
LEGGE REGIONALE 3 luglio 1954, n. 20
G.U.R.S. 8 luglio 1954, n. 32
Emendamento al D.L.P. 12 marzo 1952, n. 9, ratificato con legge 21 luglio 1952, n. 45, recante provvedimenti per le sale cinematografiche.
Art.
1
Nell'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 12 marzo 1952, n. 9, ratificato con legge 21 luglio 1952, n. 45, è soppresso il seguente capoverso:
"I membri di cui al n. 7 hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche".