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LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1955, n. 15

G.U.R.S. 19 febbraio 1955, n. 8

Provvidenze turistico-alberghiere.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Il Governo della Regione è autorizzato a procedere alla costituzione di un proprio patrimonio turistico-alberghiero mediante nuove costruzioni e ad espropriare le aree all'uopo occorrenti.

Al fine di integrare il suddetto patrimonio il Governo della Regione è altresì autorizzato a procedere ad espropriazione di immobili già destinati ad albergo ovvero anche a procedere all'acquisto qualora le parti si rimettano alla stima degli organi tecnici della pubblica amministrazione.

Per le costruzioni ed espropriazioni previste dal presente articolo si osservano le norme di cui alla legge regionale 3 agosto 1953, n. 45, in quanto applicabili.

In relazione alle finalità previste dal presente articolo è autorizzata la istituzione di una scuola alberghiera in Palermo da annettersi al complesso alberghiero del Castello Utveggio e da affidarsi ad Enti pubblici ritenuti idonei.

Art. 2

Per la gestione del patrimonio turistico alberghiero di proprietà della Regione, nonchè per la utilizzazione delle risorse idrominerali di cui all'art. 28 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 31, il Governo della Regione è autorizzato ad adottare i provvedimenti che si rendano necessari per la istituzione delle due relative aziende autonome, i cui bilanci saranno iscritti come appendici a quello della Regione Siciliana.

Art. 3

La gestione degli alberghi di proprietà della Regione può essere affidata, a mezzo di apposite convenzioni da approvarsi dagli Assessori al turismo ed allo spettacolo e alle finanze, a società alberghiere di riconosciuta idoneità tecnica e finanziaria.

Le convenzioni di cui al comma precedente dovranno, fra l'altro, contenere:

a) la loro durata che, in nessun caso, dovrà essere maggiore di anni 29;

b) l'obbligo di arredare ed attrezzare modernamente gli alberghi e mantenerli costantemente nelle migliori condizioni di esercizio;

c) l'obbligo della corresponsione di un canone annuo a favore della Regione, rivedibile ogni quinquennio;

d) la facoltà, per la Regione, di rilevare, all'atto della scadenza o della rescissione della convenzione, in tutto o in parte, l'arredamento e l'attrezzatura;

e) la clausola della risoluzione di diritto senza l'osservanza di alcuna particolare formalità, in caso di inadempienza degli obblighi di cui alle lettere b) e c).

Art. 4

Per il raggiungimento delle finalità di cui al secondo comma dell'art. 1, nonchè per la sistemazione, ammodernamento e attrezzatura degli immobili ivi previsti, è autorizzata la spesa di L. 500.000.000, cui si farà fronte utilizzando gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 febbraio 1955.

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