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N.d.R. Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, del D.P. 11/08/70, n. 2.

DECRETO PRESIDENZIALE 8 luglio 1954, n. 8

G.U.R.S. 16 aprile 1955, n. 19

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 23 marzo 1953, n. 23, concernente "Provvidenze per case di riposo destinate a vecchi ed adulti inabili e per ricoveri notturni per indigenti".

N.d.R. Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, del D.P. 11/08/70, n. 2.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 23 marzo 1953, n. 23, concernente provvidenze per case di riposo destinate a vecchi ed adulti inabili e per ricoveri notturni per indigenti.

Ritenuta l'opportunità di adottare norme regolamentari per l'esecuzione della legge predetta;

Udito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana il cui parere si ritiene di seguire solo in parte;

Sentita la Giunta Regionale;

Sulla proposta dell'Assessore per gli Enti Locali;

DECRETA

N.d.R. Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, del D.P. 11/08/70, n. 2.

Art. 0

Articolo Unico

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 23 marzo 1953, n. 23, concernente provvidenze per case di riposo destinate a vecchi ed ad adulti inabili e per ricoveri notturni per indigenti, che, munito di visto, è annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 8 luglio 1954.

RESTIVO

Registrato alla corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 18 marzo 1955. Registro n. 1, foglio n. 77.

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ALLEGATO

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 23 marzo 1953, n. 23, concernente: "Provvidenze per case di riposo destinate a vecchi ed adulti inabili e per ricoveri notturni per indigenti".

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TITOLO I

Competenza

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Art. 1

L'Assessore per gli Enti Locali, su istanza degli Enti interessati, provvede, con proprio decreto, alla concessione di contributi finanziari previsti dalla legge 23 marzo 1953 n. 23, sentito il parere della Commissione consultiva di cui al decreto presidenziale 26 dicembre 1953, n. 312-A.

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TITOLO II

Comuni ed Enti pubblici di assistenza e beneficenza.

Documentazione ed istruttoria.

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Art. 2

I Comuni e gli Enti pubblici di assistenza e beneficenza, riconosciuti ai fini della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2391 e successive modificazioni, che intendano beneficiare delle provvidenze disposte dalla legge 23 marzo 1953, n. 23, devono presentare all'Assessore, tramite le competenti Prefetture, i seguenti documenti:

a) Istanza in bollo con la quale, nel chiedere la concessione del contributo, il legale rappresentante dichiari: se e di quali mezzi disponga l'ente per partecipare alla spesa prevista; dia notizia se per la stessa opera sia stato chiesto l'intervento finanziario di altri enti ed uffici pubblici ed assuma altresì l'impegno di comunicare le eventuali concessioni che dovesse in seguito ottenere da parte degli stessi.

Con la medesima istanza il legale rappresentante dell'Ente deve dichiarare di essere a conoscenza della legge 23 marzo 1953, n. 23, ed impegnarsi, in caso di accoglimento ad osservare le modalità e le condizioni di cui al presente regolamento, oltre ogni altra prescrizione ed onere speciale che, caso per caso, potranno venire posti nell'atto formale di concessione;

b) deliberazione dell'Ente, munita, ove prescritto, della approvazione dell'Autorità tutoria, circa la richiesta di contributo contenente il piano finanziario da cui risulti la eventuale disponibilità di mezzi per far fronte a parte della spesa prevista per la realizzazione della opera;

c) dichiarazione, vistata per conferma dalla Prefettura competente, dalla quale risulti, che l'eventuale richiesta di finanziamento totale trova giustificazione nell'assoluta mancanza di mezzi da parte dell'Ente per partecipare alla spesa preventivata;

d) progetto tecnico (relazione - disegni - computo metrico) approvato da un Ufficio Tecnico locale e, in mancanza, da quello provinciale, cui compete altresì stabilire congrui termini di inizio e di ultimazione della opera;

e) documentazione legale da cui risulti che l'edificio e il terreno su cui dovrà realizzarsi l'opera, sia di libera e piena proprietà dell'Ente richiedente.

Oltre a tale documentazione, nel caso in cui il terreno o l'edificio sopramenzionati si appartengano in proprietà a persona o ad ente diverso da quello richiedente, occorre altresì presentare un certificato del Conservatore dei registri immobiliari, attestante l'avvenuta trascrizione di una dichiarazione, autenticata da notaio, con la quale il proprietario, in caso di accoglimento dell'istanza, resta obbligato a vincolare il terreno e l'edificio in favore della Regione Siciliana per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori, per essere destinato ai fini assistenziali della opera ammessa a contributo.

Il certificato di cui sopra deve parimenti essere presentato dagli Enti richiedenti, anche se proprietari dell'immobile, nel caso in cui essi abbiano fini istituzionali diversi da quello per il quale viene richiesto il contributo.

