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LEGGE REGIONALE 27 marzo 1956, n. 17

G.U.R.S. 30 marzo 1956, n. 22

Modifiche al secondo e quarto comma dell'art. 6 della legge 5 aprile 1954, n. 9.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Il secondo e quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, sono rispettivamente così modificati:

"Quando la richiesta di contributo viene avanzata da cooperative agricole e loro consorzi, per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura di stabilimenti per la conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e di locali per il ricovero delle macchine agricole, può essere concesso, oltre al contributo di cui all'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, un premio non superiore a quello previsto dal secondo comma dell'art. 19 della legge 2 gennaio 1940, n. 1.

"I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche all'Istituto regionale della vite e del vino per la costruzione, il riattamento e l'attrezzatura di cantine sociali".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana con effetti dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 marzo 1956.

ALESSI