
DECRETO PRESIDENZIALE 12 giugno 1954, n. 6
G.U.R.S. 27 agosto 1954, n. 47
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. delle disposizioni contenute nelle leggi 5 febbraio 1953, n. 4 e 27 febbraio 1954, n. 3 concernente la concessione di contributi per case comunali.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il testo unico delle leggi regionali 5 febbraio 1953, n. 4 e 27 febbraio 1954, n. 3 ,approvato con decreto presidenziale in data 12 giugno 1954, n. 5;
Ritenuta l'opportunità di adottare norme regolamentari per l'esecuzione del testo unico predetto;
Udito il Consiglio di Giustizia Amministrativa, il cui parere si ritiene di seguire solo in parte;
Sentita la Giunta Regionale;
Sulla proposta dell'Assessore per gli Enti Locali;
DECRETA
Articolo Unico
E' approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni contenute nelle leggi 5 febbraio 1953, n. 4 e 27 febbraio 1954, n. 3, concernenti la concessione di contributi per case comunali, che, munito di visto, è annesso al presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 12 giugno 1954.
RESTIVO
Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 4 agosto 1954. Registro n. 1, foglio n. 21.
ALLEGATO
REGOLAMENTO
per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni contenute nelle leggi 5 febbraio 1953, n. 4 e 27 febbraio 1954, n. 3, concernente la concessione di contributi per case comunali.
I Comuni che intendono avvalersi dei benefici previsti dal testo unico delle disposizioni contenute nelle leggi regionali 5 febbraio 1953, n. 4 e 27 febbraio 1954, n. 3, approvato con decreto presidenziale 12 giugno 1954, n. 5, concernente la concessione di contributi in capitale nelle spese per la costruzione, l'adattamento, l'ampliamento il restauro e le riparazioni indispensabili ed urgenti degli edifici comunali, nonchè per l'acquisto di edifici già esistenti o di terreni da destinarsi a tali scopi, debbono attenersi alle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
Nel caso si tratti di costruzione di nuovo edificio o adattamento, ampliamento e restauro di vecchio edificio, ovvero di riparazioni indispensabili ed urgenti della esistente casa comunale, i Comuni debbono adottare apposita deliberazione consiliare con la quale si approva il progetto delle opere previste e viene fatta richiesta all'Assessore per gli enti locali del contributo nelle spese.
La deliberazione deve essere corredata:
a) della copia del provvedimento adottato, a norma di legge, sulla deliberazione stessa da parte degli organi di tutela;
b) del progetto delle opere da eseguire, cui debbono essere allegati relazione tecnica, planimetria, sezione prospetti, analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, capitolato speciale di appalto, nonchè, nei casi di nuova costruzione corografia della zona in cui dovrà sorgere l'edificio, e, nei casi di riparazioni indispensabili ed urgenti, dichiarazione da parte del Genio civile circa la indispensabilità e l'urgenza dei lavori;
c) di una particolareggiata relazione sulla situazione finanziario-contabile del Comune, firmata dal ragioniere capo della Prefettura e vistata dal prefetto;
d) dei certificati storico-catastale ed ipotecario attestanti la proprietà e la libertà dell'immobile.
Nel caso si tratti di acquisto di edificio esistente o di terreno da destinarsi alla costruzione della casa comunale, il Comune deve adottare apposita deliberazione consiliare col la quale viene fatta richiesta del contributo nella spesa e viene approvato il progetto delle opere di adattamento, se queste sono necessarie.
La deliberazione deve essere corredata:
a) degli atti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo precedente;
b) della copia del decreto prefettizio col quale si autorizza l'acquisto ai sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218, e del relativo regolamento di esecuzione 26 luglio 1896, n. 361;
c) di una perizia di stima, redatta da un tecnico, corredata dai grafici.
d) di una copia autentica del contratto preliminare della vendita da eseguire tra il proprietario dell'immobile ed il Comune.
e) del progetto delle opere di adattamento dell'edificio da acquistare, con allegati gli atti di cui alla lettera b) del l'articolo precedente se dette opere sono necessarie.
Qualora si renda necessario il provvedimento di espropriazione ai sensi dell'art. 3 del testo unico il Comune, in aggiunta alla documentazione di cui ai precedenti articoli, deve produrre una dettagliata relazione redatta da un tecnico, sulla consistenza ed idoneità dell'immobile da espropriare, vistata dall'Ufficio tecnico erariale.
Le domande di concessione dei contributi, documentate ed istruite in sede competente, sono sottoposte all'esame di una Commissione nominata dal Presidente della Regione ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo presidenziale 7 agosto 1952, n. 14, modificato con la legge 18 luglio 1953, n. 42, e composta di tre membri effettivi e di uno supplente designati dall'Assessore per gli Enti Locali.
Adempie le funzioni di segretario della commissione un funzionario dell'Assessorato per gli Enti Locali.
La commissione, esaminati gli atti, esprime parere sulla concessione del contributo e sulla misura di esso.
Il decreto di concessione farà espressamente obbligo al Comune di dimostrare, mediante atto deliberativo consiliare, debitamente approvato dalla G.P.A. a pena di decadenza dei contributo, la possibilità di assumere a carico del proprio bilancio la differenza tra la spesa da sostenere e l'ammontare del contributo stesso, qualora questo non raggiunga il totale finanziamento della spesa medesima, nonchè di dimostrare la disponibilità e la libertà dell'area, anche mediante l'esibizione dei documenti di cui alla lettera d) dell'art. 2.
Le dimostrazioni di cui al comma precedente sono richieste al fine della emissione del relativo mandato di pagamento.
Qualora trattisi di costruzione, di adattamento, di ampliamento, di restauro ovvero di riparazioni indispensabili ed urgenti di edifici il contributo è corrisposto dopo il collaudo delle opere da parte del competente Ufficio del Genio Civile.
A richiesta del Comune possono essere liquidati acconti sul contributo previa esibizione degli stati di avanzamento dei lavori, debitamente approvati dall'ufficio predetto. La misura degli acconti, che non può superare il 75% del contributo, è determinata in base al rapporto esistente tra l'ammontare dei lavori ammessi a contributo ed il contributo stesso.
Nel caso di acquisto di edifici o di terreni, il contributo è corrisposto non appena accertata la regolarità e la sufficienza della documentazione prodotta.
RESTIVO