
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1954, n. 47
G.U.R.S. 24 dicembre 1954, n. 82
Provvedimenti per il potenziamento degli impianti e delle attrezzature di cooperative agricole.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 14/1968)
I contributi di cui all'art. 1 sono concessi alle cooperative agricole, costituite a norma delle vigenti leggi, che abbiano sede e che operino nel territorio della Regione Siciliana.
E' ammesso ai contributi della presente legge l'Istituto regionale della vite e del vino il quale potrà istituire e gestire cantine per la lavorazione di uve, vino e derivati.
L'Istituto dovrà cedere la gestione e, successivamente, anche la proprietà degli impianti così costruiti e i relativi oneri alle cooperative di produttori che, in possesso dei requisiti di cui al primo comma, ne facciano richiesta ed in base alle norme che saranno fissate in apposito regolamento da emanarsi entro tre mesi dal Governo regionale.
Il versamento delle somme concesse a titolo di contributo è rateizzato in rapporto all'avanzamento dei lavori.
Le domande di contributi dovranno essere presentate all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste, corredate dai seguenti allegati:
1) i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste nell'articolo 2;
2) il progetto tecnico;
3) il progetto di spesa documentata;
4) una relazione tecnico-economica.
Per quanto riguarda l'istruttoria delle pratiche ed i collaudi delle opere si osservano le norme di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
Le Cooperative ammesse a beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere sussidiate, senza preventiva autorizzazione dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste, per non meno di venti anni.
Detto Assessorato ha facoltà di disporre, presso le cooperative ammesse a contributo, ispezioni ed accertamenti.
L'Istituto della vite e del vino deve, a richiesta, dare l'assistenza tecnica alle cantine sociali costituite con i contributi di cui all'articolo 1.
Gli Enti di cui all'articolo 2 godranno delle agevolazioni fiscali di cui alla legge regionale 20 marzo 1950, n. 29 e successive aggiunte e modificazioni.
I benefici fiscali sono limitati agli opifici che saranno costruiti con i contributi di cui alla presente legge.
Il contributo previsto dalla presente legge può essere maggiorato del dieci per cento per gli Enti che operino nell'ambito delle Isole minori della Regione Siciliana.
Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 600 milioni da ripartirsi in tre esercizi a partire dall'esercizio 1954-55, in ragione di lire 200 milioni annue.
Per gli esercizi successivi si provvederà con la legge di bilancio.
Lo stanziamento è destinato nella misura del 50 per cento per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 1 e del 50 per cento per quelli di cui alla lettera b) dello stesso articolo.
Per ciascun esercizio l'Assessore per l'agricoltura, con suo decreto, stabilirà il termine di presentazione delle domande di contributo.
Nulla è innovato per quanto si attiene all'applicazione del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni.
Gli Enti di cui all'art. 2, ammessi a godere dei benefici della presente legge, decadono, salvi i diritti degli istituti mutuanti, dai benefici medesimi in caso di inosservanza delle norme di cui al precedente articolo 7.