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LEGGE REGIONALE 25 giugno 1956, n. 38

G.U.R.S. 28 giugno 1956, n. 40

Proroga delle provvidenze relative all'incremento olivicolo nell'ambito regionale.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Le provvidenze stabilite con la legge regionale 3 luglio 1950, n. 50, sono prorogate sino al 30 giugno 1960.

Art. 2

Per l'ammissione al contributo di cui alla presente legge, a iniziare dall'esercizio 1956-57, gli interessati dovranno presentare istanza all'Assessorato dell'agricoltura tramite l'Ispettorato provinciale competente per territorio. Sono ammissibili a contributo gli impianti o gli innesti per cui sarà data preventiva autorizzazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 3

La concessione del contributo per le domande di cui all'art. 2 è condizionata, oltre all'attecchimento risultante alla primavera dell'annata agraria successiva, al minimo di 10 innesti su oleastri sparsi o di trenta piante innestate per i piccoli fondi di estensione fino a 10 ettari, in numero 100 per i fondi da 10 a 50 ettari ed in numero 250 per i fondi superiori ai 50 ettari.

La concessione del contributo è altresì condizionata all'attuazione dei normali obblighi culturali.

Art. 4

Il contributo da concedere per le domande di cui all'art. 2 della presente legge viene fissato nella seguente misura:

L. 100 per ogni innesto eseguito su oleastri sparsi in terreni coltivati o in via di trasformazione agraria o fondiaria;

L. 150 per ogni innesto su oleastri in terreni non coltivati;

L. 200 per ogni pianta di olivo da seme a dimora già innestata.

Art. 5

La spesa inerente all'attuazione della presente legge è stabilita in L. 80 milioni per l'anno finanziario 1955-56, in L. 50 milioni per l'esercizio 1956-57; per gli esercizi successivi fino al 1959-60 sarà provveduto con la legge di bilancio.

Della spesa autorizzata con il presente articolo una quota non inferiore al 50% è destinata alla corresponsione dei contributi alla piccola e media proprietà.

Art. 6

All'onere gravante sull'esercizio finanziario in corso si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento del capitolo 73 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare l'occorrente variazione.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 giugno 1956.

ALESSI