
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1956, n. 510
G.U.R.I. 15 giugno 1956, n. 147
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Siciliana in materia di turismo e vigilanza alberghiera. (1)
TESTO COORDINATO (al D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640)
Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.R. agosto 1975, n. 640.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
(sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640)
La Regione Siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo, di industria turistica e di vigilanza alberghiera, a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettere d) ed n), dello statuto della Regione Siciliana ed in conformità al presente decreto
(sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640)
La regione esercita tutte le funzioni amministrative, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti provinciali del turismo, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali, operanti nelle materie previste dal presente decreto.
(sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640)
I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche sono adottati dall'amministrazione regionale e comunicati periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini del coordinamento della attività regionale con quella nazionale.
I programmi per la propaganda e le manifestazioni turistiche organizzate ed effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della regione, sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo sentita l'amministrazione regionale.
La regione svolge la propria attività promozionale turistica all'estero utilizzando normalmente a tale scopo le strutture dell'E.N.I.T., nei cui organi amministrativi sarà adeguatamente rappresentata.
(sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640)
L'amministrazione regionale, fatta salva la disciplina dei rapporti privati, adotta, tra l'altro, i provvedimenti in materia di classifica o di tariffe alberghiere; di locazione di immobili ad uso di albergo, pensione e locanda; di complessi ricettivi extra alberghieri; nonchè i provvedimenti relativi al vincolo alberghiero.
(sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640)
L'amministrazione regionale svolge altresì le attribuzioni in materia di riconoscimento e di revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, di delimitazione dei rispettivi territori, di classifica delle stazioni medesime, di determinazione delle località di interesse turistico.
(abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640)
[I provvedimenti di nomina dei presidenti e dei segretari degli Enti provinciali per il turismo sono adottati dall'Amministrazione regionale sentito il Commissariato per il turismo].
(abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640)
[I segretari degli Enti provinciali per il turismo, nominati ai sensi dell'articolo precedente, sono scelti tra gli iscritti nel ruolo nazionale degli abilitati a tali funzioni. Ogni provvedimento relativo al loro stato giuridico ed economico è comunicato dall'Amministrazione regionale al Commissariato per il turismo.
I trasferimenti del personale anzidetto dal territorio della Regione ad altra sede e quelli da altra sede al territorio della Regione sono adottati per esigenze di servizio con provvedimento del Commissariato del turismo d'intesa con l'Amministrazione regionale].
(sostituito dall'art. 8 del D.P.R. agosto 1975, n. 640)
Le rispettive amministrazioni dello Stato e della regione, competenti nelle materie oggetto del presente decreto, sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni in materia di turismo, vigilanza ed industria alberghiera.
(sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 30 agosto 1956, n. 510)
Spettano all'amministrazione regionale le attribuzioni in materia di agenzie di viaggio e quelle in materia di guide, corrieri ed interpreti. Resta riservato allo Stato il nulla-osta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere.