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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1955, n. 34

G.U.R.S. 6 aprile 1955, n. 17

Norme integrative della legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 1

Le norme contenute nella legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18 sono applicabili per promuovere ed incrementare, mediante indagini, studi, ricerche e pubblicazioni, la conoscenza dei problemi giuridici, economici e sociali della Regione Siciliana nei Paesi del bacino del Mediterraneo e una più profonda cooperazione coi Paesi stessi nell'interesse dell'economia della Regione.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 2

I contributi per il conseguimento delle finalità indicate nella presente legge non possono eccedere l'ammontare di quindici milioni di lire, per l'esercizio in corso e di lire dieci milioni per gli esercizi successivi.

La relativa convenzione, può essere stipulata, previa deliberazione della Giunta Regionale con un solo istituto o centro di studio; in essa potrà essere autorizzato l'impiego di un terzo dell'ammontare del contributo relativo al corrente esercizio, per adeguare l'impianto e l'organizzazione dell'Istituto o centro agli obblighi derivanti dalla convenzione con l'Amministrazione Regionale.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 aprile 1955.

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