette la domanda all'amministrazione appaltante, unitamente alla contabilità finale dei lavori.
Il computo revisionale deve essere sottoscritto dall'Impresa, ai sensi e con le modalità prescritte per la contabilità dei lavori.
N.d.R. Il presente regolamento è SUPERATO per effetto dell'art. 44 della L.R. 21/85, che esclude il ricorso alla revisione dei prezzi.
Nel caso in cui l'impresa chiede la revisione parziale l'Amministrazione appaltante può concedere non oltre il 50% delle somme che a titolo di revisione, possono spettare all'impresa, quando le variazioni in aumento risultino dal computo revisionale superiore al 30% del costo complessivo dell'opera.
N.d.R. Il presente regolamento è SUPERATO per effetto dell'art. 44 della L.R. 21/85, che esclude il ricorso alla revisione dei prezzi.
La Direzione dei lavori ha l'obbligo di procedere di sua iniziativa al computo revisionale dei prezzi nel caso di variazioni in diminuzione, presentando il computo all'Amministrazione appaltante durante il corso dei lavori ed in ogni caso, prima della data di ultimazione.
L'Amministrazione appaltante può disporre di ufficio tale revisione in ogni momento durante il corso dei lavori ed operare, in caso di esecuzione dei lavori, detrazioni provvisorie in base alle percentuali di diminuzioni accertate, salvo conguaglio a lavori ultimati.
N.d.R. Il presente regolamento è SUPERATO per effetto dell'art. 44 della L.R. 21/85, che esclude il ricorso alla revisione dei prezzi.
L'Assessorato dei lavori pubblici cura il coordinamento dei dati relativi alle variazioni dei costi delle opere, accertate dalle Commissioni provinciali di cui all'art. 4 della legge, e la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel Bollettino Ufficiale della Presidenza e degli Assessorati.
A tal fine, le Commissioni provinciali invieranno i dati anzidetti all'Assessorato dei lavori pubblici non oltre il giorno dieci di ciascun bimestre successivo a quello in cui le variazioni si riferiscono.
N.d.R. Il presente regolamento è SUPERATO per effetto dell'art. 44 della L.R. 21/85, che esclude il ricorso alla revisione dei prezzi.
Le variazioni di costo dei gruppi e sottogruppi, di materiali elencati alla lettera b) dell'art. 3 della legge saranno determinate tenendo conto delle proporzioni in cui i singoli materiali costituenti il gruppo vengono impiegati nel complesso delle opere pubbliche.
Tali proporzioni saranno comunicate alle Commissioni dell'Assessorato dei lavori pubblici.
N.d.R. Il presente regolamento è SUPERATO per effetto dell'art. 44 della L.R. 21/85, che esclude il ricorso alla revisione dei prezzi.
L'Assessore regionale per i lavori pubblici sentite le Commissioni provinciali, stabilisce le percentuali di incidenza di cui all'art. 1 della legge, nei casi in cui, precedentemente alla data del presente decreto, non sia stata inserita nei contratti di appalto la prescritta tabella.
Avverso tale decisione è ammesso ricorso alla Commissione arbitrale permanente.
N.d.R. Il presente regolamento è SUPERATO per effetto dell'art. 44 della L.R. 21/85, che esclude il ricorso alla revisione dei prezzi.
Le decisioni della Commissione provinciale sono valide se prese con l'intervento di almeno tre dei componenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
N.d.R. Il presente regolamento è SUPERATO per effetto dell'art. 44 della L.R. 21/85, che esclude il ricorso alla revisione dei prezzi.
Le riunioni della Commissione arbitrale di cui all'art. 6 della legge hanno luogo nella sede dell'Assessorato dei lavori pubblici con la partecipazione, in ogni caso, di tutti i suoi membri.
I componenti della Commissione arbitrale saranno sostituiti, in caso di impedimento, dai membri suppletivi designati e nominati ai sensi del comma terzo dell'art. 6 della legge 20 dicembre 1948, n. 60.
Alle funzioni di segretario è addetto un dipendente del predetto Assessorato. Egli tiene apposito registro dei verbali della Commissione numerato ordine progressivo e vistato dal Presidente della Commissione.
Alla Segreteria possono essere aggregati un Ingegnere dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed un funzionario della Ragioneria regionale.
N.d.R. Il presente regolamento è SUPERATO per effetto dell'art. 44 della L.R. 21/85, che esclude il ricorso alla revisione dei prezzi.
I ricorrenti devono allegare al ricorso i segue documenti:
a) copia autentica del contratto di appalto;
b) copia dei bollettini cui le variazioni si riferiscono;
c) copia del computo revisionale.
Ogni altra documentazione che la Commissione verrà necessaria.
N.d.R. Il presente regolamento è SUPERATO per effetto dell'art. 44 della L.R. 21/85, che esclude il ricorso alla revisione dei prezzi.
Per il trattamento economico delle Commissioni provinciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 10 del D.L.P. 7 agosto 1952. n. 14.
L'onere relativo è a carico del bilancio della Regione, rubrica dell'Amministrazione per i lavori pubblici.
N.d.R. Il presente regolamento è SUPERATO per effetto dell'art. 44 della L.R. 21/85, che esclude il ricorso alla revisione dei prezzi.
I ricorrenti devono depositare, mediante vaglia bancario intestato al Presidente della Commissione a titolo di deposito provvisorio per indennità e spese, la somma determinata dal Presidente della Commissione in rapporto all'entità dei compensi richiesti a titolo di revisione.
La Commissione, in rapporto all'esito dei ricorsi stabilisce se le spese debbono essere poste, in tutto in parte, a carico del ricorrente o dell'Amministrazione.
La disposizione dell'art. 10 del citato D. L. P. agosto 1952, n. 14, si applica anche ai membri della Commissione arbitrale permanente.
N.d.R. Il presente regolamento è SUPERATO per effetto dell'art. 44 della L.R. 21/85, che esclude il ricorso alla revisione dei prezzi.
La liquidazione delle indennità e delle spese, quando siano a carico dell'Amministrazione è trasmessa all'Assessore per i lavori pubblici, per il successivo pagamento sul competente capitolo di bilancio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.
Palermo, 5 giugno 1953.
RESTIVO
Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 22 luglio 1954. Registro n. 1, foglio n. 13.