Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 aprile 1951, n. 21

G.U.R.S. 20 giugno 1951, n. 29

Costruzione e gestione di stazioni ad uso di linee automobilistiche. (1)

N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 10/55

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 10/1955 e annotato al 21/3/1955)

(1)

Vedi Decr. Pres. 03/04/52, n. 53/A: "Determinazione dei tipi di autostazioni da costruire ai sensi del D.L.P. 19 aprile 1951, n. 21".

Vedi Decr. Pres. 21/03/55, n. 4: "Regolamento per l'esecuzione del D.L.P. 19 aprile 1951 n. 21 sulla costruzione e gestione di stazioni ad uso di linee automobilistiche".

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 13 marzo 1951, n. 28 e le altre disposizioni ivi richiamate;

Ritenuta la necessità di provvedere con urgenza alla costruzione di Stazioni ad uso di linee automobilistiche per assicurare il conforto dei viaggiatori e l'assistenza tecnica alle imprese esercenti autolinee;

Sulla proposta dell'Assessore delegato ai servizi dei trasporti e delle comunicazioni, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 3 aprile 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;

DECRETA

Art. 1

Il Governo della Regione è autorizzato a costruire e arredare, nelle località terminali degli autoservizi e lungo gli itinerari degli stessi in corrispondenza delle località di sosta o di diramazione, autostazioni provviste di adeguata attrezzatura per il conforto dei viaggiatori e per l'assistenza tecnica alle imprese esercenti autolinee.

Le autostazioni debbono rispondere a tipi uniformi le cui caratteristiche saranno determinate preventivamente con decreto del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore per i lavori pubblici.

Art. 2

Le località da dotare di autostazioni, nonchè il tipo di autostazione da costruire in ciascuna località, sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta.

Art. 3

(modificato dall'art. 1 della L.R. 10/55)

Le autostazioni possono essere gestite direttamente dall'Amministrazione regionale, dall'Azienda Siciliana Trasporti, da Enti pubblici o da private imprese.

L'esercizio delle autostazioni è concesso all'Azienda Siciliana Trasporti, alle imprese private e agli Enti pubblici con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato ai trasporti di concerto con l'Assessore per le finanze.

La concessione è accordata in base ad apposito disciplinare, nel quale, oltre alle condizioni di carattere tecnico da osservarsi dal concessionario, devono risultare:

a) la misura del canone annuo da corrispondere alla Regione;

b) la durata della concessione, che non può comunque superare gli anni dieci;

c) la misura della cauzione da versare dal concessionario a garanzia degli obblighi messi a suo carico;

d) l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autostazione;

e) la facoltà dell'Amministrazione regionale di sostituirsi al concessionario, ove non adempia all'obbligo di cui alla lettera precedente, a spese del medesimo;

f) la clausola secondo cui le migliorie, gli ampliamenti e ogni altra opera stabile, che il concessionario faccia nell'autostazione, entrano nel patrimonio della Regione senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

g) le cause che possono determinare la decadenza immediata dalla concessione.

Art. 4

Le imprese che usufruiscano delle autostazioni previste dal presente decreto legislativo, verseranno all'Amministrazione regionale e al concessionario un canone mensile anticipato, che sarà fissato per ogni singola impresa con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato ai trasporti, tenendo conto dell'uso che ciascuna impresa faccia della autostazione, e della capacità economica dell'impresa stessa.

Il Presidente della Regione o l'Assessore delegato ai trasporti può, con proprio decreto, rendere obbligatorio, per tutte le autolinee facenti scalo in un centro abitato fornito di autostazione, l'uso della stessa.

Art. 5

Il Presidente della Regione o l'Assessore delegato ai trasporti può, con proprio decreto, disporre che, per determinati percorsi, la vendita dei biglietti ai viaggiatori sia fatta esclusivamente dalla biglietteria.

La medesima autorità regionale provvede in tal caso a stabilire discrezionalmente le norme e le modalità per regolare i rapporti tra le varie imprese.

Art. 6

Le opere occorrenti per la costruzione delle autostazioni previste nel presente decreto legislativo sono considerate di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Gli edifici adibiti ad autostazioni fanno parte del patrimonio regionale: gli arredi e le attrezzature in genere sono iscritti nell'inventario dei beni mobili in consegna all'Ufficio dei trasporti e delle comunicazioni presso la Presidenza regionale.

Art. 7

I fondi per il conseguimento dei fini di cui al presente decreto legislativo saranno stanziati per ciascun esercizio, con la legge di bilancio.

Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di lire 50 milioni; a tale onere si fa fronte utilizzando parte dell'accantonamento di cui al capitolo n. 278 sulla previsione della spesa del bilancio 1950-51.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 8

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi della legge regionale 13 marzo 1951, n. 28 e delle disposizioni da questa richiamate.

Art. 9

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 aprile 1951.

RESTIVO