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LEGGE REGIONALE 1 aprile 1955, n. 21

G.U.R.S. 2 aprile 1955, n. 16

Ordinamento dei Patronati Scolastici nella Regione Siciliana.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 19/1962 e annotato al 9/7/1962)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Per provvedere all'assistenza degli alunni bisognosi delle pubbliche scuole materne ed elementari della Regione Siciliana, funziona, in ogni Comune un Patronato Scolastico.

L'assistenza è estesa agli alunni delle scuole professionali della Regione.

Art. 2

Il Patronato ha personalità giuridica di diritto pubblico e svolge la sua attività nei limiti del suo bilancio.

Art. 3

(sostituito dall'art. 2 della L.R. 19/62)

Esso provvede:

a) a fornire gratuitamente agli alunni di condizione economica disagiata libri, quaderni, oggetti di cancelleria, indumenti e calzature;

b) all'assistenza sanitaria degli alunni indigenti e bisognosi di cure mediante la istituzione di appositi ambulatori e la distribuzione gratuita di medicinali;

c) ad istituire scuole materne, doposcuola, biblioteche scolastiche e curare ogni attività ricreativa conforme ai fini dell'educazione;

d) alla somministrazione della refezione scolastica nonchè al funzionamento delle colonie climatiche e delle scuole materne istituite dall'Assessorato per la Pubblica Istruzione e di altre opere integrative della scuola, di carattere assistenziale, sanitario, ricreativo ed educativo direttamente da esso promosse.

Ad ogni istituzione ed attività prevista dalla lettera d) e per ogni plesso scolastico corrisponde una gestione separata: tali gestioni rientrano tra quelle speciali dei Patronati.

Le funzioni ed i compiti di cui alla lettera d) debbono essere espletati dai Patronati scolastici in collaborazione diretta con le autorità scolastiche le quali rispondono altresì della gestione dei fondi messi a loro disposizione a tal fine.

Art. 4

(sostituito dall'art. 2 della L.R. 19/62)

Il Patronato è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale per la pubblica istruzione direttamente ed attraverso i Provveditorati agli Studi ed i Consigli provinciali scolastici.

Art. 5

L'attività del Patronato è disciplinata da uno Statuto che deve essere compilato in base allo Statuto tipo approvato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione.

Lo Statuto di ciascun Patronato e il regolamento organico sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione.

Art. 6

(modificato dall'art. 2 della L.R. 19/62)

Il Consiglio di Amministrazione del Patronato Scolastico è così composto:

a) un rappresentante dell'Amministrazione comunale eletto dal Consiglio Comunale;

b) un ispettore scolastico o un Direttore didattico nei Comuni sedi di Ispettorati o Direzione Didattica, designati dal Provveditore agli Studi competente per territorio;

c) da uno a tre insegnanti elementari e un insegnante delle scuole materne, designati dai colleghi, in rapporto al numero degli abitanti;

d) da uno a tre rappresentanti dei padri e delle madri di famiglia prescelti dai Provveditori agli Studi competenti fra i nominativi proposti dai dipendenti organi scolastici;

e) un insegnante delle scuole professionali, esistenti nel Comune, designato dai colleghi;

f) il medico scolastico o, in mancanza, un medico condotto designato dalla Amministrazione comunale.

g) un rappresentante designato dall'Ordinario Diocesano;

h) da uno a tre rappresentanti dei soci eletti dall'Assemblea dei soci;

i) un rappresentante di ciascuno degli Enti e delle istituzioni che versino un contributo annuo non inferiore ad un ventesimo dell'importo totale dei proventi annui del patronato.

Il Provveditore promuove gli atti per la designazione dei consiglieri; nomina con propria determinazione il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti, e qualora per gravi motivi ne ravvisi l'opportunità, può, su conforme parere del Consiglio Scolastico Provinciale, provvedere con propria determinazione, da notificarsi all'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, alla nomina di un Commissario straordinario, affidandogli la gestione dell'Ente per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

Il bilancio preventivo annuale, il conto consuntivo e tutte le altre deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che implicano impegni di spese di carattere permanente e variazioni patrimoniali, sono soggetti all'approvazione del Consiglio scolastico provinciale. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 1 della  L.R. 19/62, l'assistenza dei Patronati scolastici di cui alla legge 1 aprile 1955, n. 21, è estesa agli alunni bisognosi delle scuole gratuite dell'istruzione secondaria. La Commissione prevista dall'art. 6 della legge predetta è integrata da un rappresentante delle scuole di cui al 1° comma.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione del Patronato dura in carica un triennio. Qualora nel triennio qualcuno dei Consiglieri venga a mancare per qualsiasi motivo si provvede alla sua sostituzione con le norme previste dall'art. 6.

