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LEGGE REGIONALE 2 aprile 1955, n. 23

G.U.R.S. 2 aprile 1955, n. 16

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1953, n. 35.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

La terza alinea dell'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 35, è sostituita con la seguente:

- "sostituire l'art. 5 con il seguente:

"Le somme anticipate verranno restituite in trentacinque annualità posticipate a partire dal 1° gennaio successivo al giorno di stipulazione del contratto di mutuo, tra l'Assessorato per le finanze mutuante ed il socio assegnatario, senza interessi".

Art. 2

Le norme di cui alla presente legge si applicano ai mutui concessi e da concedere ai sensi della legge regionale 13 maggio 1953, n. 35.

Art. 3

L'Assessore alle finanze è autorizzato ad apportare, con suo decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 aprile 1955.

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