
LEGGE REGIONALE 25 giugno 1956, n. 38
G.U.R.S. 28 giugno 1956, n. 40
Proroga delle provvidenze relative all'incremento olivicolo nell'ambito regionale.
Le provvidenze stabilite con la legge regionale 3 luglio 1950, n. 50, sono prorogate sino al 30 giugno 1960.
Per l'ammissione al contributo di cui alla presente legge, a iniziare dall'esercizio 1956-57, gli interessati dovranno presentare istanza all'Assessorato dell'agricoltura tramite l'Ispettorato provinciale competente per territorio. Sono ammissibili a contributo gli impianti o gli innesti per cui sarà data preventiva autorizzazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
La concessione del contributo per le domande di cui all'art. 2 è condizionata, oltre all'attecchimento risultante alla primavera dell'annata agraria successiva, al minimo di 10 innesti su oleastri sparsi o di trenta piante innestate per i piccoli fondi di estensione fino a 10 ettari, in numero 100 per i fondi da 10 a 50 ettari ed in numero 250 per i fondi superiori ai 50 ettari.
La concessione del contributo è altresì condizionata all'attuazione dei normali obblighi culturali.
Il contributo da concedere per le domande di cui all'art. 2 della presente legge viene fissato nella seguente misura:
L. 100 per ogni innesto eseguito su oleastri sparsi in terreni coltivati o in via di trasformazione agraria o fondiaria;
L. 150 per ogni innesto su oleastri in terreni non coltivati;
L. 200 per ogni pianta di olivo da seme a dimora già innestata.
La spesa inerente all'attuazione della presente legge è stabilita in L. 80 milioni per l'anno finanziario 1955-56, in L. 50 milioni per l'esercizio 1956-57; per gli esercizi successivi fino al 1959-60 sarà provveduto con la legge di bilancio.
Della spesa autorizzata con il presente articolo una quota non inferiore al 50% è destinata alla corresponsione dei contributi alla piccola e media proprietà.