
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
LEGGE REGIONALE 2 agosto 1954, n. 32
G.U.R.S. 4 agosto 1954, n. 39
Norme per l'acceleramento dell'esecuzione e dei pagamenti delle opere pubbliche di competenza della Regione nonchè degli Enti locali.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 21/1985 e annotato al 19/5/2003)
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
Il Governo Regionale è autorizzato ad eseguire opere pubbliche di interesse regionale, anche se di competenza degli Enti Locali.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
A partire dall'entrata in vigore della presente legge l'approvazione dei progetti relativi alle opere pubbliche di cui all'art. 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n.ro 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e successive modifiche.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
Per l'esecuzione delle opere, il Governo Regionale può avvalersi degli Uffici Statali ovvero di Enti di Diritto Pubblico, quando dispongano di un Ufficio Tecnico adeguatamente attrezzato. (1)
Si riporta il testo dell'art. 10 della L.R. 23/69:
"ART. 10
Per l'esecuzione delle opere di qualunque natura l'assessorato dei lavori pubblici provvede, oltre che a norma dell'art. 3 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni, anche a mezzo di concessione agli enti esecutori con la forma e le modalità da stabilire in apposito disciplinare.
In tal caso il rimborso delle spese generali di progettazione, direzione e amministrazione è effettuato a consuntivo e in misura non superiore all'8 per cento del costo dell'opera.
Per le finalità previste dal presente articolo, i comuni, le provincie, i consorzi e gli altri enti pubblici regionali sono autorizzati a stipulare i relativi disciplinari e ad assumere la qualità di concessionari."
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
Per la progettazione e la direzione dei lavori di opere pubbliche finanziate dalla Regione, l'Assessore per i LL.PP. ove non provveda direttamente a mezzo dei propri uffici o a mezzo degli Enti Locali, di altri Enti pubblici e degli uffici del Genio Civile, si avvale dell'opera di privati professionisti.
A tal fine l'Assessore per i Lavori Pubblici è autorizzato a stipulare con gli organi rappresentativi regionali degli Ingegneri ed Architetti apposita convenzione in seno alla quale sia determinato il modo e le condizioni in base ai quali sono affidati gli incarichi a privati professionisti per la progettazione e direzione dei lavori.
La convenzione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Fino a quando non entrerà in vigore la suddetta convenzione l'Assessore ai LLPP provvede in base alle norme vigenti.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
I professionisti privati incaricati alla progettazione di opere pubbliche si debbono avvalere, ove esistano, nei limiti dell'incarico loro affidato, dei rilievi aerofotogrammetrici eseguiti dalla Regione.
In tal caso l'amministrazione si avvale, per la determinazione dell'onorario, della disposizione di cui all'art. 12 del disciplinare tipo per le opere dello Stato, approvato con D.M. 1 dicembre 1950, n. 9518.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
Per la progettazione e direzione delle opere finanziate dalla Regione, la cui gestione sia demandata ad Enti Locali, ove questi non possano provvedere a mezzo dei propri uffici Tecnici, l'incarico è affidato a privati professionisti, con preferenza agli iscritti nell'ordine professionale della provincia nella quale sono da eseguirsi i lavori, alle condizioni e con le modalità contenute nella convenzione di cui al precedente articolo 4.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 11/57 e dall'art. 11, comma 2, della L.R. 23/69)
La progettazione, la direzione dei lavori ed i collaudi delle opere pubbliche regionali e degli enti locali non possono essere affidati a tecnici che appartengano ad Enti ed Uffici che abbiano l'alta sorveglianza sulla esecuzione delle opere medesime.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46, quando si tratta di lavori che non siano di competenza istituzionale, degli Enti incaricati della progettazione, della direzione, della sorveglianza e della contabilizzazione dei lavori l'aliquota prevista dal 1° comma dell'art. 4 della citata legge può essere elevata sino al 3% dell'importo dei lavori.
[In ogni caso l'ammontare del suddetto compenso è versato ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'Amministrazione da cui l'Ufficio Tecnico dipende, per essere impiegato, attraverso un corrispondente capitolo della spesa, per il miglioramento della attrezzatura e della organizzazione dell'Ufficio medesimo.] (comma abrogato) (1)
I compensi ai privati professionisti sono fissati dall'Assessore ai LL.PP. in seno alla convenzione di cui all'art. 4 in misura non inferiore a quella stabilita dal Ministero dei LL.PP.
L'Assessore può, altresì, a richiesta ed in relazione alle spese di progettazione, corrispondere acconti che in ogni caso non possono superare il 20% dell'importo presunto delle competenze spettanti ai professionisti.
Comma abrogato dall'art. 11, comma 2, della L.R. 23/69.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
(modificato dall'art. 4 della L.R. 10/56 e dall'art. 5 della L.R. 53/57)
L'Assessore per i LL.PP. è autorizzato a compilare un elenco di collaudatori di opere pubbliche regionali, cui affidare incarichi di collaudo delle opere pubbliche regionali.
Nell'elenco dei collaudatori sono ammessi ingegneri o architetti sia in attività di servizio che in istato di quiescenza nei ruoli di uffici tecnici statali o di enti o istituti di diritto pubblico.
A giudizio dell'Assessore ai lavori pubblici possono essere iscritti nell'elenco anche liberi professionisti.
La retribuzione dei collaudatori delle opere regionali è stabilita in base alla tariffa nazionale ridotta del 20 per cento. (1)
La inclusione nel suddetto elenco avviene su richiesta degli interessati o di uffici previo parere di una Commissione composta come segue:
- Direttore Regionale dell'Assessorato per i LL.PP. - Presidente;
- Ispettore Centrale tecnico del suddetto Assessorato;
- Ispettore Centrale Amministrativo del suddetto Assessorato;
- Un Ingegnere di una Amministrazione Provinciale della Regione scelto dall'Assessore per i LL.PP.
Esercita le mansioni di segretario un funzionario dell'Assessorato per i LL.PP.
Per effetto dell'art. 13 della L.R. 8/75, è abolita la riduzione del 20 per cento sulla retribuzione dei collaudatori delle opere regionali, prevista dal comma annotato.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
La compilazione e la tenuta dell'elenco previsto dall'articolo precedente sono effettuate in conformità di norme che saranno determinate dall'Assessore per i Lavori Pubblici con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
L'elenco è approvato con decreto dell'Assessore predetto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Esso deve essere aggiornato annualmente.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
Per lavori o forniture possono essere invitate le persone o ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.
Alla scelta del progetto che risulti preferibile tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garenzie di capacità e serietà che presentino gli offerenti provvede una Commissione di tre o cinque membri da nominarsi di volta in volta dalla Amministrazione competente.
La Commissione è presieduta dall'Ispettore centrale tecnico dell'Assessorato dei LL.PP. o da un suo delegato e ne fa parte nei casi di particolare importanza tecnica, uno specialista della materia. Gli altri membri sono scelti tra i funzionari dell'Amministrazione regionale o statale.
Le mansioni di segretario della Commissione sono disimpegnate dal funzionario preposto dall'Ufficio contratti dell'Assessorato dei LL.PP. e da un suo delegato.
L'Amministrazione, uniformandosi al giudizio della Commissione, aggiudica l'appalto alla ditta prescelta, salvo che l'Assessore competente, con decreto motivato, decida di non procedere ad alcuna aggiudicazione.
Nessun compenso o rimborso spetta per la compilazione dei progetti presentati per partecipare agli stessi appalti concorsi.
L'Amministrazione, previo parere favorevole della Commissione anzidetta, potrà scegliere uno dei progetti o farlo proprio, corrispondendone il prezzo in base alla tariffa nazionale ridotta del 30%.
L'Amministrazione, ove ricorrano circostanze eccezionali, può determinare nelle lettere d'invito compensi o rimborsi di spese ai concorrenti i cui progetti non prescelti agli effetti della esecuzione dell'opera, siano tuttavia riconosciuti di particolare rilievo.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
(sostituito dall'art. 6 della L.R. 10/56, modificato dall'art. 6 della L.R. 53/57, dall'art. 4, comma 3, della L.R. 19/72 e dall'art. 23, u.c., della L.R. 21/85)
Gli organi tecnici competenti ad esprimere pareri per le opere pubbliche di interesse regionale anche se di competenza degli enti locali nei casi previsti dalle vigenti leggi sono i seguenti:
a) Ispettore superiore del ruolo tecnico dell'Assessorato dei LL.PP. per le opere di importo fino a L. 25 milioni;
b) Ispettore centrale del medesimo ruolo per le opere di importo fino a L. 50 milioni;
c) il Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle OO.PP. per le opere di importo superiore a L. 50 milioni.
[Sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori, sull'approvazione dei verbali di nuovi prezzi e sull'autorizzazione a sospendere i lavori, indipendentemente dall'opera, dovrà sentirsi il parere dell'Ispettore centrale di cui alla lettera b) del presente articolo.] (comma abrogato) (1)
[Sulle controversie insorte con le imprese per un importo fino a L. 10 milioni, qualunque sia l'importo del contratto, dovrà essere sentito il parere dell'Ispettore centrale di cui alla precedente lettera b); per quelle, invece, di importo superiore a L. 10 milioni il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle OO.PP.] (comma abrogato) (2)
A richiesta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici il parere dell'ispettore superiore previsto dalla lettera a) del presente articolo può essere sostituito da quello dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile competente per territorio.
Comma abrogato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 19/72.
Comma abrogato dall'art. 23, ultimo comma , della L.R. 21/85
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
(sostituito dall'art. 7 della L.R. 53/57)
Per l'approvazione dei progetti relativi alle opere igieniche e sanitarie e ad edifici scolastici, qualunque sia l'importo, il parere del Comitato tecnico amministrativo e quello della Commissione prevista dall'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1952, numero 12 e successive modifiche, sostituisce il parere degli organi sanitari previsto dall'art. 228 del R.D. 27 luglio 1943, n. 1265 e successive modifiche conformemente a quanto disposto dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1953, n. 184. (1)
Per effetto dell'art. 8 della L.R. 23/69 la commissione prevista dall'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 è stata soppressa, e le relative attribuzioni sono state trasferite agli organi tecnici previsti all'art. 10 della L.R. 28/62.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 53/57)
L'Assessore regionale dei LL.PP. è autorizzato a provvedere alla esecuzione dei lavori a trattativa privata nei casi previsti dal R.D. 18 novembre 1923,n. 2440 e dal Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
L'Assessore regionale dei LL.PP. è autorizzato altresì a provvedere in economia all'esecuzione di lavori di qualsiasi natura, nei casi previsti dal R.D. 25 maggio 1895,n. 350 e successive modifiche.
Per l'esecuzione dei lavori in economia o a trattativa privata è richiesto il parere degli organi consultivi indicati dal precedente art. 11 nei limiti della rispettiva competenza.
E' richiesto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa ai sensi delle norme vigenti qualora l'importo dei lavori superi le lire 50 milioni e si intenda provvedere mediante appalto a trattativa privata o in economia, ovvero se l'importo superi le lire 100 milioni e si intende provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata o appalto concorso.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
Alle imprese appaltatrici delle opere pubbliche possono essere liquidati e pagati, anche prima della approvazione del relativo contratto, gli stati di avanzamento dei lavori semprechè gli elementi indispensabili per la contabilizzazione dei lavori eseguiti risultino dal verbale di aggiudicazione o dall'offerta definitiva o dall'atto di cottimo, secondo che all'appalto dei lavori sia provveduto per asta pubblica, per appalto concorso o licitazione privata oppure per trattativa privata o in economia.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
(sostituito dall'art. 7 della L.R. 10/56)
E' data facoltà all'Amministrazione regionale di concedere alle imprese appaltatrici una anticipazione fino ad un massimo di due decimi dell'importo dei lavori appaltati quale risulta dal verbale di aggiudicazione o, secondo i casi, dall'atto di cottimo o dall'offerta definitiva per l'appalto a trattativa privata.
L'anticipazione è recuperata mediante trattenute proporzionali sull'importo degli acconti disposti in base agli stati di avanzamento dei lavori.
L'impresa appaltatrice, per gli acconti di cui sopra, è tenuta a fornire garanzie, anche con fidejussione, di un istituto di credito o di assicurazione.
Sulla somma ricevuta in anticipo la ditta è tenuta a corrispondere un tasso del 5% che verrà contabilizzato sugli stati di avanzamento e versato di volta in volta alla entrata del bilancio regionale.
