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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1956, n. 510

G.U.R.I. 15 giugno 1956, n. 147

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Siciliana in materia di turismo e vigilanza alberghiera. (1)

TESTO COORDINATO (al D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640)

(1)

Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.R. agosto 1975, n. 640.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1

(sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640)

La Regione Siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo, di industria turistica e di vigilanza alberghiera, a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettere d) ed n), dello statuto della Regione Siciliana ed in conformità al presente decreto

Art. 2

(sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640)

La regione esercita tutte le funzioni amministrative, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti provinciali del turismo, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali, operanti nelle materie previste dal presente decreto.

Art. 3

(sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640)

I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche sono adottati dall'amministrazione regionale e comunicati periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini del coordinamento della attività regionale con quella nazionale.

I programmi per la propaganda e le manifestazioni turistiche organizzate ed effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della regione, sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo sentita l'amministrazione regionale.

La regione svolge la propria attività promozionale turistica all'estero utilizzando normalmente a tale scopo le strutture dell'E.N.I.T., nei cui organi amministrativi sarà adeguatamente rappresentata.

Art. 4

(sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640)

L'amministrazione regionale, fatta salva la disciplina dei rapporti privati, adotta, tra l'altro, i provvedimenti in materia di classifica o di tariffe alberghiere; di locazione di immobili ad uso di albergo, pensione e locanda; di complessi ricettivi extra alberghieri; nonchè i provvedimenti relativi al vincolo alberghiero.

Art. 5

(sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640)

L'amministrazione regionale svolge altresì le attribuzioni in materia di riconoscimento e di revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, di delimitazione dei rispettivi territori, di classifica delle stazioni medesime, di determinazione delle località di interesse turistico.

Art. 6

(abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640)

[I provvedimenti di nomina dei presidenti e dei segretari degli Enti provinciali per il turismo sono adottati dall'Amministrazione regionale sentito il Commissariato per il turismo].

Art. 7

(abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640)

[I segretari degli Enti provinciali per il turismo, nominati ai sensi dell'articolo precedente, sono scelti tra gli iscritti nel ruolo nazionale degli abilitati a tali funzioni. Ogni provvedimento relativo al loro stato giuridico ed economico è comunicato dall'Amministrazione regionale al Commissariato per il turismo.

I trasferimenti del personale anzidetto dal territorio della Regione ad altra sede e quelli da altra sede al territorio della Regione sono adottati per esigenze di servizio con provvedimento del Commissariato del turismo d'intesa con l'Amministrazione regionale].

Art. 8

(sostituito dall'art. 8 del D.P.R. agosto 1975, n. 640)

Le rispettive amministrazioni dello Stato e della regione, competenti nelle materie oggetto del presente decreto, sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni in materia di turismo, vigilanza ed industria alberghiera.

Art. 9

(sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 30 agosto 1956, n. 510)

Spettano all'amministrazione regionale le attribuzioni in materia di agenzie di viaggio e quelle in materia di guide, corrieri ed interpreti. Resta riservato allo Stato il nulla-osta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere.

Art. 10

L'Assessore regionale per il turismo, od un suo delegato, partecipa con diritto a voto alle riunioni del Consiglio centrale del turismo nelle questioni che interessano la Regione Siciliana.