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LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1955, n. 10

G.U.R.S. 31 gennaio 1955, n. 5

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, concernente costruzione e gestione di stazioni ad uso di linee automobilistiche.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 21 concernente: Costruzione e gestione di stazioni ad uso di linee automobilistiche, con le seguenti modifiche:

- all'art. 3, primo comma, dopo le parole: "dalla Amministrazione regionale" sono aggiunte le altre: "dall'Azienda Siciliana Trasporti";

- all'art. 3, secondo comma, dopo le parole "è concesso" sono aggiunte le altre: "all'Azienda Siciliana Trasporti";

- all'art. 3, terzo comma, la lettera b) è sostituita come segue:

b) la durata della concessione, che non può comunque superare gli anni dieci".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 gennaio 1955.

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