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DECRETO PRESIDENZIALE 9 aprile 1956, n. 1

G.U.R.S. 12 maggio 1956, n. 31

Regolamento per l'attuazione della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, concernente provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.P. 30/3/1959 n. 11 e annotato al 12/6/1976)

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3;

Considerato che, al fine di rendere operante la citata legge, si ravvisa la necessità di emanare norme regolamentari per l'esecuzione della legge stessa;

Considerato che, per ragioni di materia, ai sensi del D.P. 29 luglio 1955, n. 265-A, l'intesa con l'Assessore per le finanze deve considerarsi esaurita nella competenza del Presidente della Regione;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 20 ottobre 1955;

DECRETA

CAPO I

Modalità per la concessione dei benefici

Art. 1

Per beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, gli interessati devono trasmettere domanda in carta legale all'amministrazione del turismo e dello spettacolo per il tramite degli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio, che la invieranno con proprio motivato parere.

La domanda dovrà essere corredata del progetto di massima delle opere che si intendono realizzare, della relazione tecnica e del piano economico finanziario.

La domanda deve indicare la qualifica dei richiedenti e, qualora i proprietari dell'immobile o i gestori dell'azienda siano più di uno, deve essere firmata da tutti i comproprietari o gestori o dai loro procuratori e, nel caso di società, dai rappresentanti legali della società stessa.

Art. 3

(modificato dall'articolo unico del D.P. 30/03/59, n. 11)

Per le iniziative riconosciute meritevoli di accoglimento, gli interessati saranno invitati a trasmettere, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione e tramite il competente Ente provinciale per il turismo, che la invierà entro 30 giorni, con proprio motivato parere consiliare dopo avere accertato che siano state adempiute tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento, la seguente documentazione, in duplice copia, da predisporsi tenendo conto degli eventuali suggerimenti dati dalla amministrazione per il turismo e lo spettacolo:

1) relazione descrittiva dettagliata delle opere da realizzare;

2) elaborati tecnici, in duplice copia, costituiti da: relazione tecnica - piante di tutti i piani in scala non inferiore a un centesimo con l'esatta indicazione dell'uso a cui vengono adibiti i vari locali - sezioni, prospetti e planimetrie generali, completi di quote e misure, sottoscritti da un tecnico a ciò abilitato secondo le vigenti leggi-preventivi di spesa, sottoscritti come sopra, nel caso di opere murarie ed impianti fissi oppure sottoscritti dal richiedente nel caso di arredamento e di attrezzature varie.

I grafici di progetti dovranno essere muniti del visto di approvazione da parte della Commissione edilizia comunale e, per le opere la cui esecuzione possa interessare la tutela dei monumenti o le bellezze naturali, dal visto di approvazione da parte delle competenti Sopraintendenze.

I preventivi di spesa devono essere muniti del visto dell'ufficio del Genio civile ai fini dell'accertamento della congruità dei prezzi.

3) certificato storico catastale dal quale dovrà risultare l'ultimo trapasso di proprietà dell'area o dell'immobile cui ineriscono le opere da finanziare;

4) certificato rilasciato dalla competente Camera di commercio dal quale risulta la ditta che gestisce l'esercizio alberghiero o l'impianto turistico nonchè, nel caso di società, documenti idonei ad attestare le persone autorizzate a rappresentare legalmente la società;

5) adesione del proprietario, da comprovarsi con atto notarile, ai fini della trascrizione del vincolo alberghiero nel caso di concessione di mutui ai gestori per l'esecuzione di opere murarie per esercizi alberghieri;

6) dichiarazione del Comune, attestante la data di inizio delle opere progettate e della consistenza di quelle eseguite alla data di presentazione della domanda;

7) dichiarazione dell'interessato dalla quale risulti se sia stata o meno presentata istanza al Commissariato nazionale per il turismo oppure ad istituti bancari, ai fini dell'applicazione della legge n. 691 del 4 agosto 1955 o di altre analoghe provvidenze nazionali o regionali;

8) eventuali altri documenti che potranno essere richiesti dal Comitato tecnico.

