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N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1423

G.U.R.I. 31 dicembre 1956, n. 327

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. (1)

TESTO COORDINATO (alla legge 15 luglio 2009, n. 94 e con annotazioni alla data 27 febbraio 2019)

(1)

Per la gestione dei proventi derivanti dall'applicazione di misure di prevenzione, di cui alla presente legge, si rimanda all'art. 61, comma 23, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.

Art. 1

(1)

(modificato dall'articolo unico della legge 22 novembre 1967, n. 1176 e sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327)

1. I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. (2)

(1)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 24 gennaio - 27 febbraio 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, nel testo vigente sino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1).

(2)

Vedi art. 7, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40: "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.

Art. 2

(modificato dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327)

Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica [o per la pubblica moralità] (parole soppresse) e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.

Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.

Art. 3

(modificato dall'art. 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327 e dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256) (1)

1. Alle persone indicate nell'articolo 1, che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

2. Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più province.

3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

4. (comma abrogato dall'articolo 4, comma 3, della legge 3 agosto 1988, n. 327).

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.

Art. 4

(1)

(modificato dall'art. 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327 e dall'art. 15, comma 1, lett. a), della legge 26 marzo 2001, n. 128 e integrato dall'art. 3, comma 33, della legge 15 luglio 2009, n. 94)

L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.

La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonchè sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonchè programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico.

Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del Codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore. (2)

Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.

Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno nè superiore a cinque.

Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte d'appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Avverso il decreto della Corte d'appello è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico Ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Salvo quanto stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale, riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 93 dell'8-12 marzo 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica.

(2)

La Corte Costituzionale con sentenza 25/05/70, n. 76, ha dichiarato l'illeggittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui non prevede l'assistenza obbligatoria del difensore.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.

Art. 5

(modificato dall'art. 6 della legge 3 agosto 1988, n. 327 e dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256)

Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia alla autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione (1) e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più provincie.

Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere, inoltre, prescritto:

1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sè e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

(1)

Per effetto dell'art. 1 della legge 20/02/58, n. 75, è stato vietato l'esercizio delle case di prostituzione.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.

Art. 6

(modificato dall'art. 21 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e sostituito dall'art. 7 della legge 3 agosto 1988, n. 327)

Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui al quinto comma dell'articolo 4, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.

Art. 7

(integrato dall'art. 11 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito dalla legge 19 febbraio 1992, n. 172, modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256 e integrato dall'art. 15, comma 1, lett. b) e c), della legge 26 marzo 2001, n. 128)

Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 è comunicato al questore per l'esecuzione.

Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.

Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.

Art. 7

(aggiunto dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256)

Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4.

Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, il quale può autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

Il decreto previsto dai commi precedenti è comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Del decreto è altresì data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza, che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.

Art. 7

(aggiunto dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646)

La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune dove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.

Art. 8

I provvedimenti di assegnazione al confino emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a convalida dell'autorità giudiziaria competente, secondo le norme della legge stessa.

All'uopo, il questore trasmette, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, una copia di ciascun provvedimento con motivata proposta al presidente del tribunale, il quale provvede ai sensi dell'articolo 4.

Qualora entro detto termine non venga presentata la proposta di convalida, cessano gli effetti del provvedimento. Il questore ne dà notizia all'interessato entro i quindici giorni successivi.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.

Art. 9

(modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, dall'art. 12 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sostituito dall'art. 23 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e modificato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155)

1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. 

2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.

Art. 10

Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.

Art. 11

La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena. (1)

(1)

La Corte Costituzionale con sentenza 21/05/75, n. 113, ha dichiarato l'illeggittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui non prevede che, ai fini della reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in cui nel corso del termine stabilito per la sua durata il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna, il giudice debba previamente accertare che la commissione di tale reato sia di per se indice della persistente pericolosità della gente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.

Art. 12

(1)

(modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256)

[La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno in un determinato Comune che contravviene alle relative prescrizioni è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.] (comma soppresso) (2)

Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno [in un determinato Comune] (parole soppresse).

L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare [in un determinato Comune] (parole soppresse) è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 291 del 2-6 dicembre 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.

Art. 13

L'applicazione delle misure di prevenzione stabilite dall'articolo 3 della presente legge importa gli stessi effetti conseguenziali prodotti dall'ammonizione e dall'assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento.