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LEGGE REGIONALE 3 luglio 1954, n. 20

G.U.R.S. 8 luglio 1954, n. 32

Emendamento al D.L.P. 12 marzo 1952, n. 9, ratificato con legge 21 luglio 1952, n. 45, recante provvedimenti per le sale cinematografiche.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Nell'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 12 marzo 1952, n. 9, ratificato con legge 21 luglio 1952, n. 45, è soppresso il seguente capoverso:

"I membri di cui al n. 7 hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 luglio 1954.

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