
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1954, n. 1
G.U.R.S. 6 febbraio 1954, n. 6
Norme integrative per la gestione di esattorie delle imposte dirette.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
E' in facoltà dell'Assessore per le Finanze di provvedere con proprio decreto ad affidare la gestione delle Esattorie rimaste vacanti per qualunque causa ad un delegato governativo o ad un gestore provvisorio stabilendo la durata della gestione, la misura dell'aggio, la quale non può superare il 10%, nonchè particolari norme di gestione.
Le nomine a delegato governativo o a gestore provvisorio a norma della presente legge non possono avere durata superiore ad un biennio, prorogabile di un anno, con provvedimento da adottarsi entro il 31 marzo dell'anno di scadenza.
A parità di condizioni è accordata preferenza a coloro che assumono la gestione con l'obbligo del non riscosso per riscosso, fermi in ogni caso i criteri di preferenza stabiliti dalle vigenti leggi.
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Può essere provveduto con unico decreto ad affidare gruppi di esattorie vacanti aventi contiguità territoriali ad uno stesso delegato che si impegni ad effettuarne gestione complessiva in modo che l'aggio rimanga contenuto entro il limite massimo del 10% con esclusione di ogni altro compenso o rimborso.
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E' fatto divieto ai delegati e gestori provvisori di procedere a nuove assunzioni di personale in pianta stabile ad eccezione del collettore eventualmente da nominarsi e salvo il trasferimento di unità di personale da una ad altra esattoria per comprovate esigenze di servizio previamente riconosciute dall'Assessorato per le Finanze.
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L'applicazione delle norme di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, è estesa al triennio 1954-56, con effetto dal 1° gennaio 1954.
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Ai fini dell'applicazione dell'art. 21 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, l'Assessore per le finanze determina in percentuale sulle somme riscosse la misura del compenso del delegato governativo o del gestore provvisorio che può essere ammesso tra le spese di gestione, tenendo conto delle spese di direzione, organizzazione e controllo, nonchè dei rischi di gestione.
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