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LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1955, n. 11

G.U.R.S. 12 febbraio 1955, n. 7

Modifica alla legge 10 febbraio 1951, n. 8 concernente: "Istituzione del fondo di solidarietà alberghiera".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge 10 febbraio 1951, n. 8, sono abrogati e sostituiti come segue:

Art. 1. - Al fine di promuovere lo sviluppo ed il miglioramento delle condizioni di ricettività nella Regione è istituito un "Fondo di solidarietà alberghiera" destinato ad agevolare le iniziative per nuovi impianti di piccoli alberghi, rifugi, alberghi diurni e posti di ristoro, nonchè per l'ampliamento, il rimodernamento e l'adeguato arredamento di quelli esistenti.

Il Fondo di solidarietà alberghiera è gestito dallo Assessorato del turismo e dello spettacolo.

Art. 2. - L'Amministrazione per il turismo e lo spettacolo provvede alla realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 1 mediante costruzione ad iniziativa diretta ovvero mediante sovvenzioni ad Enti e privati nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Art. 3. - L'Amministrazione per il turismo e lo spettacolo cura direttamente la progettazione degli impianti attinenti alle iniziative proprie, facendo ricorso all'opera di liberi professionisti le cui prestazioni saranno retribuite secondo le tariffe vigenti per le opere pubbliche statali.

I progetti sono rimessi all'Assessorato dei LL.PP. per la approvazione in linea tecnica e per la esecuzione delle opere.

Alla esecuzione delle opere provvede l'Assessorato dei LL.PP. sotto la osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46, ferma restando la competenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa nei limiti della legge 3 febbraio 1951, n. 165.

Gli edifici costituiscono patrimonio della Regione e sono concessi in gestione ad Enti e privati, che ne facciano richiesta, con l'obbligo per costoro di arredarli ed amministrarli in conformità delle prescrizioni contenute in apposita convenzione, il cui schema tipo è predisposto dall'Amministrazione del turismo d'intesa con quella delle finanze, sentito il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

I lavori di cui al presente articolo sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 4 - L'Assessore per il turismo e lo spettacolo può disporre a carico del Fondo di solidarietà alberghiera sovvenzioni a favore di Enti o privati fino al 50% della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere e per l'arredamento dei locali.

La misura e le garenzie per l'assegnazione e l'erogazione delle sovvenzioni sono stabilite con il decreto di concessione.

E' obbligatorio il collaudo delle opere a cura dell'Assessore dei lavori pubblici ai sensi della legge 2 agosto 1954 n. 32, qualora la misura del contributo sia superiore a lire trecentomila.

Per l'erogazione dei contributi inferiori a L. 300 mila le garanzie relative all'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e delle forniture dello arredamento, nei modi prescritti, saranno specificate nello stesso decreto assessoriale di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 7 - Per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge è stanziata nella rubrica "Turismo e spettacolo" la somma di lire 200.000.000 per la durata di cinque anni, a decorrere dall'esercizio 1954-1955.

Art. 8 - L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti agli oneri derivanti dalla presente legge, utilizzando i fondi disponibili sul fondo di solidarietà alberghiera e per il rimanente importo le disponibilità del capitolo 68 della previsione per l'anno finanziario in corso.

Art. 2

Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi su proposta dell'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo d'intesa con l'Assessore per le finanze, sentito il Consiglio di Giustizia Amministrativa e previa deliberazione della Giunta Regionale, sarà effettuato il coordinamento con la legislazione vigente in materia.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 febbraio 1955.

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