Art. 8

(sostituito dall'art. 2 della L.R. 19/62)

Il Consiglio elegge fra i propri componenti il Presidente e la Giunta esecutiva composta di non meno di tre e non più di cinque membri.

Art. 9

Sono soci del Patronato scolastico le persone e gli Enti che versino le quote annue previste dallo Statuto.

Art. 10

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte all'anno.

Nei primi due mesi dell'esercizio finanziario l'Assemblea esprime il proprio parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

Potrà riunirsi inoltre su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei soci.

Art. 11

Le Amministrazioni comunali sono tenute a corrispondere al Patronato Scolastico il contributo annuo non inferiore a L. 50 per abitante secondo la popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento.

Esse dovranno iscrivere a carico del bilancio comunale tale contributo fra le spese obbligatorie.

A tal uopo è elevato il contributo obbligatorio al Patronato scolastico a carico del bilancio comunale a norma dell'art. 91, lettera f), n. 13 T.U. legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche.

Art. 12

(sostituito dall'art. 2 della L.R. 19/62)

Ad integrazione dei contributi dovuti dallo Stato ai sensi dell'art. 8 lettere c) e d) della legge 4 marzo 1958, n. 261, in apposito capitolo del bilancio regionale, nella rubrica "Pubblica Istruzione", sarà inserita la spesa obbligatoria pari a L. 100 per ogni abitante della Regione Siciliana quale risulta dall'ultimo censimento.

L'Assessore regionale per la Pubblica Istruzione ripartisce la somma iscritta in bilancio, in ragione di L. 75 per abitante a ciascun Patronato scolastico come contributo ordinario, per il rimanente per contributi straordinari in rapporto alle particolari esigenze assistenziali su richiesta motivata degli stessi Patronati e dei loro Consorzi provinciali, convalidata dal parere del competente Provveditore agli Studi.

Art. 13

(modificato dall'art. 2 della L.R. 19/62)

Per il conseguimento dei fini di cui all'art. 2 il Patronato provvede:

a) con i contributi annui obbligatori di cui agli artt. 11 e 12:

b) con i contributi eventuali del Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Interno e degli Assessorati regionali;

c) con gli utili della vendita delle pagelle scolastiche;

d) con i doni legati a contributi di Enti e privati;

e) con le rendite patrimoniali se ve ne sono;

f) con i proventi di speciali iniziative promosse dallo stesso Patronato.

Sono vietate le sottoscrizioni fra gli alunni a beneficio del Patronato.

Art. 14

(sostituito dall'art. 2 della L.R. 19/62)

Le spese occorrenti per le attività di cui alla lettera d) del precedente art. 3, comprese quelle inerenti alle attrezzature, sono a carico della Amministrazione regionale che vi provvede con appositi stanziamenti sul bilancio rubrica "Pubblica Istruzione"; le attrezzature stesse sono prese in carico dai Patronati scolastici oppure dai loro Consorzi provinciali.

L'Assessore regionale per la Pubblica Istruzione dispone le relative aperture di credito a favore dei Provveditorati agli Studi i quali possono concedere anticipazioni di fondi per le spese necessarie.

Il personale comunque addetto alle singole attività è nominato dai rispettivi Patronati scolastici, previo parere delle autorità scolastiche competenti.

Dall'anno successivo alla approvazione della presente legge, il personale insegnante addetto alle colonie climatiche è nominato in base a graduatorie di aspiranti che abbiano frequentato corsi di preparazione per le specifiche funzioni ed in base alla anzianità di servizio nelle colonie stesse.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Assessore per la Pubblica Istruzione emanerà i regolamenti per il funzionamento della refezione e delle colonie climatiche organizzate.

Art. 15

(sostituito dall'art. 2 della L.R. 19/62)

E' istituito in ogni provincia della Regione Siciliana il Consorzio provinciale dei Patronati scolastici con personalità giuridica di diritto pubblico; di esso fanno parte tutti i Patronati scolastici della Provincia.

L'ordinamento, le attività e le entrate del Consorzio sono regolati da uno statuto tipo predisposto ed approvato dall'Assessore regionale per la Pubblica Istruzione in conformità agli artt. 12, 13, 14, 16 della legge statale 4 marzo 1958, n. 261 e dall'art. 3 ultimo e penultimo comma della predetta legge.

Per la tutela e la vigilanza valgono le norme stabilite per i Patronati comunali.

Art. 16

Tutte le cariche previste dalla presente legge per funzionamento dei Patronati Scolastici sono gratuite.

Art. 17

L'anno finanziario del Patronato scolastico ha inizio col primo settembre e termina col 31 agosto successivo.

Le spese di amministrazione dei singoli Patronati non possono superare il 4% (quattro per cento) dei proventi.

Art. 18

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 aprile 1955.

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