Art. 4

La misura del mutuo di cui all'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, può raggiungere il 50% della spesa riconosciuta occorrente col decreto di concessione per le opere stabili, compreso il valore dell'area, ed il 25% della spesa riconosciuta occorrente per l'arredamento e le attrezzature.

La concessione dei mutui per nuove costruzioni è subordinata alla iscrizione di ipoteca di primo grado in favore del Banco di Sicilia sugli immobili ai quali si riferiscono i finanziamenti.

I mutui relativi ad opere di ampliamento o di ammodernamento di impianti esistenti possono essere garantiti con ipoteche, anche di grado inferiore al primo, sull'immobile stesso o con ipoteche di primo grado su altri immobili ritenuti idonei, oppure con la prestazione di altre adeguate garanzie, quali depositi di titoli, fidejussioni di banche, enti, società e persone, polizze assicurative e simili.

La capienza di tali garanzie sarà vagliata dal Banco di Sicilia.

Art. 5

Il contributo rateale di cui all'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, in ragione del 3% annuo e nel limite massimo di venti annualità è commisurato ad un importo non superiore al 50% del capitale riconosciuto occorrente per l'esecuzione delle opere, compreso il valore dell'area, e del 25% del capitale riconosciuto occorrente per l'arredamento.

Art. 6

Le provvidenze di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono cumulabili purchè complessivamente non superino: per le opere, il 50% della spesa riconosciuta occorrente: per l'attrezzatura, il 25% della spesa relativa.

Gli impianti alberghieri finanziati ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, sono vincolati alla destinazione ad uso alberghiero per tutta la durata del mutuo o, in ogni caso, per un tempo non inferiore ad anni quindici dalla data della loro attivazione. A tale scopo verrà fatta eseguire, a carico degli interessati, la trascrizione di detto vincolo presso il competente ufficio dei registri immobiliari.

Art. 7

Il contributo rateale di cui al precedente articolo 5 è assegnato con decreto dell'Assessore preposto alla amministrazione per il turismo e lo spettacolo ed è corrisposto direttamente agli aventi diritto dopo che il Genio civile avrà effettuato il collaudo finale delle relative opere e dell'arredamento.

Il contributo rateale è scontabile presso gli istituti finanziari.

Art. 8

Potranno usufruire dei contributi rateali di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, oltre i proprietari di immobili anche le ditte che gestiscono gli impianti ivi previsti avuti in locazione, ed in rapporto alla durata di essa, che intendano ripararli e migliorarli nelle strutture e nell'arredamento ai fini della funzionalità e del decoro.

Art. 9

L'amministrazione per il turismo e lo spettacolo potrà trattare con carattere preferenziale le domande concernenti richieste di mutuo per l'aggiornamento degli impianti alberghieri esistenti al fine del mantenimento della classifica in base alle caratteristiche volute dalle disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 10

La concessione del mutuo è disposta con decreto dell'Assessore preposto all'amministrazione per il turismo e lo spettacolo.

Il decreto stabilisce la durata dell'ammortamento il termine di inizio e quello di ultimazione delle opere.

La durata dell'ammortamento non può essere superiore ad un periodo di venticinque anni e il termine per l'ultimazione delle opere non può essere fissato oltre il ventiquattresimo mese dalla data del decreto stesso.

Il Banco di Sicilia, in base al decreto di concessione del mutuo, procede alla stipula del relativo contratto preliminare.

Art. 11

I mutui di cui all'art. 6 della legge regionale 25 gennaio 1955, n. 3, possono essere concessi con le garanzie ivi previste, oltre che ai proprietari degli impianti ricettivi, anche alle ditte che li gestiscono, condizione che il proprietario degli impianti ricettivi, anche alle ditte che li gestiscono, a condizione che il proprietario dell'immobile di cui all'art. 2 della legge stessa, da trascriversi a norma del 1° comma dell'art. 16 del D.L. 29 maggio 1946, numero 452.

