Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1955, n. 19

G.U.R.S. 2 aprile 1955, n. 16

Provvidenze per l'industria zolfifera.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 4/1959 e annotato al 13 marzo 1959)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

La fidejussione della Regione, prevista dall'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1954, n. 24 è accordata anche per i maggiori eventuali finanziamenti, che dovessero essere deliberati dallo Stato per le finalità di cui alla legge 12 agosto 1951, n. 748, nonchè per i finanziamenti richiesti dalle imprese minerarie zolfifere per lo acquisto di macchinari ed attrezzature varie sulla base della legge 4 novembre 1950, n. 922.

Art. 2

(abrogato dall'art. 50 della L.R. 4/59)

Art. 3

(abrogato dall'art. 50 della L.R. 4/59)

Art. 4

(abrogato dall'art. 50 della L.R. 4/59)

Art. 5

(abrogato dall'art. 50 della L.R. 4/59)

Art. 6

(abrogato dall'art. 50 della L.R. 4/59)

Art. 7

Le imprese minerarie zolfifere, che per ragioni connesse con la natura e con l'estensione del giacimento non hanno la possibilità di fruire delle provvidenze previste dalla legge 12 agosto 1951, n. 748 e successive modificazioni, possono proporre, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, all'Assessore per l'industria e commercio, per il tramite del Distretto minerario di Caltanissetta un piano di definitiva sistemazione delle aziende di cui sono titolari, da attuarsi entro un periodo non superiore a tre anni dalla data di approvazione del piano.

Dette proposte possono essere presentate anche da più imprese che intendano costituirsi in consorzio, sulla base del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, ai fini della sistemazione prevista dal comma precedente.

Il termine di sei mesi previsto per la presentazione del piano, nel caso in cui le ditte abbiano presentato domanda di finanziamento ai sensi della legge 12 agosto 1951, n. 748, decorre dalla data di eventuale rigetto della domanda stessa. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 39 della L.R. 4/59, qualora, per giustificati motivi di carattere tecnico, i piani di sistemazione di cui all'articolo annotato, non possono essere attuati entro il termine di tre anni, l'Assessore per l'industria ed il commercio, su proposta del Distretto minerario competente per territorio e sentito il Consiglio delle miniere, può concedere proroghe a detto termine.

In tal caso, anche i contributi commisurati alla produzione durante il periodo di attuazione del piano di sistemazione, previsti dall'art. 9 della predetta legge, vengono prorogati, purchè nel complesso non si superi, per ciascuna ditta, il limite massimo di produzione ammesso a contributo, sulla base del piano di sistemazione approvato.

Art. 8

I piani di sistemazione di cui all'articolo precedente sono approvati con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio su proposta del Distretto Minerario di Caltanissetta e sentito il Consiglio regionale delle miniere, in relazione alle prospettive di apertura di nuove miniere connesse con le ricerche minerarie condotte ad iniziativa della Regione o di apertura di nuovi complessi aziendali.

Col decreto di approvazione possono essere apportate ai piani proposti, le eventuali modifiche ed aggiunte ritenute necessarie.

Con lo stesso decreto può essere imposta la costituzione di una gestione comune o di un consorzio obbligatorio, ai sensi della vigente legge mineraria. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 39 della L.R. 4/59, qualora, per giustificati motivi di carattere tecnico, i piani di sistemazione di cui all'articolo annotato, non possono essere attuati entro il termine di tre anni, l'Assessore per l'industria ed il commercio, su proposta del Distretto minerario competente per territorio e sentito il Consiglio delle miniere, può concedere proroghe a detto termine.

In tal caso, anche i contributi commisurati alla produzione durante il periodo di attuazione del piano di sistemazione, previsti dall'art. 9 della predetta legge, vengono prorogati, purchè nel complesso non si superi, per ciascuna ditta, il limite massimo di produzione ammesso a contributo, sulla base del piano di sistemazione approvato.

Art. 9

Alle imprese i cui piani di sistemazione siano stati approvati possono essere concessi, a carico del bilancio regionale, contributi commisurati alla produzione durante il periodo di attuazione del piano.

I contributi sono concessi in misura variabile in rapporto ai costi di produzione, da lire 8.000 a lire 10.000 per tonnellata di zolfo prodotto durante detto periodo, purchè lo zolfo stesso non sia compreso fra le giacenze ammesse ad integrazione di prezzo sulla base di provvidenze statali.

