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LEGGE REGIONALE 13 maggio 1953, n. 35

G.U.R.S. 13 maggio 1953, n. 26

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 20, concernente: "Concessione di mutui alle Cooperative edilizie tra i dipendenti della Amministrazione regionale".

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 21/1954 e annotato al 2 aprile 1955)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

(modificato dall'art. 21 della L.R. 37/53, dall'art. 1 della L.R. 21/54 e dall'art. 1 della L.R. 23/55)

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 20, concernente: "Concessione di mutui alle cooperative edilizie fra i dipendenti della Amministrazione regionale" con le modifiche di cui appresso:

Sostituire l'art. 2 col seguente:

"Possono far parte delle cooperative di cui all'articolo 1:

1) dipendenti dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;

2) dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana;

3) impiegati di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni statali i quali prestino servizio presso la Amministrazione centrale della Regione Siciliana; presso l'Assemblea regionale siciliana, presso il Consiglio di Giustizia amministrativa o presso le Sezioni della Corte dei conti istituite presso la Regione Siciliana;

4) impiegati degli Enti locali e degli Istituti di diritto pubblico in servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione, presso l'Assemblea regionale siciliana, presso il Consiglio di Giustizia amministrativa o presso le sezioni della Corte dei conti, istituite presso la Regione Siciliana.

E' consentito per ciascuna Cooperativa, anche se questa proceda soltanto ad acquisti di costruzioni o di appartamenti da completare di cui all'art. 1, la partecipazione di un tecnico, ingegnere (1)  od architetto, estraneo alle categorie di cui sopra, il quale presti gratuitamente la sua opera a favore della cooperativa medesima, nonchè di due dipendenti statali, anche se a riposo.

E', altresì, consentita la concessione di mutui in favore di cooperative delle quali facciano parte dipendenti statali anche a riposo a condizione che:

a) almeno la metà dei soci rientri nelle categorie indicate nel primo comma del presente articolo;

b) tutti i soci appartengano alla cooperativa da epoca anteriore al 1° gennaio 1951;

c) gli edifici della Cooperativa fossero già in costruzione alla predetta data del 1° gennaio 1951.

Sostituire il primo comma dell'art. 3 con il seguente:

"Le domande per la concessione dei mutui corredate dal progetto esecutivo e dalla perizia di stima per le costruzioni da completare o per gli appartamenti da completare di cui è consentito l'acquisto ai termini dell'art. 1, devono essere presentate all'Assessorato delle finanze".

Sostituire l'art. 5 con il seguente:

"Le somme anticipate verranno restituite in trentacinque annualità posticipate a partire dal 1° gennaio successivo al giorno di stipulazione del contratto di mutuo, tra l'Assessorato per le finanze mutuante ed il socio assegnatario, senza interessi".

Sostituire il primo comma dell'art. 6 con il seguente:

"Non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto legislativo coloro che non risiedono nel Comune ove sorgono gli alloggi o che in detto Comune abbiano la piena proprietà di altra abitazione adeguata alle esigenze della loro famiglia, giusto quanto dispone l'art. 31 del testo unico sull'edilizia popolare e sue successive modifiche".

Sostituire il terzo comma dell'art. 6 con il seguente:

"La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio comporta la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio, tranne nei casi di trasferimento ad altra sede o di decesso dell'assegnatario".

Sostituire l'art. 8 col seguente:

"Tutti gli atti e contratti, stipulati o da stipularsi per la esecuzione del presente decreto legislativo presidenziale, nonchè tutte le operazioni a tale scopo dirette, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo indipendentemente dal valore degli atti e dei contratti medesimi.

Tali agevolazioni si estendono anche al contratto di mutuo da stipularsi, tramite la cooperativa della quale il socio fa parte, tra l'Assessorato delle finanze mutuante ed il socio assegnatario, in sede di liquidazione finale relativa, o allo stabile sociale o all'appartamento acquistato, nonchè agli atti di cessione di credito relativi alle rate del mutuo concesso, ed a tutti gli atti e contratti eventualmente necessari per l'attribuzione degli appartamenti in proprietà individuale ai soci e per il conseguente frazionamento del mutuo e della relativa ipoteca.

Le case di abitazione costruite o da costruire od in corso di costruzione od acquistate a norma del presente decreto legislativo, per 25 anni, sono esenti dalla imposta sui fabbricati e relative sovrimposte".

Sostituire l'art. 9 con il seguente:

"Per le finalità previste dal presente decreto legislativo ed in deroga a quanto previsto dall'art. 27 della legge del bilancio 31 dicembre 1951, n. 47, è autorizzata la spesa complessiva di L. 4.000.000.000 ripartita come segue:

L. 100.000.000, nell'esercizio 1950-51;

L. 500.000.000, nell'esercizio 1951-52;

L. 400.000.000, nell'esercizio 1952-53;

L. 900.000.000, nell'esercizio 1953-54;

L. 900.000.000, nell'esercizio 1954-55;

L. 700.000.000, nell'esercizio 1955-56;

L. 500.000.000, nell'esercizio 1956-57;

Aggiungere il seguente art. 9-bis:

"Nella determinazione dell'ammontare dei mutui da concedere ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 20, sarà tenuto conto delle condizioni economiche del beneficiario e della composizione del suo nucleo familiare".

(1)

Con l'art. 1 della L.R. 21/54 è stata soppressa la parola "civile" dopo la parola "ingegnere".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo 13 maggio 1953.

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