
LEGGE REGIONALE 3 aprile 1956, n. 22
G.U.R.S. 3 aprile 1956, n. 23
Concessione di anticipazioni a favore dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali.
Il Governo della Regione è autorizzato a concedere in favore dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali della Regione anticipazioni, senza interessi, rivolte ad assicurare la continuità del pagamento degli assegni al personale, del servizio di distribuzione di medicinali ai poveri e del servizio per la nettezza urbana, delle rette di ricovero e di spedalità.
Le anticipazioni previste dall'articolo precedente devono avere carattere assolutamente integrativo del fabbisogno occorrente per gli scopi nell'articolo stesso indicati e devono essere garantite:
a) per i Comuni: dalla quota dell'imposta generale sull'entrata dai diritti erariali su pubblici spettacoli e dalla quota dell'imposta sui fabbricati e dell'imposta sui fondi rustici dovuti dalla Regione per il periodo di un anno, e da delegazioni mensili o bimestrali, accettate dagli esattori, scadenti non oltre i 12 mesi a decorrere dal bimestre successivo a quello in cui le anticipazioni sono disposte;
b) per le Amministrazioni provinciali: dalla quota dell'imposta generale sull'entrata e di tre quinti dell'addizionale 5% istituita con il regio decreto legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni, dovuti dalla Regione nel periodo di un anno e da delegazioni mensili o bimestrali, accettate dagli esattori, scadenti non oltre i 12 mesi a decorrere dal bimestre successivo a quello in cui le anticipazioni vengono disposte.
In casi assolutamente eccezionali, ove risulti comprovata l'impossibilità di poter rilasciare le delegazioni previste dal comma precedente, la garanzia può essere data anche con cessioni sui mutui a pareggio dei bilanci, sempre che i mutui stessi siano stati deliberati, nei modi di legge, dalle Amministrazioni interessate e la relativa contrattazione sia stata autorizzata da parte degli organi competenti.
All'assegnazione delle somme necessarie per la concessione delle anticipazioni di cui alla presente legge si provvede con decreti dell'Assessore per il bilancio, affari economici e credito, a termini dell'art. 7 del decreto legislativo del Presidente della Regione 9 maggio 1950, n. 17, inscrivendo le somme stesse fra quelle di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo medesimo.