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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

LEGGE 19 gennaio 1955, n. 25

G.U.R.I. 14 febbraio 1955, n. 35

Disciplina dell'apprendistato.

TESTO COORDINATO (alla legge 6 agosto 2008, n. 133 e con annotazioni alla data 24 dicembre 1997)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

TITOLO I

COMITATO CONSULTIVO E DEFINIZIONE DELL'APPRENDISTATO

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 1

Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.

La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale chiamerà a farne parte anche rappresentanti di Amministrazioni, categorie, enti ed organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla formazione della Commissione centrale.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 2

(integrato dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 424)

L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.

[Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.] (comma abrogato) @#

Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

TITOLO II

ASSUNZIONE DELL'APPRENDISTA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 3

(abrogato dall'art. 85, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276)

[Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento.

E' ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci e, nella misura del 25 per cento degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a dieci.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 4

(abrogato dall'art. 23, comma 5, lett. c), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

[L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 5

Nelle località dove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista può essere preceduta da un esame psico-fisiologico, disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.

Il risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato, non esclude anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista stesso.

L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuiti.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 6

(sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n. 424 e abrogato dall'art. 16, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n. 196)

[Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.] (1)

(1)

Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 424:

"Art. 3

2. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859".

In ordine all'apprendistato vedi le nuove disposizioni contenute nell'art. 16, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

TITOLO III

DURATA DELL'APPRENDISTATO E ORARIO DEL LAVORO

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 7

(abrogato dall'art. 16, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n. 196)

[L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non potrà superare i cinque anni.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 8

I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purchè non separati da interruzioni superiori ad un anno e purchè si riferiscano alle stesse attività.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 9

Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà legato ai sensi dell'articolo 2096 del Codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 10

(modificato dall'art. 21, comma 2, della legge 3 febbraio 2003, n. 14)

L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione.

E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di età superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

TITOLO IV

DOVERI DELL'IMPRENDITORE E DELL'APPRENDISTA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 11

(modificato dall'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424)

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di impartire o di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;

b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;

c) di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi;

d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;

e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;

f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, nè in genere a quelle ad incentivo;

g) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perchè l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;

h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

i) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà sui risultati dell'addestramento;

[l) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzioni in serie.] (lettera abrogata) (1)

(1)

Lettera abrogata dall'art. 85, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276, nel testo modificato dall'art. 19 del D.L.vo 6 ottobre 2004, n. 251.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 12

L'apprendista deve:

a) obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

b) prestare nell'impresa la sua opera con diligenza;

c) comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa;

d) frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare;

e) osservare le norme contrattuali.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 13

La retribuzione di cui all'articolo 11, lettera c), dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

L'erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli non deve in alcun modo essere commisurata alla entità della produzione conseguita dall'apprendista.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 14

La durata delle ferie di cui alla lettera e) dell'articolo 11 non dovrà essere inferiore a giorni trenta per gli apprendisti di età non superiore ai sedici anni ed a giorni venti per quelli che hanno superato i sedici anni di età.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 15

(integrato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1956, n. 706)

Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

All'apprendista da considerarsi capo famiglia, agli effetti del testo unico delle norme concessive degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del testo unico predetto.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

TITOLO V

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'APPRENDISTA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 16

La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.

L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro al quale dev'essere avviato, mediante graduale applicazione ad esso.

L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale.

I programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme generali che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 17

La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria e gratuita. La obbligatorietà non sussiste per coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato.

Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica. Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali.

L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che si propongono l'esercizio di tale attività.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 18

Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneità all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto dell'apprendistato.

In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneità.

La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul libretto individuale di lavoro.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 19

Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 del Codice civile l'apprendista, è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

TITOLO VI

PREVIDENZA E ASSISTENZA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

(1)

Si riportano gli artt. 20 e 28 abrogati dall'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845:

"Art. 20

E' costituita una gestione speciale in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti.

Alla gestione affluiscono:

a) una quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del Fondo, nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;

b) una quota parte dei contributi straordinari previsti dall'articolo 62, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

c) le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato;

d) i contributi stabiliti a favore del Fondo dai contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria a cui si riferiscono i contratti stessi;

e) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati.

Sulle disponibilità della gestione speciale, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede:

1) al sovvenzionamento ed al finanziamento delle iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti;

2) alla spesa comunque connessa allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti;

3) al sovvenzionamento dei centri di orientamento e di addestramento professionale.

Art. 28

Al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni di cui all'articolo 21 della presente legge in favore degli apprendisti artigiani provvede, senza onere e formalità alcuna per gli imprenditori, il Fondo per l'addestramento professionale di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

L'erogazione delle somme medesime verrà effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in maniera forfetaria globale, secondo contratti da stipularsi tra il Fondo di cui al precedente comma e gli istituti assicurativi per l'intera collettività degli apprendisti artigiani".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 21

(modificato dall'art. 3 della legge 8 luglio 1956, n. 706)

Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;

b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni per le seguenti prestazioni:

1) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;

2) assistenza specialistica ambulatoriale;

3) assistenza farmaceutica;

4) assistenza ospedaliera;

5) assistenza ostetrica;

c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per:

1) le prestazioni concernenti la cura;

2) le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'articolo 1 della legge 28 febbraio 1953, n. 86;

3) l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale.

Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 22

(modificato dall'art. 4 della legge 8 luglio 1956, n. 706, dall'art. 11 della legge 19 gennaio 1963, n. 15) (1)

Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 210 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione.

Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure:

a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 80;

b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;

c) per l'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, lire 50, di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;

d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14.

e) per assegni familiari, lire 6.

Nessun onere contributivo grava sull'apprendista.

Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, è determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potrà essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 41, lettera b), del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma e la misura minima di retribuzione, indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

(1)

L'articolo 2, comma 3, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, nel testo integrato dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, così dispone:

A partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, le misure dei contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a) della legge 28 luglio 1967, n. 669, all'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e all'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono rispettivamente elevate a lire 60.000 annue, a lire 120 settimanali e a lire 1.200 mensili per l'anno 1988, a lire 90.000 annue, a lire 180 settimanali e a lire 1.800 mensili per l'anno 1989 e a lire 120.000 annue, a lire 240 settimanali e a lire 2.400 mensili per l'anno 1990".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

TITOLO VII

SANZIONI PENALI

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 23

(modificato dall'art. 78, comma 1, lett. a) e b), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507)

I datori di lavoro sono puniti:

[a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a cinquecentomila per ogni apprendista assunto in contravvenzione all'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 3;] (lettera abrogata) (1)

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ogni violazione delle norme dell'articolo 11.

[Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro, che determinerà la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento, a norma dell'articolo 162 del Codice penale.] (comma abrogato) (2)

(2)

Comma abrogato dall'art. 78, comma 1, lett. c), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 24

Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 21 e 22 si applicano le disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

TITOLO VIII

DELL'APPRENDISTATO ARTIGIANO

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 25

(integrato dall'art. 5 della legge 8 luglio 1956, n. 706)

Agli effetti della presente legge e fino alla emanazione di norme generali sulla disciplina dell'artigianato si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano un'attività, anche artistica, per la produzione di beni e di servizi organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la famiglia, sia che l'attività venga esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o di posteggio, anche se impieghino attrezzature meccaniche, fonti di energia od in genere sussidi della tecnica più idonei ai loro scopi produttivi.

Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in numero superiore a quello previsto per le varie categorie nel decreto Ministeriale 2 febbraio 1948, in applicazione del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586.

In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli articoli 6 e 7 non sono computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 26

Non si applicano agli apprendisti e agli imprenditori artigiani le norme della presente legge contenute negli articoli 3, secondo e terzo comma, 22, 23 e 24.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 27

(abrogata dall'art. 8, comma 1, del D.L.vo 19 dicembre 2002, n. 297)

[I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati debbono essere comunicati dall'imprenditore artigiano entro dieci giorni dalla data di assunzione o di dimissione all'Ufficio di collocamento competente per territorio al fine del depennamento o della reiscrizione nelle liste dei disoccupati.

L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica all'Istituto nazionale dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assistenza malattie.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

(1)

Si riportano gli artt. 20 e 28 abrogati dall'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845:

"Art. 20

E' costituita una gestione speciale in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti.

Alla gestione affluiscono:

a) una quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del Fondo, nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;

b) una quota parte dei contributi straordinari previsti dall'articolo 62, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

c) le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato;

d) i contributi stabiliti a favore del Fondo dai contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria a cui si riferiscono i contratti stessi;

e) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati.

Sulle disponibilità della gestione speciale, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede:

1) al sovvenzionamento ed al finanziamento delle iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti;

2) alla spesa comunque connessa allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti;

3) al sovvenzionamento dei centri di orientamento e di addestramento professionale.

Art. 28

Al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni di cui all'articolo 21 della presente legge in favore degli apprendisti artigiani provvede, senza onere e formalità alcuna per gli imprenditori, il Fondo per l'addestramento professionale di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

L'erogazione delle somme medesime verrà effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in maniera forfetaria globale, secondo contratti da stipularsi tra il Fondo di cui al precedente comma e gli istituti assicurativi per l'intera collettività degli apprendisti artigiani".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 29

(modificato dall'art. 78, comma 1, lett. d) e e), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507)

Gli imprenditori artigiani sono puniti:

[a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ogni apprendista assunto o dimissionato senza effettuare la notifica all'Ufficio di collocamento secondo il disposto dell'articolo 27, primo comma; e per ogni apprendista nel caso di violazione di quanto disposto dall'articolo 11 della presente legge;] (lettera abrogata) (1)

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a ottocentomila per ogni apprendista notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato.

[Le contravvenzioni potranno essere definite mediante oblazione secondo quanto disposto dal precedente articolo 23, ultimo comma.] (comma abrogato) (2)

(2)

Comma abrogato dall'art. 78, comma 1, lett. f), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

TITOLO IX

NORME FINALI

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 30

Col regolamento, che sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate norme per l'applicazione della presente legge.

Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita, col regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 30.000.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 31

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli apprendisti già occupati.

Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle quali è adottata una disciplina dell'apprendistato riconosciuta più favorevole di quella contenuta nei precedenti articoli. Il riconoscimento è concesso discrezionalmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 1. In nessun caso il riconoscimento potrà essere concesso se, tra l'altro, non sussista un'adeguata organizzazione per la formazione professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri alla gestione prevista dall'articolo 20.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 32

In relazione all'andamento delle gestioni delle assicurazioni contro le malattie e l'invalidità e vecchiaia, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, può determinare con proprio decreto una contribuzione straordinaria a carico del Fondo per l'addestramento professionale di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali interessati, in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 della presente legge.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 33

E' abrogato il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. E' altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.