Art. 10

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi con decreto dell'Assessore per l'industria e il commercio di concerto con quello per le finanze, previo parere del Consiglio regionale delle miniere, che saranno di volta in volta determinate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11

Alle imprese che si trovano nelle condizioni previste per ottenere le agevolazioni di cui alla legge 12 agosto 1951, n. 748 o i contributi di cui all'art. 9 della presente legge, possono essere concesse dalla Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, nelle more delle relative istruttorie, prefinanziamenti o prestiti straordinari fino all'ammontare complessivo di un miliardo e 500 milioni, entro il limite, per ciascuna impresa, del fabbisogno necessario per il pagamento delle retribuzioni.

Art. 12

La Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia è autorizzata altresì a concedere alle imprese che si trovano nelle condizioni per ottenere le agevolazioni previste nella presente legge prestiti straordinari, fino all'ammontare complessivo di lire 500 milioni, entro i limiti per ciascuna impresa del fabbisogno necessario per il pagamento delle retribuzioni arretrate all'atto della entrata in vigore della presente legge. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 11 della L.R. 48/56, la durata e le modalità tutte dei mutui della citata legge sono estese ai prestiti straordinari concessi dalla Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, ai sensi dell'articolo annotato. Gli interessi di detti prestiti sono per intero a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 13

I prefinanziamenti ed i prestiti di cui agli articoli precedenti non possono avere una durata maggiore di un anno e godono di un contributo negli interessi, da parte della Regione, nella misura del cinque per cento.

Art. 14

Per essere ammesse ai prefinanziamenti ed ai prestiti previsti dai precedenti articoli 11 e 12 le ditte interessate dovranno presentare documentata istanza all'Assessore per l'Industria ed il commercio, il quale provvede, con decreto da emanarsi di concerto con l'Assessore per le finanze, sentito il Consiglio regionale per le miniere.

Per i prestiti straordinari di cui all'art. 12, le istanze devono essere presentate entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

La concessione dei benefici previsti dalla presente legge è subordinata all'osservanza, da parte delle imprese richiedenti, dei vigenti patti di lavoro e degli accordi integrativi regionali e provinciali ed alla regolare corresponsione delle retribuzioni.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente dà luogo alla decadenza dai benefici concessi. (1)

(1)

Per effeto dell'art. 3 della L.R. 4/59, sul fondo di rotazione possono essere concessi in favore delle imprese zolfifere esercenti in Sicilia, mutui di esercizio ammortizzabili nel periodo massimo di 10 anni, senza interesse, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo annotato, nonchè per il mantenimento dei servizi necessari.

Tali mutui non possono eccedere per quanto riguarda le esigenze connesse con il pagamento di salari e stipendi, l'importo di L. 8000, e per quanto attiene alle altre spese di gestione l'importo di L. 2000 per ogni tonnellata di zolfo, fuso o contenuto in concentrato, posto a disposizione dello E.Z.I. nel periodo compreso fra il 1° novembre 1958 e il 30 giugno 1959.

Art. 16

(sostituito dall'art. 12 della L.R. 48/56)

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di Lire 1.975.000.000 da iscrivere:

- per

140.000.000

nell'esercizio 1959-60;

- per

210.000.000

nell'esercizio 1960-61;

- per

295.000.000

nell'esercizio 1961-62;

- per

280.000.000

nell'esercizio 1962-63;

- per

250.000.000

nell'esercizio 1963-64;

- per

210.000.000

nell'esercizio 1964-65;

- per

180.000.000

nell'esercizio 1965-66;

- per

155.000.000

nell'esercizio 1966-67;

- per

110.000.000

nell'esercizio 1967-68;

- per

85.000.000

nell'esercizio 1968-69;

- per

45.000.000

nell'esercizio 1969-70;

- per

15.000.000

nell'esercizio 1970-71;

Per gli scopi di cui all'articolo 9 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1 miliardo 500.000.000 da iscrivere per Lire 375.000.000 all'anno negli esercizi dal 1955-56 al 1958-59.

Per gli scopi di cui agli artt. 11 e 12 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 nello esercizio 1955-56.

Le somme disponibili per minori impegni assunti negli stanziamenti di singoli esercizi previste dal primo comma del presente articolo possono essere utilizzate per gli scopi stessi negli esercizi successivi a quello 1970-71 e, comunque, non oltre il 1980-81.

Art. 17

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 marzo 1955.

RESTIVO