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LEGGE REGIONALE 25 giugno 1956, n. 37

G.U.R.S. 28 giugno 1956, n. 40

Proroga delle provvidenze straordinarie in favore della pollicoltura e della coniglicoltura.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Le provvidenze stabilite col decreto legislativo Presidenziale 20 marzo 1951, n. 16, ratificato con legge regionale 18 luglio 1952, n. 39, sono prorogate sino al 30 giugno 1960, con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

Il contributo previsto dall'art. 2 del citato decreto legislativo Presidenziale 20 marzo 1951, n. 16, è aumentato al 40% nei confronti dei coltivatori diretti o delle cooperative agricole e di allevamento regolarmente iscritte nell'apposito registro prefettizio.

Art. 3

L'Osservatore avicolo di Messina è trasformato in Centro avicolo ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298.

L'Assessore all'agricoltura provvederà alla definizione degli accordi e alle regolamentazioni occorrenti.

Art. 4

Per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 60.000.000 da ripartire in cinque esercizi a decorrere da quello in corso.

Detta spesa è destinata per un'aliquota non inferiore al 30% per l'incremento della pollicoltura e della coniglicoltura a carattere rurale.

Per provvedere alle spese di impianto del Centro avicolo di Messina è autorizzata la spesa di L. 15.000.000.

Per i contributi a carattere continuativo o straordinario previsti dall'art. 3 del regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298, sarà provveduto annualmente con la legge di bilancio.

All'onere gravante sull'esercizio finanziario in corso si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento del capitolo 73 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1955-56.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare l'occorrente variazione.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 giugno 1956.

ALESSI