Delle facoltà di cui al primo comma del presente articolo l'Amministrazione regionale può avvalersi anche in favore degli enti incaricati della esecuzione di lavori condotti in economia diretta. In tali casi gli enti sono esonerati dal prestare la garanzia di cui al terzo comma del presente articolo.(1)
Per effetto dell'art. 3 della L.R. 53/57, le aperture di credito previste dall'articolo annotato, possono essere utilizzate anche per la corresponsione alle imprese appaltatrici di lavori delle anticipazioni del doppio decimo dell'importo contrattuale dei lavori, ai sensi dell'art. 15 della presente.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
A garanzia degli appalti può essere accettata, in luogo della cauzione, una fidejussione bancaria o di istituti di assicurazione.
Sono ammessi a prestare fidejussione gli istituti di credito o di assicurazione.
Il fidejussore può essere rifiutato dalla stazione appaltante, a suo giudizio insindacabile.
L'accettazione della fidejussione è subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
L'Assessore per i LL.PP. è autorizzato a concedere al dipendente Direttore regionale, al Capo dell'Ufficio regionale della strada, agli ingegneri capi degli uffici del Genio Civile e degli Uffici tecnici provinciali aperture di credito, oltre i limiti fissati dalle disposizioni vigenti e fino all'importo di ciascuna opera appaltata quale risulta dal verbale di aggiudicazione o, secondo i casi, dall'atto di cottimo o dall'offerta definitiva per l'appalto a trattativa privata, detratte le ritenute di garenzia.
Le predette aperture di credito possono essere utilizzate soltanto per il pagamento dei certificati di acconto compilati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori cui si riferiscono, nella misura minima fissata nei capitolati d'oneri, nonchè secondo quanto dispone il seguente articolo pel pagamento del materiale apprestato a piè d'opera. (1) (2)
Per effetto dell'art. 3 della L.R. 53/57, le aperture di credito previste dall'articolo annotato, possono essere utilizzate anche per la corresponsione alle imprese appaltatrici di lavori delle anticipazioni del doppio decimo dell'importo contrattuale dei lavori, ai sensi dell'art. 15 della presente.
Si riporta il testo dell'art. 12 della L.R. 23/69:
"ART. 12
Gli accreditamenti di cui all'art. 17 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, possono essere disposti anche in favore dei segretari comunali e provinciali."
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
Nel corso di esecuzione dei lavori potrà accreditarsi nelle situazioni che servono di base per il pagamento delle rate di acconto, previa autorizzazione dell'Assessore per i LL.PP. quando non sia previsto nel contratto di appalto, oltre l'importo dei lavori eseguiti, anche metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opera definitiva facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi ai prezzi di contratto.
Fino alla loro completa messa in opera i materiali rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, per qualunque caso di deterioramento o di perdita, e possono essere rifiutati, se non adatti, dall'ufficio che dirige i lavori.
Nel caso, in cui nel contratto non siano inseriti i prezzi dei materiali a piè d'opera, essi sono determinati in base al prezzo contratto delle opere definitive cui i materiali stessi si riferiscono, dalla Direzione dei lavori, previa autorizzazione delle amministrazioni competenti.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
All'approvazione del certificato di collaudo delle opere pubbliche ed al pagamento con mandato diretto della rata a saldo alle imprese appaltatrici provvede l'Assessore.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
(sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 53/56)
Ai fini della revisione dei prezzi contrattuali, disciplinata dalla legge regionale 28 dicembre 1948,n. 50, le variazioni degli elementi costituiti del costo delle opere, per ciascuna provincia, saranno determinate bimestralmente dall'Ispettorato tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici, per i materiali ed i trasporti, in base agli elenchi delle commissioni provinciali prezzi esistenti presso gli Uffici del Genio Civile e, per la mano d'opera, in base ai dati degli Uffici Provinciali del Lavoro.
Le variazioni di cui sopra saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
Nei casi in cui il Comune è tenuto a concorrere alla spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito ai sensi del D.L.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, l'Assessore regionale per i LL.PP. è autorizzato a sostituirsi nel suddetto concorso alla spesa in luogo del Comune, ove risulti da attestazione prefettizia che il Comune interessato non abbia i mezzi finanziari necessari.
Il tal caso il progetto esecutivo delle opere è soggetto anche alla approvazione dell'Assessore regionale ai LL.PP. e la spesa del concorso grava sui fondi per opere stradali stanziati nella rubrica lavori pubblici del bilancio regionale, ferme restando le norme del D.L.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, comprese quelle relative alle quote di spesa a carico degli stessi privati.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
Gli enti locali per ottenere il finanziamento delle opere di loro competenza, che siano state incluse nei programmi regionali, debbono farne istanza all'Assessorato per i Lavori Pubblici.
L'istanza, se accolta, implica la cessione in favore della Regione Siciliana dei contributi che siano stati o che possano concedersi dallo Stato per le opere medesime nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi statali.
L'approvazione dei progetti ed il pagamento degli acconti ai sensi della presente legge possono aver luogo anche prima dell'adozione delle relative delibere da parte delle amministrazioni pubbliche interessate.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
Alla scelta delle aree da destinare alla costruzione di edifici scolastici finanziati con fondi della Regione provvede una Commissione composta dal Sindaco del Comune interessato e da 4 esperti nominati dall'Assessore per i LL.PP. ed in rappresentanza rispettivamente delle Amministrazioni regionali dei Lavori pubblici, degli Enti Locali, dell'Igiene e Sanità e della Pubblica Istruzione.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
Articolo superato per effetto dell'abrogazione della L.R. 7/53, operata con l'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
Le disposizioni di cui alla presente legge, per quanto concerne l'approvazione dei progetti, non si applicano alla materia regolata dalla legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, ed alle opere concernenti la edilizia popolare previste dalla legge regionale 21 aprile 1953, n. 30.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
Alla tabella E, annessa alla legge 13 maggio 1953, n. 34 è aggiunto il ruolo degli Ispettori ai lavori, incaricati della sorveglianza nella esecuzione delle opere costituito da cinque funzionari tecnici di grado VI di gruppo A.
Il Governo della Regione è delegato ad emanare con propri decreti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme per la determinazione dei compiti e dei poteri di detti Ispettori.
Per l'assunzione dei funzionari di cui trattasi, l'Assessorato dei Lavori Pubblici è autorizzato ad indire un pubblico concorso per titoli, in base ad apposito bando da approvarsi dalla Giunta Regionale e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione almeno due mesi prima della data fissata per l'esame dei documenti da parte della Commissione giudicatrice. (1)
Il ruolo istituito dall'articolo annotato è soppresso. Gli ispettori ai lavori del predetto ruolo sono trasferiti nel ruolo tecnico dell'Amministrazione dei lavori pubblici, compreso nella tabella E, annessa alla legge 13 maggio 1953, n. 34. Si veda in proposito l'art. 1 della L.R. 17/59.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
Il primo comma dell'art. 9 del D. L. P. 12 luglio 1952, n. 11, è modificato come segue:
"Gli elenchi di cui all'articolo precedente sono elaborati da una Commissione comunale presieduta dal Sindaco, o in sua vece, da un Assessore Comunale, e composta dall'Ingegnere preposto ai servizi tecnici comunali, dall'Ufficiale Sanitario del Comune, da un rappresentante dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e da un rappresentante dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali.
Ove manchi un ufficio tecnico comunale, l'Assessorato per i lavori pubblici nomina un tecnico di fiducia.
Funziona da Segretario della Commissione il Segretario Comunale.
Le prestazioni dei componenti della Commissione sono gratuite, salvo la corresponsione della indennità di missione ai membri non residenti sul posto.
Tale indennità è commisurata al grado V° dell'Amministrazione pubblica per il tecnico di fiducia di cui al 2° comma, ove si tratti di persona estranea all'amministrazione".
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
Nelle ipotesi previste dall'art. 18 sui materiali provvisti a piè d'opera e destinati ad essere impiegati in opera definitiva, è costituito privilegio speciale di primo grado a favore della Regione.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
Il Governo della Regione è autorizzato a riunire in testo unico le leggi regionali in materia di lavori pubblici, adottando le necessarie norme di coordinamento e di integrazione.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
Con l'entrata in vigore della presente legge il decreto legislativo presidenziale 26 settembre 1951 numero 29 cessa di avere efficacia.
L'art. 7 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 7, è abrogato.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.
La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 2 agosto 1954.
RESTIVO
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.