
LEGGE REGIONALE 23 aprile 1956, n. 31
G.U.R.S. 26 aprile 1956, n. 28
Norme sulla delega di firma a funzionari preposti alla direzione di uffici centrali dell'Amministrazione regionale.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 10/1999)
(modificato dall'art. 8 della L.R. 46/95 e dall'art. 57, comma 24, della L.R. 10/99)
I funzionari preposti alla direzione di uffici generali o di un ramo dell'Amministrazione centrale della Regione, di grado non inferiore al 5°, possono essere delegati, per gli affari rientranti nella competenza dei servizi cui sono preposti, a firmare:
a) gli atti riguardanti l'approvazione dei contratti per i quali non sia richiesto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;
b) gli atti che comportano una spesa non superiore a cinquanta milioni.
Restano comunque esclusi dalla facoltà di delega:
a) i decreti concernenti la nomina di impiegati;
b) i decreti concernenti il distacco presso l'Amministrazione centrale della Regione, di personale di ruolo o non di ruolo, comunque denominato, della Amministrazione statale o di Enti pubblici in genere;
c) ----------------------- (lettera soppressa) (1)
d) i decreti relativi al pagamento di indennità spettanti ai membri dei Consigli e delle Commissioni, eccetto il caso che si tratti di indennità tassativamente stabilite come compenso di intervento alle sedute;
e) i decreti concernenti l'autorizzazione delle ore di lavoro straordinario, da emanare ai sensi del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni od integrazioni;
f) i decreti di concessione di sussidi e compensi di qualsiasi natura al personale;
g) i decreti di pagamento di somme da imputare al capitolo delle spese casuali.
Lettera soppressa dall'art. 57, comma 24, della L.R. 10/99.
I funzionari indicati nell'art. 1, e, in loro sostituzione, i funzionari di grado non inferiore al 6°, possono essere delegati a firmare i titoli di spesa emessi in esecuzione di impegni regolarmente assunti.
Le deleghe di cui ai precedenti articoli sono conferite mediante decreti, da registrare alla Corte dei conti, del Presidente della Regione o degli Assessori regionali per i rami di rispettiva competenza.
Le deleghe conferite in forza del decreto legislativo Presidenziale 25 ottobre 1952, n. 28, convertito nella legge 13 marzo 1953, n. 14, restano in vigore sino alla fine del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, ferma restando la facoltà di revoca da parte dell'Amministrazione.