
LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1956, n. 13
G.U.R.S. 20 febbraio 1956, n. 13
Provvedimenti per il completamento e la integrazione di programmi regionali di opere pubbliche.
E' autorizzata la spesa ripartita di L. 5.000.000.000 per la esecuzione di opere, previste nell'art. 1 lettere a), b) ed e) della legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5, nella legge regionale 2 agosto 1954, n. 31 e per le finalità dell'art. 3, lettere a) e c) della legge 26 gennaio 1953, n. 2.
L'esecuzione delle opere sarà effettuata con la procedura e le modalità indicate nella legge alla quale ciascuna opera si riferisce.
La ripartizione della somma indicata nel precedente articolo fra le diverse categorie indicate nell'articolo medesimo, è effettuato in rapporto alle esigenze di esecuzione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, di concerto con quello per il bilancio, affari economici e credito.
La spesa autorizzata con l'art. 1 va ripartita: per cento milioni sull'esercizio finanziario in corso e per la rimanente somma, in parti eguali sugli esercizi 1956-57 e 1957-58.
Alla spesa relativa all'esercizio in corso si farà fronte prelevando la somma occorrente dalle disponibilità del cap. 73 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1955-56.
L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, la conseguente variazione di bilancio.