
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
LEGGE 31 maggio 1965, n. 575
G.U.R.I. 5 giugno 1965, n. 138
Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere. (1) (2)
TESTO COORDINATO (alla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e con annotazioni alla data 2 agosto 2010)
Titolo sostituito dall'art. 2, comma 5, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
Per la gestione delle somme di denaro sequestrate nell'ambito dei procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché per i proventi derivanti dai beni confiscati, di cui alla presente legge, si rimanda all'art. 61, comma 23, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, integrato dall'art. 10, comma 1, lett. a), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dall'art. 2, comma 4, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e dall'art. 6, comma 1, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito dalla legge 31 marzo 2010, n. 50)
1. La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonchè ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. (1)
Vedi art. 7, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40: "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 24 luglio 1993, n. 256, integrato dall'art. 14, comma 3, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125)
1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, [con la notificazione della proposta] (parole soppresse) (1) il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.
3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.
Parole soppresse dall'art. 2, comma 6, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(aggiunto dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sostituito dall'art. 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'art. 20, comma 2, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, integrato dall'art. 10, comma 1, lett. c), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nel testo modificato dall'art. 2, comma 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e dall'art. 2, comma 6, lett. b), della legge 15 luglio 2009, n. 94)
1. Il procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.
2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.
4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. [La proposta di applicazione della misura di prevenzione non è in tale ipotesi preceduta dall'avviso di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327.] (periodo soppresso) (1)
5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-ter.
6. Il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedura penale.
6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.
Il periodo tra parentesi è stato soppresso dall'art. 22, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(aggiunto dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dall'art. 3, comma 1, della legge 24 luglio 1993, n. 256, modificato e integrato dall'art. 10, comma 1, lett. d), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, integrato dall'art. 2, comma 6, lett. c), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e dall'art. 5, comma 1, lett. 0a), del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito dalla legge 31 marzo 2010, n. 50)
Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.
Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto
Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonchè dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato dal tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.
Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.
Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonchè della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale può, con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente.
I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.
Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.
In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale.Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.
La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.
Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.
Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.
Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonchè dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 93 dell'8-12 marzo 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato e dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(aggiunto dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 15 luglio 2009, n. 94)
1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli seguenti è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, per il sequestro preventivo.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(aggiunto dall'art. 2-bis del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726)
[1. Le spese relative al sequestro eseguito ai sensi dell'articolo 2-quater sono anticipate dallo Stato, secondo le norme previste dalla tariffa in materia, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, senza diritto al recupero nel caso in cui non segua l'applicazione della misura di prevenzione.] (comma abrogato) (1)
[2. I beni confiscati ai sensi del terzo comma dell'articolo 2-ter sono devoluti allo Stato; si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal codice di procedura penale e quelle di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 602.] (comma abrogato) (1)
3. Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell'articolo 3-bis sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368; quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.
4. Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.
Comma abrogato dall'art. 7 del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 109, modificato e integrato dall'art. 2, commi 11 e 12, della legge 15 luglio 2009, n. 94, sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a), del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito dalla legge 31 marzo 2010, n. 50 e integrato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217)
1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore.
2. L'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonchè la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, nè le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.
4. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.
5. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.
6. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.
7. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies e all'approvazione di un conto provvisorio. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario.
8. L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.
9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.
10. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonchè sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.
11. L'amministratore, con la frequenza stabilita dal giudice delegato, presenta relazioni periodiche sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia.
12. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
13. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.
14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. E' conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.
15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 e sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito dalla legge 31 marzo 2010, n. 50)
1. L'amministratore non può stare in giudizio, nè contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi in cui l'amministrazione è affidata all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo.
2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato e all'Agenzia, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.
3. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale, su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia, o d'ufficio.
4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(aggiunto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, integrato dall'art. 2, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. c), del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito dalla legge 31 marzo 2010, n. 50)
1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento.
2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.
3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario o all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.
4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies, nonchè il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.
5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.
7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore o l'Agenzia può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(aggiunto dall'art. 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109 e modificato e integrato dall'art. 5, comma 1, lett. d), del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito dalla legge 31 marzo 2010, n. 50)
1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e al prefetto territorialmente competente. [e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.] (parole soppresse) (1)
2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, se confermato, prosegue la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando è data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.
3. L'Agenzia gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo 2-octies della presente legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente dell'Agenzia del demanio competente per territorio, secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente delle Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Parole soppresse dall'art. 5, comma 1, lett. d), n. 1, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito dalla legge 31 marzo 2010, n. 50.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(aggiunto dall'art. 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, sostituito dall'art. 2, comma 20, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato dall'art. 5, comma 1, lett. e), del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito dalla legge 31 marzo 2010, n. 50)
1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 2-septies, comma 2, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.
2. L'Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse, all'adozione del provvedimento di destinazione. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.
[3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. e), n. 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito dalla legge 31 marzo 2010, n. 50.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(aggiunto dall'art. 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, integrato dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, modificato e integrato dall'art. 1, commi 201, 202 e 221, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, integrato dall'art. 2, comma 18, della legge 15 luglio 2009, n. 94, integrato e modificato dall'art. 2, comma 52, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dall'art. 5, comma 1, lett. f), del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito dalla legge 31 marzo 2010, n. 50 e integrato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217)
1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 2-sexies versa all'ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;
b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonchè, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura.
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.
2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.
2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 2-decies, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-ter e 2-quater del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinchè i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.
2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.
2-quater. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis [ai sensi del comma 4] (parole soppresse) (1) del presente articolo.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, [previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze,] (parole soppresse) (2) a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).
3-bis. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. [Se è stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 2-sexies, l'affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo.] (periodo soppresso) (3)
[4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinchè i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata.] (comma abrogato) (4)
5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo.
5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata omero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente dell'Agenzia del demanio competente per territorio.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.
Parole soppresse dall'art. 5, comma 1, lett. f), n. 5.1-bis, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito dalla legge 31 marzo 2010, n. 50.
Parole soppresse dall'art. 5, comma 1, lett. f), n. 4-bis, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito dalla legge 31 marzo 2010, n. 50.
Periodo soppresso dall'art. 5, comma 1, lett. f), n. 6-bis, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito dalla legge 31 marzo 2010, n. 50.
Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. f), n. 7, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito dalla legge 31 marzo 2010, n. 50.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(aggiunto dall'art. 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109 e modificato dall'art. 5, comma 1, lett. g), del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito dalla legge 31 marzo 2010, n. 50)
1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziano 1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 2-undecies affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonchè relativi a specifiche attività di:
a) risanamento di quartieri urbani degradati;
b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;
c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;
d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.
2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1:
a) i comuni ove sono siti gli immobili;
b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.
3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di apposito comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonchè la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti. (1)
5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2-decies.
Con decreto del Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli delle finanze, del tesoro dell'interno e della difesa 24 febbraio 1997, n. 73 è stato adottato il regolamento per la disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(abrogato dall'art. 9 della legge 3 agosto 1988, n. 327)
[Nel caso in cui non ricorrano i motivi di particolare gravità preveduti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il presidente del Tribunale può disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune diverso da quello di residenza fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.]
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(aggiunto dall'art. 15 della legge 13 settembre 1982, n. 646, integrato dall'art. 10, comma 1, lett. e), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 e dall'art. 2, comma 6, lett. d), della legge 15 luglio 2009, n. 94)
1. Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-ter, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale, può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.
3. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.
4. Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.
5. Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.
6. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. [Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo] (parole soppresse) (1). Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.
7. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.
8. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari.
Parole soppresse dall'art. 5, comma 1, del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(aggiunto dall'art. 15 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e modificato dall'art. 5, comma 2, del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 282)
1. I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-ter e 3-bis, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.
2. Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.
3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.
4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(aggiunto dall'art. 24 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e integrato dall'art. 10, comma 1, lett. f), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125)
1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2-bis o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonchè l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.
2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.
3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l'amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, secondo, quinto, settimo e ottavo comma, 2-sexies, 2-septies e 2-octies. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.
5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(aggiunto dall'art. 24 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
1. L'amministratore adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 2-septies anche nei confronti del pubblico ministero.
2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di Consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. (1)
3. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può stabilire l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a cinquanta milioni di lire o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.
4. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.
La Corte Costituzionale con sentenza del 8-20 novembre 1995, n. 487, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma annotato limitatamente alla parte in cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca possano proporsi le impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell'art. 3 ter, secondo comma, della presente legge.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 della presente legge, sempre che siano state già sottoposte almeno alla diffida prevista dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il fermo regolato dall'articolo 238 del Codice di procedura penale è consentito anche quando non vi è obbligo di mandato di cattura, purchè trattisi di reato per il qualche può essere emesso detto mandato a norma dell'articolo 254 del Codice di procedura penale.
2. Il termine di sette giorni per la proroga del fermo può essere raddoppiato.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(sostituito dall'art. 17 della legge 13 settembre 1982, n. 646, nel testo modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 12 ottobre 1982, n. 726, dall'art. 23, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e sostituito dall'art. 14, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne l'allontanamento abusivo dal luogo in cui è disposto l'obbligo del soggiorno, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'articolo 82 e dell'articolo 91, secondo e terz'ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(sostituito dall'art. 18 della legge 13 settembre 1982, n. 646, modificato dall'art. 6, comma 1, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, integrato dall'art. 7, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 228, modificato dall'art. 14, comma 5, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e dall'art. 14, comma 3, della legge 16 marzo 2006, n. 146)
1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
1. Non possono essere concesse licenze per detenzione e porto d'armi, nè per fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti; se già furono concesse devono essere revocate.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(sostituito dall'art. 9, comma 2, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)
1. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonchè le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(sostituito dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, integrato dall'art. 20, comma 3, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dall'art. 22 bis, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e dall'art. 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2010, n. 175)
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguiti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorchè non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
Vedi il D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, recante norme per il rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(aggiunto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, modificato dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, dall'art. 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'art. 22 bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356)
1. Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni nonchè le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari. (1)
2. Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 5 ter dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo 10-quater. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.
3. I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.
4. I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri di telecomunicazione.
5. Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima.
6. Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma.
7. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abitazioni, o la cessazione delle erogazioni, o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.
8. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.
9. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni, o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente.
Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.C.M. 5 luglio 1983:
"Art. 1
Con riserva di successivi aggiornamenti, integrazioni e modifiche, sono compresi fra i soggetti contemplati nel primo comma dell'art. 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, i seguenti enti e amministrazioni:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile;
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza; Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi; Direzione generale dei servizi civili
Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili e Direzione generale istituti di prevenzione e di pena;
Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato;
Ministero della difesa;
Ministero dei lavori pubblici;
Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Ministero dei trasporti;
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Ministero della marina mercantile;
Ministero per i beni culturali e ambientali;
Corti d'appello e loro sezioni staccate;
Prefetture;
Questure e commissariati distaccati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Intendenza di finanza di Torino, Milano, Roma e Caserta;
Azienda nazionale autonoma strade statali;
Provveditorati regionali alle opere pubbliche;
Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e relative direzioni compartimentali;
Azienda di Stato per i servizi telefonici e relativi ispettorati di zona;
Istituto postelegrafonici;
Università degli studi;
Cassa per il Mezzogiorno;
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Comuni;
Provincie;
Regioni;
Provincia di Trento;
Provincia di Bolzano;
Consorzi A.S.I. nel Mezzogiorno;
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA;
Enti e consorzi portuali;
Enti e consorzi aeroportuali;
Consiglio nazionale delle ricerche;
Ente nazionale per l'Energia elettrica - ENEL;
Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - ENEA;
Istituto centrale di statistica."
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(aggiunto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e abrogato dall'art. 36 della legge 19 marzo 1990, n. 55)
[Quando risulta, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che la persona sottoposta a misura di prevenzione partecipa direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni indicate nell'articolo 10 di cui siano titolari altri soggetti, nei confronti di costoro il tribunale che decide sulla misura di prevenzione dispone la decadenza delle dette licenze, concessioni e iscrizioni, che non possono, per un periodo di cinque anni, essere nuovamente disposte a loro favore e, se disposte, sono revocate di diritto. Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 10.
La disposizione del primo comma si applica anche rispetto alle licenze, concessioni o iscrizioni disposte in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente, ovvero di società di capitali delle quali la persona medesima sia amministratore o determini abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte e indirizzi.
Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter.]
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(aggiunto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, modificato dall'art. 5 della legge 19 marzo 1990, n. 55, integrato dall'art. 10, comma 1, lett. g), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 e dall'art. 2, comma 6, lett. e), della legge 15 luglio 2009, n. 94)
1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 10, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter.
I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 10 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.
Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3-ter.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(aggiunto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e modificato dall'art. 6 della legge 19 marzo 1990, n. 55)
Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni.
Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.
(aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'art. 22 bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356 e abrogato dall'art. 3 della legge 17 gennaio 1994, n. 47 a far data dall'entrata in vigore del D.L.vo 8 agosto 1994, n. 490)
[1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonchè circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater. Per i rinnovi, allorchè la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.
2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.
3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.
4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonchè di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.
6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri coviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze o autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.
9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:
a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;
b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.
10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.
11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.
13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonchè i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.
14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.
16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15.]
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, dello stesso D.L.vo 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.L.vo.