
LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1955, n. 3
G.U.R.S. 31 gennaio 1955, n. 5
Provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche.
Testo annotato al 12 aprile 1982
E' costituito, presso la sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti previsti dal R.D.L. 12 agosto 1937, n. 1561, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2352, e successive modificazioni.
Il fondo di rotazione è formato ai sensi del decreto legislativo del Presidente regionale 9 maggio 1950, numero 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96, mediante anticipazione e nei limiti di 3 miliardi.
Il costo dei mutui per tasso di interesse, diritti, commissioni, imposte, tasse, spese di amministrazione ed altro non può eccedere la misura annua del 3 per cento.
Alle operazioni di prestito si applicano le agevolazioni fiscali previste dalla legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37. (1)
Gli impianti turistici od alberghieri o a carattere misto residenziale ammessi a beneficiare dei mutui previsti dalla presente legge sono vincolati all'uso per tutta la durata del mutuo, e, in ogni caso, per un tempo non inferiore ad anni quindici dalla data della loro attivazione.
Il fondo di rotazione di cui all'art. 1 sarà iscritto nel bilancio della Regione a decorrere dall'esercizio 1955-56, in ragione di 500 milioni all'anno.
Detto fondo è recuperato al bilancio della Regione a partire dall'esercizio finanziario 1964-65.
A decorrere da tale esercizio finanziario, il residuo disponibile sul fondo di rotazione, le annualità e gli interessi saranno versati alla Regione siciliana con imputazione ad appositi capitoli di entrata del suo bilancio.
A favore di chi intende realizzare iniziative, opere ed impianti con finalità turistiche, climatiche o termali, compresi funivie, attrezzature sciistiche, piscine, alberghi diurni, stabilimenti balneari con carattere permanente ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, sono concessi i contributi previsti dal n. 2 dell'art. 1 del R.D.L. 29 maggio 1946, n. 452 e successive modificazioni, con le modalità ed i limiti in esso stabiliti.
La concessione dei detti contributi è contenuta nel limite ventennale di impegno annuo di L. 20.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1959-60.
Agli effetti della concessione dei mutui di cui all'art. 1, e dei contributi previsti all'art. 4 è computabile l'importo dei terreni occorrenti per gli impianti e sistemazione accessori ed esterni, o comunque vincolati, per destinazione, alla funzionalità dei singoli impianti o dei complessi.
I mutui relativi ad opere di ampliamento e di ammodernamento di impianti esistenti possono essere garentiti con ipoteca di primo grado su altri immobili ritenuti idonei, salve le eventuali garenzie sussidiarie che potranno essere richieste.
Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi su proposta dell'Assessore preposto all'Amministrazione del Turismo e dello spettacolo d'intesa con l'Assessore per le finanze, sentito il Consiglio di Giustizia Amministrativa e previa deliberazione della Giunta regionale, saranno determinate le modalità per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge e sarà effettuato il coordinamento con la legislazione vigente in materia. (1)
Vedi Decr. Pres. 09/04/56, n. 1: "Regolamento per l'attuazione della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, concernente provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche", modificato dal D.P. 30/03/59, n. 11.