
N.d.R. La presente è da ritenere SUPERATA per effetto delle varie norme intervenute negli anni successivi ad essa in materia di revisione prezzi.
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1948, n. 50
G.U.R.S. 31 dicembre 1948, n. 53
Revisione dei prezzi contrattuali di competenza della Regione.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 53/1956 e annotato al 5/6/1953)
N.d.R. La presente è da ritenere SUPERATA per effetto delle varie norme intervenute negli anni successivi ad essa in materia di revisione prezzi.
N.d.R. La presente è da ritenere SUPERATA per effetto delle varie norme intervenute negli anni successivi ad essa in materia di revisione prezzi.
Le pubbliche amministrazioni, per tutti i lavori che saranno appaltati o comunque concessi nella Regione Siciliana, e di competenza della Regione stessa o degli enti pubblici locali, provvederanno ad effettuare la revisione dei prezzi in base alle variazioni percentuali in aumento o in diminuzione del costo della mano di opera, dei materiali e dei trasporti, intervenute successivamente alla data di aggiudicazione in caso di gara, alla data della presentazione del progetto-offerta in caso di appalto-concorso e alla data dell'offerta in caso di trattativa privata, sempre che il costo complessivo dell'opera sia aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento.
N.d.R. La presente è da ritenere SUPERATA per effetto delle varie norme intervenute negli anni successivi ad essa in materia di revisione prezzi.
Al fine di attuare la revisione prevista dall'articolo precedente, i singoli contratti di appalto devono contenere una tabella nella quale siano precisate le percentuali di incidenza, sul costo complessivo delle opere appaltate, dei seguenti elementi:
a) mano d'opera;
b) materiali;
c) trasporti.
Dette percentuali di incidenza hanno valore convenzionale utile soltanto ai fini della revisione.
Per quel che riguarda i materiali ed i trasporti, dovranno essere precisate, nelle tabelle, le rispettive percentuali di incidenza degli elementi indicati al successivo art. 3.
L'importo della revisione è determinato calcolando un coefficiente di variazione, ottenuto moltiplicando i valori delle percentuali di incidenza, fissate nella tabella per le relative percentuali di variazioni. La revisione opera soltanto per la parte della variazione eccedente il 10 per cento, e si applica facendo riferimento ai prezzi netti del ribasso d'asta.
N.d.R. La presente è da ritenere SUPERATA per effetto delle varie norme intervenute negli anni successivi ad essa in materia di revisione prezzi.
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 53/56)
Le variazioni dei tre elementi costitutivi del costo delle opere, come precisate all'art. 2, saranno determinate nel modo seguente:
a) per la mano d'opera, le variazioni saranno calcolate sul costo medio, corrente nel comune capoluogo di provincia, dei salari di una squadra convenzionale, composta da: un operaio specializzato, un operaio qualificato, tre manovali comuni e un garzone, conteggiando in detto costo anche gli oneri di qualsiasi natura, che direttamente e indirettamente, gravano sui salari predetti;
b) per i materiali, le variazioni saranno calcolate sul costo medio, corrente nel comune capoluogo di provincia, di ciascuno dei seguenti materiali base: sabbia e ghiaia, pietrame in genere, legname, materiale ferroso, agglomeranti, laterizi, asfalti e bitumi, tubazioni per acquedotti in acciaio, in ghisa e in cemento amianto;
c) per i trasporti, le variazioni saranno calcolate sul costo medio di ciascuno dei seguenti trasporti: ferroviario, marittimo e stradale.
N.d.R. La presente è da ritenere SUPERATA per effetto delle varie norme intervenute negli anni successivi ad essa in materia di revisione prezzi.
N.d.R. La presente è da ritenere SUPERATA per effetto delle varie norme intervenute negli anni successivi ad essa in materia di revisione prezzi.
La revisione in aumento è richiesta dalla ditta appaltatrice sotto pena di decadenza prima della data di ultimazione dei lavori.
Durante il corso dei lavori l'impresa può richiedere che si proceda a revisioni parziali.
In tal caso l'ufficio appaltante ha facoltà di concedere non oltre il 50 per cento delle somme che a titolo di revisione possono spettare all'appaltatore, e sempre salvo conguaglio ad avvenuta ultimazione.
Nel caso di revisione in diminuzione l'ufficio appaltante vi procede prima dell'espletamento del collaudo, dandone comunicazione all'appaltatore.
Le proroghe regolarmente concesse sono operative agli effetti della revisione dei prezzi.
Per le sospensioni determinate da circostanze speciali che abbiano impedito temporaneamente lo svolgimento normale dei lavori ed ove saranno state oggetto di appositi verbali di sospensione, il tempo fissato per la ultimazione dei lavori deve considerarsi incrementato della durata delle sospensioni, restando la revisione operativa fino alla nuova data dell'ultimazione dei lavori.
Per i lavori eseguiti oltre il termine contrattuale senza giustificazione di proroghe o di sospensioni, la revisione deve essere effettuata con riferimento al tempo contrattuale.
N.d.R. La presente è da ritenere SUPERATA per effetto delle varie norme intervenute negli anni successivi ad essa in materia di revisione prezzi.
(modificato dall'art. 20, u.c., della L.R. 32/54)
1. ------------------ (comma abrogato) (1)
2. Qualora invece nell'applicazione del procedimento revisionale, stabilito nella presente legge, sorgessero delle contestazioni con gli uffici appaltanti, le ditte assuntrici degli appalti, pur restando facultate a riscuotere un acconto del 50 per cento sulla revisione accertata, potranno ricorrere all'Assessore regionale per i lavori pubblici, tramite il capo ufficio appaltante, e ciò entro il termine di giorni trenta dalla firma della contabilità finale dei lavori.
3. A decidere sui ricorsi presentati come sopra sarà chiamata a giudicare una apposita Commissione arbitrale permanente, nominata dal Governo regionale, composta:
- dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa o da un suo delegato, che la presiede;
- da due membri designati dall'Associazione industriali;
- da due membri designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.
4. Le decisioni di detta Commissione sono inappellabili e devono essere emesse entro i novanta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso, previa notifica alle parti interessate, da effettuarsi almeno venti giorni prima della data fissata per la trattazione della vertenza.
Comma abrogato dall'art. 20, u.c., della L.R. 32/54.
N.d.R. La presente è da ritenere SUPERATA per effetto delle varie norme intervenute negli anni successivi ad essa in materia di revisione prezzi.
La presente legge sarà applicabile a tutti gli appalti per i quali è stata presentata offerta successivamente alla data di entrata in vigore della stessa.
Per gli appalti in corso si applicheranno le norme di cui al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501.
N.d.R. La presente è da ritenere SUPERATA per effetto delle varie norme intervenute negli anni successivi ad essa in materia di revisione prezzi.
L'Assessore regionale ai lavori pubblici emanerà le norme per l'attuazione della presente legge e, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, il regolamento, nel quale saranno previste le norme per il funzionamento e le spese delle Commissioni di cui agli articoli 4 e 6, nonchè per gli eventuali depositi che i ricorrenti devono eseguire, disciplinando le modalità e specie degli atti da alligare al ricorso. (1)
Vedi Decr. Pres. 05/06/53, n. 5: "Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 28 dicembre 1948, n. 50 concernente la revisione dei prezzi contrattuali per lavori di competenza della Regione, e degli Enti pubblici locali".
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