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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1953, n. 23

G.U.R.S. 25 marzo 1953, n. 15

Provvidenze per case di riposo destinate a vecchi ed adulti inabili e per ricoveri notturni per indigenti.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 23/1969 e annotato all'8/3/1971)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 1

E' autorizzata, a carico del bilancio della Regione, la spesa annua di lire 200.000.000 a decorrere dall'esercizio in corso per la concessione di contributi diretti ad agevolare la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura nel territorio della Regione, di edifici destinati a case di riposo per vecchi e per adulti inabili in stato di povertà, nonchè di ricoveri notturni per indigenti e di edifici destinati a case di riposo per pensionati e vecchi non indigenti. (1)

(1)

Vedi Decr. Pres. 08/07/54, n. 8: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 23 marzo 1953, n. 23, concernente "Provvidenze per case di riposo destinate a vecchi ed adulti inabili e per ricoveri notturni per indigenti"."

Successivamente con Decr. Pres. 11/08/70, n. 2 è stato approvato il nuovo regolamento di esecuzione della L.R. 23/53, con la contestuale abrogazione del precedente regolamento.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 2

Alle opere costruttive eseguite in esecuzione della presente legge si applicano tutte le agevolazioni fiscali previste dalle leggi della Regione per le nuove costruzioni edilizie.

Per le opere costruttive eseguite in virtù della presente legge le agevolazioni di cui all'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, è estesa allo sgravio totale dell'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 3

(modificato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 23/69)

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici e possono raggiungere il totale finanziamento della spesa, se contenuta nel limite massimo di lire 25.000.000 per ciascun edificio eccetto che per le case di riposo per pensionati e vecchi non indigenti per le quali detto limite viene elevato fino a L. 50.000.000.

La liquidazione del contributo è effettuata per quote in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori o comunque in misura non inferiore al 75% dello stato di avanzamento stesso.

I contributi relativi alle attrezzature possono essere erogati a presentazione di contratto di fornitura e la liquidazione è disposta a seguito di avvenuto collaudo.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 4

I contributi di cui agli articoli precedenti possono essere concessi a Comuni o ad enti giuridicamente riconosciuti aventi scopo di assistenza e beneficenza fino all'intero ammontare della spesa.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 5

I contributi predetti possono inoltre essere concessi ad enti ed associazioni civili e religiosi, non riconosciuti giuridicamente ma già esistenti, per il completamento, il restauro, l'adattamento e l'attrezzatura di edifici già destinati ad uso di beneficenza od assistenza, purchè tali edifici siano vincolati ai fini della beneficenza o dell'assistenza, per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori di completamento, restauro ed adattamento, mediante trascrizione di apposita convenzione nei pubblici registri immobiliari.

In caso di inadempienza i beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo ricevuto.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 6

Per l'ampliamento, il riattamento e la attrezzatura degli edifici di cui all'art. 1 non si può superare complessivamente il 50% delle somme di cui alla presente legge.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 7

All'onere di cui all'art. 1, che incide sull'esercizio in corso, si fa fronte mediante prelievo dal fondo di cui al capitolo 219 della previsione della spesa del bilancio 1952-53.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 8

Le opere di cui alla presente legge sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 9

Alle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1953, n. 2, sono soppresse le seguenti parole: "ed ospizi per vecchi indigenti".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 marzo 1953.

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