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TITOLO III

Enti ed associazioni vari - Documentazione ed istruttoria

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Art. 3

Gli Enti e le Associazioni civili e religiose non riconosciuti giuridicamente, ma già esistenti, che intendano beneficiare delle provvidenze disposte dalla legge 23 marzo 1953, n. 23 concernente la concessione di contributi finanziari diretti ad agevolare il completamento, il restauro e l'adattamento di edifici già destinati ad uso di beneficenza od assistenza, devono presentare all'Assessore tramite le competenti prefetture, i seguenti documenti:

a) istanza in bollo come alla lettera a) dell'art. 2;

b) dichiarazione prefettizia attestante che l'Ente o l'Associazione sia già esistente alla data del 25 marzo 1953;

c) dichiarazione prefettizia attestante che alla data di cui alla lettera precedente, l'edificio sul quale dovrà realizzarsi l'opera sia già destinato ad uso di beneficenza ed assistenza;

d) atti come alla lettera d) dell'art. 2;

e) documentazione legale dalla quale risulti che l'edificio su cui dovrà realizzarsi l'opera sia di piena e libera proprietà dell'Ente richiedente;

f) certificato del Conservatore dei Registri immobiliari attestante l'avvenuta trascrizione di una convenzione in base alla quale, in caso di accoglimento dell'istanza, l'edificio resti vincolato a favore della Regione Siciliana per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori, per essere destinato ai fini assistenziali dell'opera ammessa a contributo;

g) parere del Comitato provinciale assistenza e beneficenza pubblica sull'istanza di contributo;

h) copia notarile dell'atto di nomina del legale rappresentante dell'Ente richiedente;

i) piano finanziario da cui risulti l'eventuale disponibilità di mezzi con cui gli enti o le associazioni richiedenti siano in grado di far fronte a parte della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.

Nei confronti degli Enti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nella seconda e nella terza parte della lettera c) dell'art. 2.

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TITOLO IV

Comuni - Enti pubblici di assistenza e beneficenza - Enti ed Associazioni vari -

Condizioni e modalità di liquidazione - Riscossione.

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Art. 4

La liquidazione di contributi finanziari è effettuata a collaudo dei lavori.

E' ammessa la liquidazione di acconti sull'ammontare del contributo previa esibizione di appositi stati di avanzamento.

La misura degli acconti è determinata in relazione dell'ammontare dei lavori ammessi a contributi e non potrà superare il 75% dell'importo dello stato di avanzamento dei lavori.

La liquidazione delle percentuali trattenute viene effettuata dopo il collaudo delle opere.

L'opera potrà essere ridotta dall'Ente beneficiario, in relazione al contributo ottenuto, a condizione che i lavori eseguiti, anche se non completino il progetto iniziale, realizzino, a parere dell'organo tecnico di approvazione, un complesso pienamente funzionale.

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Art. 5

I Comuni e gli Enti pubblici che ne siano tenuti ai termini dei commi 2. e 3. della lettera e) dell'art. 2 e gli enti e le associazioni civili e religiosi, non giuridicamente riconosciuti ma già esistenti, al fine di ottenere la corresponsione anche di acconti, dovranno produrre il certificato del Conservatore dei Registri Immobiliari attestante la avvenuta trascrizione del vincolo ventennale.

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TITOLO V

Disposizioni varie

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Art. 6

L'opera ammessa a contributo deve essere iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti dall'organo tecnico di approvazione del progetto, salva la facoltà dell'Assessore agli Enti Locali di consentire proroghe, per giusti motivi.

Nel caso in cui i lavori non risultino iniziati entro i limiti fissati l'Assessore potrà procedere alla revoca del contributo concesso.

Nel caso invece, che i lavori non risultino ultimati entro i termini fissati, l'Assessore potrà, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 4 del presente regolamento, incamerare la ritenuta sugli acconti già liquidati a norma del terzo comma dell'art. 4 predetto o ripetere il contributo già versato a norma del IIº comma dell'art. 5 della legge 23 marzo 1953, n. 23.

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Art. 7

Ferma restando la produzione degli altri documenti prescritti, gli enti e le associazioni che intendano beneficiare della concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature, non sono tenuti a presentare i documenti attestanti la proprietà e la libertà dell'immobile nonchè la trascrizione del vincolo ventennale.

In luogo del progetto i predetti enti debbono esibire i preventivi di spesa delle attrezzature da acquistare, redatti dalle ditte fornitrici debitamente vistati da un ufficio tecnico locale, o, in mancanza, da quello provinciale.

I contributi vengono corrisposti in unica soluzione dietro presentazione delle fatture debitamente vistate, a seguito di avvenuto collaudo, da parte del predetto Ufficio.

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Art. 8

Le spese per i sopraluoghi effettuati dagli uffici Tecnici, cui è demandata l'approvazione degli stati di avanzamento, degli stati finali e delle attrezzature ai fini del collaudo, sono a carico degli enti beneficiari.

RESTIVO