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LEGGE REGIONALE 23 aprile 1956, n. 31

G.U.R.S. 26 aprile 1956, n. 28

Norme sulla delega di firma a funzionari preposti alla direzione di uffici centrali dell'Amministrazione regionale.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 10/1999)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

(modificato dall'art. 8 della L.R. 46/95 e dall'art. 57, comma 24, della L.R. 10/99)

I funzionari preposti alla direzione di uffici generali o di un ramo dell'Amministrazione centrale della Regione, di grado non inferiore al 5°, possono essere delegati, per gli affari rientranti nella competenza dei servizi cui sono preposti, a firmare:

a) gli atti riguardanti l'approvazione dei contratti per i quali non sia richiesto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;

b) gli atti che comportano una spesa non superiore a cinquanta milioni.

Restano comunque esclusi dalla facoltà di delega:

a) i decreti concernenti la nomina di impiegati;

b) i decreti concernenti il distacco presso l'Amministrazione centrale della Regione, di personale di ruolo o non di ruolo, comunque denominato, della Amministrazione statale o di Enti pubblici in genere;

c) ----------------------- (lettera soppressa) (1)

d) i decreti relativi al pagamento di indennità spettanti ai membri dei Consigli e delle Commissioni, eccetto il caso che si tratti di indennità tassativamente stabilite come compenso di intervento alle sedute;

e) i decreti concernenti l'autorizzazione delle ore di lavoro straordinario, da emanare ai sensi del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni od integrazioni;

f) i decreti di concessione di sussidi e compensi di qualsiasi natura al personale;

g) i decreti di pagamento di somme da imputare al capitolo delle spese casuali.

(1)

Lettera soppressa dall'art. 57, comma 24, della L.R. 10/99.

Art. 2

I funzionari indicati nell'art. 1, e, in loro sostituzione, i funzionari di grado non inferiore al 6°, possono essere delegati a firmare i titoli di spesa emessi in esecuzione di impegni regolarmente assunti.

Art. 3

Le deleghe di cui ai precedenti articoli sono conferite mediante decreti, da registrare alla Corte dei conti, del Presidente della Regione o degli Assessori regionali per i rami di rispettiva competenza.

Art. 4

Le deleghe conferite in forza del decreto legislativo Presidenziale 25 ottobre 1952, n. 28, convertito nella legge 13 marzo 1953, n. 14, restano in vigore sino alla fine del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, ferma restando la facoltà di revoca da parte dell'Amministrazione.

Art. 5

Il decreto legislativo del Presidente regionale 25 ottobre 1952, n. 28, ratificato con la legge 13 marzo 1953, n. 14, è abrogato.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 aprile 1956.

ALESSI