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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1956, n. 10

G.U.R.S. 18 febbraio 1956, n. 12

Provvedimenti per assicurare la continuità della esecuzione delle opere pubbliche regionali durante il periodo invernale e modifiche alla legge 2 agosto 1954, n. 32.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 21/1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

(abrogato dall'art. 23, u.c., della L.R. 21/85)

Art. 2

(abrogato dall'art. 23, u.c., della L.R. 21/85)

Art. 3

(abrogato dall'art. 23, u.c., della L.R. 21/85)

Art. 4

Il secondo comma dell'art. 8 della legge 2 agosto 1954, n. 32, è modificato come segue:

"Nell'elenco dei collaudatori sono ammessi ingegneri o architetti sia in attività di servizio che in istato di quiescenza nei ruoli di uffici tecnici statali o di enti o istituti di diritto pubblico.

A giudizio dell'Assessore ai lavori pubblici possono essere iscritti nell'elenco anche liberi professionisti".

Art. 4

Il secondo comma dell'art. 8 della legge 2 agosto 1954, n. 32, è modificato come segue:

"Nell'elenco dei collaudatori sono ammessi ingegneri o architetti sia in attività di servizio che in istato di quiescenza nei ruoli di uffici tecnici statali o di enti o istituti di diritto pubblico.

A giudizio dell'Assessore ai lavori pubblici possono essere iscritti nell'elenco anche liberi professionisti".

Art. 5

Per la composizione della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 10 della legge 2 agosto 1954, n. 32, è ammessa la nomina di funzionari dell'Amministrazione statale, regionale o di ruoli di altri enti pubblici.

Art. 5

Per la composizione della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 10 della legge 2 agosto 1954, n. 32, è ammessa la nomina di funzionari dell'Amministrazione statale, regionale o di ruoli di altri enti pubblici.

Art. 6

L'art. 11 della legge 2 agosto 1954, n. 32, è sostituito dal seguente:

"Gli organi tecnici competenti ad esprimere pareri, per le opere pubbliche di interesse regionale, anche se di competenza degli enti locali, nei casi previsti dalle vigenti leggi, sono i seguenti:

a) l'Ispettore superiore del ruolo tecnico dello Assessorato ai lavori pubblici per le opere di importo fino a lire 25 milioni;

b) l'Ispettore centrale del medesimo ruolo per le opere di importo fino a lire 50.000.000;

c) il Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche a norma del secondo e terzo comma dell'art. 27 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, per le opere di importo superiore a lire 50 milioni.

A richiesta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici il parere dell'ispettore superiore previsto dalla lettera a) del presente articolo può essere sostituito da quello dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile competente per territorio".

Art. 6

L'art. 11 della legge 2 agosto 1954, n. 32, è sostituito dal seguente:

"Gli organi tecnici competenti ad esprimere pareri, per le opere pubbliche di interesse regionale, anche se di competenza degli enti locali, nei casi previsti dalle vigenti leggi, sono i seguenti:

a) l'Ispettore superiore del ruolo tecnico dello Assessorato ai lavori pubblici per le opere di importo fino a lire 25 milioni;

b) l'Ispettore centrale del medesimo ruolo per le opere di importo fino a lire 50.000.000;

c) il Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche a norma del secondo e terzo comma dell'art. 27 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, per le opere di importo superiore a lire 50 milioni.

A richiesta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici il parere dell'ispettore superiore previsto dalla lettera a) del presente articolo può essere sostituito da quello dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile competente per territorio".

Art. 7

L'art. 15 della legge 2 agosto 1954, n. 32, è modificato come segue:

"E' data facoltà all'Amministrazione regionale di concedere alle imprese appaltatrici una anticipazione fino ad un massimo di due decimi dell'importo dei lavori appaltati quale risulta dal verbale di aggiudicazione o, secondo i casi, dall'atto di cottimo o dall'offerta definitiva per l'appalto a trattativa privata.

L'anticipazione è recuperata mediante trattenute proporzionali sull'importo degli acconti disposti in base agli stati di avanzamento dei lavori.

L'impresa appaltatrice, per gli acconti di cui sopra, è tenuta a fornire garanzie, anche con fidejussione, di un istituto di credito o di assicurazione.

Sulla somma ricevuta in anticipo la ditta è tenuta a corrispondere un tasso del 5% che verrà contabilizzato sugli stati di avanzamento e versato di volta in volta alla entrata del bilancio regionale.

Delle facoltà di cui al primo comma del presente articolo l'Amministrazione regionale può avvalersi anche in favore degli enti incaricati della esecuzione di lavori condotti in economia diretta. In tali casi gli enti sono esonerati dal prestare la garanzia di cui al terzo comma del presente articolo".

Art. 7

L'art. 15 della legge 2 agosto 1954, n. 32, è modificato come segue:

"E' data facoltà all'Amministrazione regionale di concedere alle imprese appaltatrici una anticipazione fino ad un massimo di due decimi dell'importo dei lavori appaltati quale risulta dal verbale di aggiudicazione o, secondo i casi, dall'atto di cottimo o dall'offerta definitiva per l'appalto a trattativa privata.

L'anticipazione è recuperata mediante trattenute proporzionali sull'importo degli acconti disposti in base agli stati di avanzamento dei lavori.

L'impresa appaltatrice, per gli acconti di cui sopra, è tenuta a fornire garanzie, anche con fidejussione, di un istituto di credito o di assicurazione.

Sulla somma ricevuta in anticipo la ditta è tenuta a corrispondere un tasso del 5% che verrà contabilizzato sugli stati di avanzamento e versato di volta in volta alla entrata del bilancio regionale.

Delle facoltà di cui al primo comma del presente articolo l'Amministrazione regionale può avvalersi anche in favore degli enti incaricati della esecuzione di lavori condotti in economia diretta. In tali casi gli enti sono esonerati dal prestare la garanzia di cui al terzo comma del presente articolo".

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 febbraio 1956.

ALESSI