
LEGGE REGIONALE 2 aprile 1955, n. 23
G.U.R.S. 2 aprile 1955, n. 16
Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1953, n. 35.
Art.
1
La terza alinea dell'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 35, è sostituita con la seguente:
- "sostituire l'art. 5 con il seguente:
"Le somme anticipate verranno restituite in trentacinque annualità posticipate a partire dal 1° gennaio successivo al giorno di stipulazione del contratto di mutuo, tra l'Assessorato per le finanze mutuante ed il socio assegnatario, senza interessi".
Art.
2
Le norme di cui alla presente legge si applicano ai mutui concessi e da concedere ai sensi della legge regionale 13 maggio 1953, n. 35.