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LEGGE 31 ottobre 1955, n. 1064

G.U.R.I. 19 novembre 1955, n. 267

Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;

2) in tutti i documenti di riconoscimento.

Art. 2

L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.

Art. 3

Nei casi di cui agli articoli precedenti dovrà sempre essere indicato il luogo e la data di nascita.

Art. 4

(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)

[Prima dell'ultimo capoverso dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:

"Il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato od affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante e come figlio di questo; se sia stato adottato od affiliato da entrambi i coniugi deve essere indicato come figlio di essi e col solo cognome del marito. Ciò semprechè l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termine degli articoli 410 e 411 del Codice civile.

"L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato".]

Art. 5

(abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212)

[Le disposizioni di cui all'art. 2 entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione dei regolamenti di attuazione emanati dai Ministri competenti.

Le altre norme entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.]

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI - MORO - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO