
N.d.R. La presente è da ritenersi SUPERATA per effetto della normativa successiva ed in particolare della L.R. 7/2002.
LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1956, n. 53
G.U.R.S. 16 ottobre 1956, n. 66
Modifiche alle norme per la revisione dei prezzi contrattuali.
N.d.R. La presente è da ritenersi SUPERATA per effetto della normativa successiva ed in particolare della L.R. 7/2002.
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L'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1948, n. 50, è sostituito dal seguente:
"Le variazioni dei tre elementi costitutivi del costo delle opere, come precisate all'art. 2, saranno determinate nel modo seguente:
a) per la mano d'opera, le variazioni saranno calcolate sul costo medio, corrente nel comune capoluogo di provincia, dei salari di una squadra convenzionale, composta da: un operaio specializzato, un operaio qualificato, tre manovali comuni e un garzone, conteggiando in detto costo anche gli oneri di qualsiasi natura, che direttamente e indirettamente, gravano sui salari predetti;
b) per i materiali, le variazioni saranno calcolate sul costo medio, corrente nel comune capoluogo di provincia, di ciascuno dei seguenti materiali base: sabbia e ghiaia, pietrame in genere, legname, materiale ferroso, agglomeranti, laterizi, asfalti e bitumi, tubazioni per acquedotti in acciaio, in ghisa e in cemento amianto;
c) per i trasporti, le variazioni saranno calcolate sul costo medio di ciascuno dei seguenti trasporti: ferroviario, marittimo e stradale".
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L'art. 20 della legge regionale 2 agosto 1954, numero 32, è modificato come segue:
"Ai fini della revisione dei prezzi contrattuali, disciplinata dalla legge regionale 28 dicembre 1948, n. 50, le variazioni degli elementi costituiti del costo delle opere, per ciascuna provincia, saranno determinate bimestralmente dall'Ispettorato tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici, per i materiali ed i trasporti, in base agli elenchi delle commissioni provinciali prezzi esistenti presso gli Uffici del Genio Civile e, per la mano d'opera, in base ai dati degli Uffici Provinciali del Lavoro.
Le variazioni di cui sopra saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana".
L'art. 21 della medesima legge è abrogato.
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E' in facoltà dell'Amministrazione, su richiesta dell'impresa o dell'ente concessionario, che abbiano già presentato domanda di revisione dei prezzi in tempo utile ai sensi delle leggi 28 dicembre 1948, n. 50 e 2 agosto 1954, n. 32, di procedervi secondo le disposizioni della presente legge.
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Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il testo coordinato delle norme sulla revisione dei prezzi contrattuali.
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