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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5 della L.R. 31/56.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 ottobre 1952, n. 28

G.U.R.S. 27 dicembre 1952, n. 76

Facoltà di delega del Presidente della Regione Siciliana e degli Assessori a favore dei Capi Servizi delle singole Amministrazioni regionali.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5 della L.R. 31/56.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46 e quelle ivi richiamate;

Riconosciuta l'urgente necessità di emanare norme intese a sveltire l'attività amministrativa della Regione;

Su proposta dell'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 25 settembre e 18 ottobre 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza e il patrimonio;

DECRETA

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5 della L.R. 31/56.

Art. 1

I Capi Servizi delle singole Amministrazioni regionali possono essere delegati, per gli affari rientranti nella competenza del servizio cui sono preposti, a firmare:

a) gli atti riguardanti l'approvazione dei contratti per i quali non sia richiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa;

b) gli atti che consentono il ricorso alla licitazione quando l'importo della spesa non superi le lire 1.000.000 e gli atti che consentono il ricorso alla trattativa privata quando l'importo della spesa non superi le lire 100.000;

c) i titoli di spesa emessi in esecuzione di impegni regolarmente assunti.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5 della L.R. 31/56.

Art. 2

Le deleghe sono concesse mediante decreti, da registrare alla Corte dei conti, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per i servizi di rispettiva competenza.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5 della L.R. 31/56.

Art. 3

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea Regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5 della L.R. 31/56.

Art. 4

Il presente decreto legislativo entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 ottobre 1952.

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