Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1954, n. 9

G.U.R.S. 8 aprile 1954, n. 16

Interventi finanziari di carattere straordinario per favorire lo sviluppo agricolo in Sicilia e l'applicazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 11/1972 e annotata al 25 marzo 1986)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Per provvedere al completamento delle sistemazioni e delle trasformazioni delle trazzere in rotabili, in applicazione della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 3.500 milioni da iscrivere per lire 1.500 milioni nell'esercizio 1953-54, per lire 1.000 milioni nell'esercizio 1954-55 e per lire 500 milioni annui per gli esercizi 1955-56 e 1956-57.

Art. 2

(1)

Per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per gli studi e le ricerche necessarie alla redazione dei progetti di bonifica nonchè per la concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, è autorizzata la spesa di lire 19.000 milioni ripartite come segue:

Lire 1.000 milioni per l'esercizio 1953-54;

Lire 1.500 milioni annui dall'esercizio 1954-55 fino all'esercizio 1960-61;

Lire 2.500 milioni dall'esercizio 1961-62 fino all'esercizio 1963-64.

La spesa autorizzata è attribuita, per l'80 per cento alle opere pubbliche di bonifica e per il 20 per cento ai sussidi per opere di miglioramento fondiario.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 3

Per le finalità di cui al decreto legislativo del Presidente della Regione 3 marzo 1949, n. 3, convertito nella legge regionale 14 luglio 1949, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni ripartita in cinque esercizi a decorrere dal quello 1954-55.

Alla progettazione ed alla esecuzione delle opere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 13 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, numero 215.

Art. 4

Per il raggiungimento dei fini della bonifica previsti dai piani generali si provvederà, a mezzo dei competenti Consorzi di bonifica o dell'E.R.A.S., alla costruzione di borghi rurali, restando la relativa spesa a totale carico della Regione.

Le caratteristiche dei diversi tipi di borgo rurale nonchè il limite massimo della spesa relativa, saranno determinati con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per le finanze.

Art. 5

All'atto della concessione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione, quando la concessione sia fatta a consorzi di bonifica, enti di colonizzazione o comunque enti forniti di personalità giuridica pubblica, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al 50 per cento dell'importo complessivo della concessione, se trattasi di opere a totale carico della Regione, non superiore invece al 40 per cento dell'importo complessivo della concessione se trattasi di opere a carico promiscuo della Regione e dei proprietari.

La somma anticipata sarà recuperata sull'ammontare lordo degli stati di avanzamento in ragione del 50 per cento se trattasi di opere a totale carico della Regione e del 40 per cento se trattasi di opere a carico promiscuo.

Le detrazioni per spese di vigilanza previste dal R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1536 vengono fissate, per l'attuazione delle opere pubbliche di bonifica e di miglioramento fondiario, nella rispettiva misura dello 0,80 per cento e dello 0,70 per cento.

Art. 6

(modificato dall'art. 1 della L.R. 17/56 e abrogato dall'art. 4, u.c., della L.R. 14/68)

Art. 7

(abrogato dall'art. 4, u.c., della L.R. 14/68)

Art. 8

Quanto previsto dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 si applica anche a favore dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia e dei Consorzi di bonifica dell'Isola.

Art. 9

(abrogato dall'art. 92, comma 8, della L.R. 7/71 a decorrere dal 1° gennaio 1972)

Art. 10

Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente è autorizzata la iscrizione, nell'entrata e nella spesa della categoria III del bilancio, della somma di lire 3.800 milioni.

Art. 11

(abrogato dall'art. 4 della L.R. 11/72)

Art. 12

(1)

E' autorizzata a favore di coloro che ottengano per l'acquisto di macchine agricole i prestiti di cui all'art. 11, lettera a), della legge 25 luglio 1952, n. 949, la concessione dei benefici previsti dal D.L. 5 giugno 1949, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1950, n. 21, nella misura ridotta del 12 per cento, 16 per cento e 36 per cento a seconda che, rispettivamente, l'acquirente sia privato conduttore, consorzio di bonifica od Ente affine, o cooperativa, rimanendo esclusa la maggiorazione del 2 per cento per i pagamenti rateali.

Per tali finalità è autorizzata per l'esercizio finanziario 1954-55 la spesa di lire 100 milioni.

Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento sarà determinato con apposito articolo della legge di bilancio.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 13

Coloro che intendono avvalersi della concessione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono chiedere di essere ammessi al beneficio del prolungamento dei periodi di ammortamento previsti dal citato articolo, rispettivamente ad anni 10 e 18. Sulla istanza relativa, che è allegata alla domanda di mutuo, si pronunzierà l'Ispettore agrario provinciale competente.

Art. 14

Al fine di consentire il prolungamento dei periodi di ammortamento di cui all'articolo precedente, la Regione Siciliana è autorizzata ad anticipare agli Istituti le somme all'uopo occorrenti fino al limite massimo di lire 80 milioni annui per i primi sei esercizi finanziari e di lire 35 milioni annui per i successivi sei esercizi, iscrivendo i necessari stanziamenti nell'entrata e nella spesa della categoria III del bilancio.

Art. 15

Le annualità relative ai mutui prolungati, a partire dal settimo anno per quelle inerenti alla lettera b) ed al tredicesimo anno per quelle relative alla lettera c) dell'art. 11 della legge 25 luglio 1952, numero 949, saranno dagli istituti incaricati del servizio versate alle rispettive scadenze alla Regione Siciliana, anche se non riscosse dai mutuatari.

Art. 16

L'Assessore per le finanze e l'Assessore per l'agricoltura sono autorizzati a stipulare apposita convenzione con gli istituti esercenti il credito o autorizzati all'esercizio del credito agrario, per regolare l'utilizzazione delle anticipazioni previste dall'art. 14 della presente legge ed ogni altra modalità accessoria.

Art. 17

Alla quota di spesa ricadente nell'anno finanziario 1953-54, autorizzata con gli articoli 1 e 2 della presente legge, si fa fronte utilizzando gli avanzi di gestione degli anni finanziari anteriori a quello in corso in relazione alle disponibilità che risulteranno dai relativi periodici accertamenti.

Art. 18

I beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge decadono dalla concessione dei contributi medesimi in caso di accertata inadempienza dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 19

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 20

Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare norme integrative e di coordinamento, ove si rendessero necessarie, per l'attuazione della presente legge.

Art. 21

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 aprile 1954.

RESTIVO