
LEGGE REGIONALE 28 aprile 1954, n. 11
G.U.R.S. 29 aprile 1954, n. 20
Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie.
Testo annotato al 14 giugno 1965
Per la costruzione di edifici destinati ad abitazione civile o ad albergo, anche se comprendano ambienti a piano terreno destinati a negozio o ad altro uso, e per l'ampliamento o la sopraelevazione di edifici destinati agli stessi scopi, eseguiti da privati, società od enti pubblici - sempre che la costruzione sia iniziata e condotta a termine nel periodo decorrente dal primo gennaio 1954 a tutto il 31 dicembre 1957 - sono applicabili le agevolazioni tributarie di cui agli articoli seguenti.
La costruzione si considera iniziata con l'effettivo inizio delle opere murarie, anche se soltanto nelle fondazioni, e condotta a termine con il rilascio del certificato di abitabilità.
Gli uffici competenti al rilascio del certificato di abitabilità devono evadere la richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Le imposte di registro e di trascrizione sugli atti di compravendita di aree ai fini di cui all'articolo 1 sono dovute nella misura fissa.
E' parimenti dovuta nella misura fissa la tassa di iscrizione per le ipoteche a garenzia di prezzo insoluto costituite contestualmente all'atto di compravendita dell'area edificabile.
Le agevolazioni sono limitate alla superficie che, per effetto dei regolamenti edilizi in vigore, dei piani regolatori o di ricostruzione e dei piani di lottizzazione, costituisce l'unità edificabile o la superficie minima occorrente per la costruzione dell'edificio in base al prescritto rapporto di edificabilità.
La imposta di registro sui contratti di appalto stipulati per atto pubblico o per scrittura privata aventi per oggetto le costruzioni prevedute all'art. 1 è dovuta nella misura fissa.
E' concessa la esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle case di cui al precedente art. 1, con esclusione delle abitazioni da considerarsi di lusso secondo le caratteristiche fissate nei regolamenti comunali previsti dall'art. 36 del R.D. 30 aprile 1936, n. 1138.
L'esenzione di cui al precedente comma sarà estesa anche alla parte di edifici in corso di costruzione, che sia stata costruita nel periodo in cui vigeva la legge 18 gennaio 1949, n. 2, sempre che detti edifici vengano ultimati nei termini previsti dalla presente legge.
I fabbricati costruiti alle condizioni di cui all'art. 1 sono esenti dall'imposta relativa e dalle sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di venticinque anni a partire dalla data del certificato di abitabilità rilasciato dalla competente autorità comunale.
Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 2 della presente legge sono estese al primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti in corso di costruzione, costruiti o da costruire entro il termine di cui all'art. 1, sempre che il trasferimento avvenga non oltre un anno dalla dichiarazione di abitabilità rilasciata dalla competente autorità comunale e dalla scadenza del termine di vigore della legge.
Per le ipoteche a garenzia delle anticipazioni fatte dall'acquirente al costruttore sia in virtù dei contratti di cui al primo comma, sia in virtù di atti contenenti promessa di vendita aventi per oggetto il primo trasferimento, è dovuta la tassa nella misura fissa.
I benefici previsti dal presente articolo sono estesi all'attribuzione a diversi titolari della nuda proprietà e dell'usufrutto, sempre che sia fatta contestualmente nell'atto del primo trasferimento dal costruttore al compratore. (1)
Per effetto dell'art. 1 della L.R. 14/65, le agevolazioni tributarie previste all'articolo annotato e richiamate dall'art. 1 della legge 18 ottobre 1954, n. 37, devono intendersi applicabili anche al primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti in corso di costruzione o da costruire, purchè la dichiarazione di abitabilità sia presentata entro un anno dalla scadenza del termine di efficacia della legge.
I contratti di mutuo e gli atti di finanziamento stipulati per l'acquisto delle aree e per le costruzioni indicate nell'art. 1, nonchè per il primo trasferimento di appartamenti costruiti entro il termine previsto dal citato articolo 1, sempre che avvenga durante il periodo nel quale ha vigore la legge e non oltre un anno dalla dichiarazione di abitabilità, sono assoggettati al pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa.
Gli interessi sulle somme mutuate sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, l'avente diritto deve espressamente dichiarare, nell'atto di mutuo o di finanziamento, che le somme ottenute verranno impiegate esclusivamente ai fini di cui sopra.
Gli atti di cessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, godono del beneficio della registrazione a tassa fissa.
Il godimento delle agevolazioni previste dalla presente legge è subordinato, oltre che al rispetto delle condizioni e dei termini con la stessa disposti, anche alla conformità delle opere costruite:
a) ai piani regolatori e di ricostruzione, alle leggi ed ai regolamenti edilizi, nonchè alle prescrizioni della licenza di costruzione, giusta attestazione della autorità comunale competente;
b) alle norme di igiene, giusta certificato di abitabilità.
Nessuna delle predette agevolazioni può essere goduta quando una sola delle condizioni dovesse non corrispondere ai requisiti richiesti.
Sono del pari dovute le imposte normali nei casi in cui l'area acquistata non sia effettivamente destinata alle opere contemplate nell'art. 1 o i mutui ed i finanziamenti previsti all'art. 7 non siano stati effettivamente ed esclusivamente impiegati nella costruzione dell'edificio per cui l'area è stata acquistata o il finanziamento ottenuto.
Su tutti gli atti che per le disposizioni della presente legge sono soggetti alle imposte ipotecarie in misura fissa, rimangono salvi gli emolumenti spettanti al Conservatore del Registro immobiliare.
Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme del regolamento nel quale devono essere disciplinate anche le garenzie ed i controlli degli uffici finanziari e dei Comuni.
Per le costruzioni iniziate entro i termini di cui all'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2 e non ancora ultimate, si applicano, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, le agevolazioni previste negli articoli precedenti.
Non sono ammessi in ogni caso, in dipendenza delle norme della presente legge, rimborsi delle imposte pagate.