
LEGGE REGIONALE 3 agosto 1953, n. 45
G.U.R.S. 8 agosto 1953, n. 41
Ratifica dei decreti legislativi Presidenziali 11 marzo 1952, n. 6, concernente: "Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli" e 31 ottobre 1952, n. 31, concernente: "Modifiche al decreto legislativo Presidenziale 11 marzo 1952, n. 6, concernente provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli".
Sono ratificati i decreti legislativi Presidenziali 11 marzo 1952, n. 6, concernente: "Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli" e 31 ottobre 1952, n. 31, concernente: "Modifiche al decreto legislativo Presidenziale 11 marzo 1952, n. 6, concernente: "Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli", nel seguente nuovo testo:
Art. 1. - Nel territorio della Regione possono essere istituiti villaggi turistici, campeggi e tendopoli ad iniziativa dell'Assessore preposto alla Amministrazione del turismo e dello spettacolo o di Enti pubblici o privati.
Gli Enti pubblici o privati che intendono istituire villaggi turistici, campeggi o tendopoli od ampliare quelli esistenti, debbono essere autorizzati dall'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo. Gli impianti esistenti debbono essere denunziati alla suddetta Amministrazione entro il 31 dicembre 1952.
Art. 2. - L'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo si avvale degli Uffici tecnici provinciali o comunali o di liberi professionisti per la redazione dei progetti e per la direzione delle opere concernenti impianti da istituire dall'Amministrazione regionale.
I progetti, comprensivi, ove occorra, dell'arredamento sono approvati in linea tecnica dall'Assessorato dei lavori pubblici, il quale determina anche le modalità di esecuzione, ferma restando la competenza del Consiglio di Giustizia amministrativa nei limiti della legge 3 febbraio 1951, n. 165.
L'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo provvede all'attuazione dei progetti a mezzo delle Amministrazioni comunali e provinciali per quanto concerne le opere stabili.
L'Assessore per i lavori pubblici esercita l'alta sorveglianza sulla esecuzione, vista i certificati di acconto a mezzo di propri funzionari tecnici e provvede al collaudo delle opere. All'arredamento degli impianti, acquisti di tende, attrezzi e suppellettili, provvede l'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo.
Art. 3. - Il terreno occorrente per la costruzione o l'ampliamento dei villaggi turistici, dei campeggi o delle tendopoli, da effettuarsi su iniziativa dell'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo è sottoposto ad espropriazione per pubblica utilità ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed i lavori da eseguire sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Il terreno come sopra espropriato e le opere eseguite fanno parte dei beni demaniali della Regione.
Art. 4. - L'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo ha facoltà di concedere agli Enti pubblici o privati che ne facciano richiesta, in base a progetti esecutivi, contributi nelle spese di impianto o di ampliamento di villaggi turistici, campeggi o tendopoli in misura non superiore al 30% delle spese occorrenti per la costruzione di opere stabili ed al 40% della spesa occorrente per l'arredamento, l'acquisto delle tende, degli attrezzi o delle suppellettili.
L'Assessore per i lavori pubblici approva in linea tecnica i progetti delle opere e dell'arredamento, si pronunzia sulla congruità dei prezzi, esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione degli impianti, vista i certificati per eventuali acconti e approva il conto finale.
Le opere stabili e gli arredi annessi al beneficio del contributo debbono essere mantenuti in buono stato e non possono essere destinati ad altro uso per un tempo non inferiore ad anni dieci a decorrere dalla data di concessione del contributo.
Le modalità per la gestione degli impianti, per la custodia e la conservazione delle opere e degli arredi debbono formare oggetto di apposita convenzione da stipularsi tra la Presidenza della Regione, Amministrazione del turismo e dello spettacolo, e l'Ente che assume l'iniziativa.
In caso di violazione delle norme del presente articolo o di inadempimento agli obblighi formanti oggetto della convenzione di cui al precedente comma, la Presidenza della Regione, Amministrazione del turismo e dello spettacolo, previa contestazione degli addebiti nella semplice formula amministrativa, sentito il Consiglio di Giustizia amministrativa, assegna a favore di terzi la gestione dell'impianto.
Nel decreto di assegnazione deve essere determinata la indennità dovuta al proprietario dell'impianto, eventualmente ridotta della somma necessaria al ripristino delle opere ed all'acquisto o riparazione degli arredi sottratti o deteriorati.
Art. 5. - Su iniziativa dell'Assessore preposto alla Amministrazione del turismo e dello spettacolo e di concerto con esso, l'Assessore per i lavori pubblici redige il programma delle opere connesse alla attivazione dei villaggi turistici, dei campeggi e delle tendopoli.
All'esecuzione del programma provvede l'Assessore per i lavori pubblici.
Art. 6. - Per i pagamenti relativi all'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni contenute nel D.L.P. 26 settembre 1951, n. 29.
Art. 7. - Per quanto attiene alla manutenzione, conservazione e custodia dei beni che entrano a far parte del demanio della Regione ai sensi del precedente art. 3 o del patrimonio mobiliare destinato al servizio dei villaggi, campeggi o tendopoli si applicano le norme in materia vigenti per i beni della pubblica Amministrazione.
Ove particolari circostanze lo richiedano, apposite convenzioni da stipularsi con Enti pubblici dall'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo d'intesa con l'Assessore per le finanze, determinano le modalità per la custodia e la conservazione dei beni di cui al precedente comma, anche in deroga alle norme vigenti.
Art. 8. - La gestione dei villaggi, campeggi e tendopoli, costruiti ed arredati dall'Amministrazione regionale, ovvero la cessione in uso delle sole opere stabili degli stessi, è affidata ad Enti pubblici, organizzazioni o privati con apposita convenzione da stipularsi dall'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo, sentito il parere del Consiglio di Giustizia amministrativa.
Art. 9. - Per il raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto legislativo, è sanzionata nel bilancio della Regione la somma di lire 250 milioni, di cui 200 milioni sotto la rubrica "Presidenza della Regione - Servizi per il turismo e lo spettacolo" e lire 50 milioni sotto la rubrica "Assessorato dei lavori pubblici".
La somma sarà prelevata dal capitolo 281 del bilancio per l'esercizio 1951-52.
Per l'attuazione del presente decreto legislativo si applicano nei confronti dell'Assessorato dei lavori pubblici e della Presidenza della Regione, Servizi per il turismo e lo spettacolo, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.
I rapporti di prestazione dei professionisti privati sono regolati secondo le tariffe nazionali vigenti per le opere pubbliche statali.
L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto legislativo.