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LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1955, n. 13

G.U.R.S. 12 febbraio 1955, n. 7

Concessione di contributi per il miglioramento, l'ampliamento, il restauro e per l'attrezzatura dei mattatoi comunali.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 5/1971 e annotato al 19/11/1966)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

(modificato dall'art. 1 della L.R. 5/71 )

Possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione per provvedere:

a) -------------------- (lettera abrogata) (1)

b) all'ampliamento, al restauro ed al rinnovo dei locali stessi. (2)

(1)

Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 5/71 con effetto dal 1° gennaio 1971.

(2)

Per effetto dell'art. 1 della L.R. 28/66, le opere edilizie finanziate dalla Regione ai sensi della presente legge, sono dichiarate urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 2

(modificato dall'art. 2 della L.R. 28/66)

1. Il contributo di cui all'articolo precedente non può normalmente eccedere la misura dell'80 per cento della spesa necessaria per le opere da eseguire e per il rinnovo dell'attrezzatura.

2. In casi eccezionali e sempre che risulti comprovato ed accertato con apposita documentazione che l'Ente interessato non abbia la possibilità economico-finanziaria di sostenere, anche parzialmente, il costo delle opere e dell'attrezzatura, quando la esecuzione di dette opere e il rinnovo della attrezzatura rispondono ad un reale interesse dell'igiene e della sanità, la spesa può essere sostenuta a totale carico della Regione.

3. ----------------- (comma abrogato) (1)

(1)

Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28/66.

Art. 3

(sostituito dall'art. 3 della L.R. 28/66)

L'istanza per ottenere i contributi di cui alla presente legge, corredata dai progetti e preventivi di spesa, è sottoposta, previo parere dell'ispettore centrale del ruolo tecnico veterinario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale della sanità e, limitatamente alle opere edilizie, degli organi tecnici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, all'approvazione dell'Assessorato regionale della sanità, il quale, ove riconosca la necessità dell'intervento regionale, anche in rapporto al non conseguito pareggio fra le entrate e le spese, determina con suo decreto la misura percentuale dei contributi e l'entità presuntiva della spesa.

Art. 4

(modificato dall'art. 4 della L.R. 28/66)

La liquidazione del contributo deliberato ai sensi del precedente articolo è effettuata in rapporto allo stato di avanzamento delle opere, debitamente controllato dall'ispettore centrale tecnico presso l'Assessorato regionale della sanità ed alla presentazione delle fatture o collaudo dell'attrezzatura.

E' però in facoltà dell'Assessorato, una volta che sia stata deliberata l'ammissione al contributo, di corrispondere, prima che vengano determinate le spese effettivamente sostenute, acconti che complessivamente non superino il 40 per cento del contributo determinato ai sensi dell'art. 3.

Art. 5

Per il conseguimento dei fini previsti dalla presente legge sarà determinata, annualmente, con la legge del bilancio la somma da destinare per gli scopi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 distintamente per ciascuno degli scopi stessi.

Per l'anno finanziario in corso, è autorizzata la spesa di L. 60.000.000 di cui: L. 10.000.000 per gli scopi di cui alla lettera a); lire 50.000.000 per gli scopi di cui alla lettera b) dell'art. 1 della presente legge.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio, utilizzando, per la spesa autorizzata per l'anno finanziario in corso, i fondi comunque iscritti nella parte straordinaria del bilancio della Regione siciliana, rubrica Igiene e Sanità, e, per la eventuale parte residua, i fondi iscritti all'art. 68 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 febbraio 1955.

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