Art. 12

Sulle somme mutuate in base ai precedenti articoli è dovuto al Banco di Sicilia l'interesse dell'anno.

L'ammortamento dei mutui si effettua mediante il pagamento di semestralità costanti, comprendenti la quota capitale e la quota interesse.

Nell'eventuale periodo di preammortamento, l'interesse a carico del mutuatario è parimenti fissato in ragione del 3 per cento.

Art. 13

I mutui, alla cui somministrazione il Banco di Sicilia sarà autorizzato dall'amministrazione regionale a provvedere in contanti col fondo costituito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, sono erogati in unica soluzione al termine dei lavori.

Sono ammesse liquidazioni parziali nei limiti proporzionali della spesa di progetto e quella riconosciuta occorrente in base a stati di avanzamento dei lavori approvati con la stessa procedura prevista per il collaudo.

Sulle somministrazioni sarà operata la ritenuta di garanzia nella misura del 5% che sarà corrisposta al mutuatario ad avvenuto collaudo delle opere e ad integrale e regolare esecuzione del progetto approvato.

Art. 14

Ogni variante di carattere sostanziale che gli interessati intendano apportare ai progetti, deve essere sottoposta preventivamente all'esame del Comitato tecnico. Quando le varianti comportino una spesa inferiore o pari a quella ammessa a mutuo, semprechè dette varianti siano riconosciute necessarie e non vengano a menomare i requisiti tecnici essenziali e l'importanza turistica del progetto, il mutuo concesso, viene, a seconda dei casi, o ridotto o confermato dall'Assessore, sentito il Comitato tecnico, in relazione all'ammontare della spesa delle opere che si intendano, effettivamente eseguire.

Art. 15

L'Amministrazione per il turismo e lo spettacolo ha facoltà di eseguire sul posto accertamenti, in ordine ai progetti presentati ed alla regolare esecuzione delle opere finanziate, avvalendosi di funzionari propri o degli Enti provinciali pel turismo o di tecnici di propria fiducia.

Art. 16

Ai fini della somministrazione del mutuo, gli interessati dovranno presentare le contabilità dei lavori e dell'arredamento all'amministrazione per il turismo e lo spettacolo, la quale accerterà, a mezzo di collaudo tecnico effettuato dal Genio civile e di sopralluogo effettuato dal competente Ente provinciale pel turismo o da propri funzionari, l'integrale e regolare esecuzione del progetto approvato ed autorizzerà, nel caso favorevole, il Banco di Sicilia a corrispondere la somma stabilita.

Entro trenta giorni dal collaudo dei lavori, il Banco di Sicilia procederà alla stipulazione dell'atto definitivo di mutuo e la prima semestralità di ammortamento del mutuo scadrà il 1° gennaio e il 1° luglio successivi alla data di stipulazione.

Art. 17

L'Assessore preposto al bilancio, di concerto con quello preposto al turismo e allo spettacolo, è autorizzato a stipulare col Banco di Sicilia la convenzione relativa alla gestione del fondo istituito con la legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3.

CAPO II

Coordinamento con la legislazione vigente

Art. 18

Non possono essere ammessi ai benefici previsti dalla legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3:

a) le opere, gli impianti e gli arredi che beneficino di provvidenze ai sensi del r.d.l. 12 agosto 1937, n. 1561; del r.d.l. 29 maggio 1946, n. 452; del r.d.l. 29 maggio 1946, n. 453; del d.l. 9 aprile 1948, n. 399; della legge 29 luglio 1949, n. 481; della legge 28 giugno 1952, n. 677 e della legge 4 agosto 1955, n. 691;

b) le opere, gli impianti e gli arredi che fruiscano delle provvidenze previste nelle leggi regionali 10 febbraio 1951, n. 8 e 4 febbraio 1955, n. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 9 aprile 1956.

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 23 aprile 1956. Registro n. 1, foglio n. 92.