
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 2 aprile 1954, n. 10
G.U.R.S. 18 dicembre 1954, n. 81
Determinazione del contributo annuo a favore della Facoltà di Economia e Commercio della Università degli Studi di Messina.
N.d.R. Il presente decreto è stata ABROGATO dall'art. 4 della L.R. 5/70 con effetti decorrenti dalla data di scadenza delle provvidenze di cui alla legge regionale 11 gennaio 1963, n. 7. Successivamente, in virtù dell'art. 1 della L.R. 20/74 le superiori disposizioni ex art. 4 non sono state applicate per l'anno accademico 73-74, per cui all'Università degli Studi di Messina è stato concesso il contributo previsto dall'art. 2, comma 1 della L.R. 7/63.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 33 istitutiva della Facoltà di economia e commercio, presso l'Università degli Studi di Messina;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 34 che istituisce la Facoltà di agraria presso l'Università degli Studi di Catania e reca norme per il finanziamento anche della Facoltà di economia e commercio dell'Università degli Studi di Messina;
Vista la legge 13 giugno 1952, n. 692;
Considerato che a norma dell'art. 5 della legge regionale 8 luglio 1948, n. 34 occorre provvedere alla integrazione delle somme occorrenti annualmente per il funzionamento della suddetta Facoltà e che in armonia con l'art. 11 della legge 13 giugno 1952, n. 692 la Regione Siciliana deve, allo scopo, stipulare apposita convenzione con lo Stato e con l'Università degli Studi di Messina;
Considerato che ai fini della suddetta integrazione occorre stanziare annualmente nel bilancio della Regione Siciliana - rubrica Assessorato della pubblica istruzione - la somma di L. 25.000.000;
Su proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione di concerto con l'Assessore per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 2 aprile 1954;
DECRETA
A decorrere dall'anno accademico 1952-53 la Regione concorre al finanziamento della Facoltà di economia e commercio dell'Università degli Studi di Messina, mediante un contributo annuo di Lire 25.000.000, con imputazione ad apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - rubrica Assessorato della pubblica istruzione.
Nei limiti di cui all'articolo precedente la Regione stipulerà con lo Stato e l'Università degli Studi di Messina la convenzione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1952, n. 692.
La somma occorrente per far fronte all'onere derivante dal presente decreto legislativo sarà prelevata dai fondi che comunque risulteranno disponibili nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.
L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.
Palermo, 2 aprile 1954.
RESTIVO
Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 27 novembre 1954. Registro n. 1, foglio n. 47.