
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1 della L.R. 2/73.
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 9 maggio 1950, n. 17
G.U.R.S. 17 giugno 1950 , n. 22
Istituzione nella parte straordinaria del bilancio della Categoria III riguardante le entrate e le spese per partite di giro.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1 della L.R. 2/73.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Ravvisata la urgente necessità di istituire nella parte straordinaria del bilancio della Regione Siciliana la Categoria III, riguardante "Entrate e spese per partite di giro";
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 14 aprile 1950;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;
DECRETA
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1 della L.R. 2/73.
Nel titolo II, parte straordinaria, del bilancio della Regione Siciliana è istituita la "Categoria III", "Entrate per partite di giro" e "Spese per partite di giro", rispettivamente nella previsione dell'entrata ed in quella della spesa.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1 della L.R. 2/73.
La Categoria III comprende:
a) le partite di giro vere e proprie, cioè le entrate e le spese che nel bilancio hanno effetto puramente figurativo, essendone la Regione ad un tempo creditrice e debitrice;
b) le entrate e le uscite per conto di terzi;
c) le aziende speciali.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1 della L.R. 2/73.
Le entrate e le uscite per partite di giro, di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, sono distinte in appositi capitoli in relazione alla loro natura specifica.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1 della L.R. 2/73.
Le entrate e le uscite per conto di terzi sono inscritte in bilancio in appositi capitoli denominati: "Anticipazioni o rimborsi per spese da sostenere o sostenute per conto di terzi", nella parte attiva, e "Spese per conto di terzi" in quella passiva.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1 della L.R. 2/73.
Sono aziende speciali le aziende regionali non costituite in forma autonoma e le gestioni di particolari servizi od amministrazioni esercitate dalla Regione. Per ogni gestione, amministrazione e azienda regionale sono istituiti due appositi capitoli: uno per l'entrata e l'altro per la spesa. Essi sono ripartiti e sviluppati in articoli a mezzo di appositi allegati da inserire in appendice al bilancio della Regione.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1 della L.R. 2/73.
Il funzionamento delle aziende speciali, non regolato da apposite disposizioni, sarà disciplinato con lo stesso provvedimento che istituisce i capitoli di bilancio di cui all'ultimo comma del presente articolo.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1 della L.R. 2/73.
Alla istituzione dei capitoli della Categoria III, agli stanziamenti ed alle relative variazioni si provvede con decreti dell'Assessore per le finanze.
Si provvede, del pari, con decreti dell'Assessore per le finanze alle variazioni della parte effettiva del bilancio dipendente dall'attuazione dei provvedimenti di cui al comma precedente del presente articolo.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1 della L.R. 2/73.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale siciliana per la ratifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1 della L.R. 2/73.