
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 12 marzo 1952, n. 9
G.U.R.S. 8 maggio 1952, n. 27
Modificazioni al D.L.P. 26 giugno 1950, n. 35 recante provvedimenti per le sale cinematografiche.
N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO dalla L.R. 45/52.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 20/1954 e annotato al 2/1/1979)
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1 e quelle ivi richiamate;
Considerata la necessità di provvedere con urgenza ad apportare modifiche al D.L.P. 26 giugno 1950, n. 35 recante provvedimenti per le sale cinematografiche;
Su proposta dell'Assessore delegato ai servizi del turismo e dello spettacolo;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 28 novembre 1951 e 7 gennaio 1952;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;
DECRETA
(modificato dall'art. 1 della L.R. 20/54)
L'art. 25 sub. 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana 26 giugno 1950, n. 35, ratificato con legge regionale 2 novembre 1950, n. 80, è sostituito dal seguente: (1)
Art. 25. - "1. I nulla osta di cui agli artt. 21, 22 e 24 sono rilasciati dall'Assessore delegato per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una Commissione consultiva composta:
1) da 2 funzionari di gruppo A addetti ai servizi per il turismo e lo spettacolo, di cui uno di grado non inferiore all'8° con le funzioni di Presidente e l'altro di Vice-presidente;
2) da un rappresentante degli esercenti le sale cinematografiche, componente;
3) da un rappresentante dei produttori di films, componente;
4) da un rappresentante dei noleggiatori di films, componente;
5) da un rappresentante dei lavoratori del cinema, componente;
6) da un rappresentante degli esercenti sale cinematografiche che proiettano esclusivamente films a formato ridotto, componente;
7) da cinque esperti di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dall'Assessore per i lavori pubblici, uno dall'organizzazione sindacale degli ingegneri e uno dalla organizzazione sindacale degli architetti.
2. Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato di gruppo A o di prima categoria addetto ai servizi per il turismo e lo spettacolo.
3. ------------------(comma abrogato) (2)
4. I membri indicati nei numeri 2, 3, 4, 5 e 6, nonchè gli esperti rappresentanti le organizzazioni sindacali degli ingegneri e degli architetti sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite dello Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale.
5. I componenti la Commissione sono nominati con decreto dell'Assessore delegato per il turismo e lo spettacolo e durano in carica un anno.
6. Con decreto dell'Assessore delegato per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione, sono annualmente determinati i criteri per la concessione del nulla osta di cui agli artt. 21 e 22 del presente decreto".
In materia di spettacoli e sale cinematografiche vedi le nuove disposizioni contenute nel D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 28, pubblicato nella G.U.R.I. del 5/02/2004, n. 29, nonchè l'art. 11 della L.R. 1/79.
Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 20/54.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 e successive modifiche, in relazione alla legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1.