
LEGGE REGIONALE 2 agosto 1954, n. 31
G.U.R.S. 4 agosto 1954, n. 39
Autorizzazione della spesa di L. 2.000.000.000 per la esecuzione di opere relative alla viabilità interna dei Comuni.
Art.
1
E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per la costruzione e sistemazione di strade interne nei Comuni e per la esecuzione di opere di fognatura e di altri servizi del sottosuolo ai sensi e con le modalità di cui alla legge regionale 11 luglio 1953, n. 40.
Detta somma sarà ripartita pro-capite per provincia.
Sul predetto fondo è consentita anche la spesa per la esecuzione di lavori necessari per la costruzione, ricostruzione e riparazione di passerelle, al fine di assicurare in modo stabile la continuità della viabilità rurale.