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DECRETO PRESIDENZIALE 23 febbraio 1955, n. 2

G.U.R.S. 16 aprile 1955, n. 19

Disciplina per la richiesta e la erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72.

N.d.R. Per effetto dell'art. 16 della L.R. 8/78 sono state ABROGATE le norme del presente, nelle parti in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 8/78.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto l'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72;

Considerata l'opportunità di emanare norme per la esecuzione della predetta legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, allo scopo di disciplinare la richiesta e l'erogazione di contributi dalla legge stessa previsti;

Sentito il Consiglio di Giustizia Amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore delegato per il turismo e lo spettacolo;

DECRETA

Art. 1

Il "Fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane", istituito presso l'Assessorato regionale del Turismo con l'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, costituisce una gestione speciale autonoma amministrativa dell'Assessorato medesimo.

Art. 2

Il "Fondo" è alimentato oltre che dai concorsi della Regione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, da contributi ed erogazioni da parte di Enti e privati.

Art. 3

Le somme del "Fondo" vengono depositate presso un Istituto di credito, in base ad una convenzione stipulata dall'Assessorato del Turismo e dello spettacolo.

Art. 4

L'erogazione delle somme del fondo è disposta dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo previo parere di una Commissione nominata dal Presidente della Regione e composta:

- dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo che la presiede;

- da un esperto in materia sportiva;

- da un funzionario della Ragioneria Generale;

- da un Magistrato della Corte dei Conti;

- dal capo della divisione dello sport dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo che funge anche da segretario.

Art. 5

I prelevamenti dal "Fondo" vengono effettuati mediante ordini di pagamento a favore degli Enti provinciali del Turismo, per tramite dei quali vengono effettuate le erogazioni in favore delle società o associazioni esplicanti lo sport del calcio, che abbiano ottenuto la concessione di un contributo.

Art. 6

Le società e le associazioni esplicanti lo sport del calcio che intendano beneficiare dei contributi di cui alla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, debbono presentare istanza all'Assessorato del turismo e dello spettacolo entro il 31 dicembre di ogni anno.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo della società o associazione;

b) certificato di affiliazione alla F.I.G.C. per la stagione in corso con la specificazione dei nominativi dei dirigenti;

c) attestato della F.I.G.C. comprovante l'iscrizione al campionato di competenza o tornei autorizzati;

d) bilancio preventivo di gestione per la partecipazione al campionato e bilancio di previsione per il movimento acquisti e cessioni giocatori (per le società autorizzate a farlo).

Art. 7

A favore delle società le cui squadre militano nella categoria più elevata nella provincia, il contributo può raggiungere l'ammontare del 75% delle disponibilità previste dall'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 23 febbraio 1955.

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 2 aprile 1955. Registro n. 1, foglio n. 85.