
DECRETO PRESIDENZIALE 29 ottobre 1957, n. 3
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 7 dicembre 1957, n. 66
Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, concernente l'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 48/1991 e annotato al 23/12/2000)
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6, concernente l'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana;
Considerato che occorre procedere all'emanazione del regolamento per l'esecuzione del sopradetto decreto legislativo;
Visto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 82 reso nelle adunanze del 15 luglio e del 2 agosto 1957;
Vista la delibera della Giunta Regionale in data 22 ottobre 1957;
Su proposta dell'Assessore per l'amministrazione civile di concerto con quello per le finanze ed il bilancio;
DECRETA
Articolo Unico
E' approvato il regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, numero 6, concernente l'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana, composto di 108 articoli ed un allegato, annesso al presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 29 ottobre 1957.
LA LOGGIA
Registrato alla Corte dei Conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 7 dicembre 1957. Registro n. 1, foglio n. 35.
Regolamento di esecuzione del D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6, sull'ordinamento amministrativo degli Enti Locali.
Circoscrizioni territoriali. Iniziative (1)
L'iniziativa dei procedimenti diretti alla costituzione di nuovi Comuni, alla riunione di due o più Comuni, al distacco di frazioni o borgate dai Comuni di appartenenza ed alla loro aggregazione a Comuni contermini, alle modificazioni od alla determinazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni o delle loro denominazioni spetta:
a) al Governo regionale;
b) ai Liberi Consorzi di Comuni ed ai Comuni interessati con apposite deliberazioni consiliari;
c) agli elettori che rispondano ai requisiti di cui all'art 7, n. 4 della legge.
Le domande degli elettori di cui alla lettera c), come tutte le pronunce con le quali essi siano tenuti ad esprimersi in ordine a variazioni di circoscrizioni territoriali dei Comuni o di loro denominazioni, debbono portare le firme autenticate da notaio ed essere corredate dall'attestazione dell'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali e nei registri anagrafici dei Comuni di residenza. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento debbono fare la loro dichiarazione alla presenza di due testimoni, innanzi a notaio; della dichiarazione è redatto apposito verbale da allegare alla domanda.
L'articolo annotato è da ritenere in parte superato a seguito degli artt. 8, 9 e 10, della L.R. 30/2000, che hanno ridisciplinato la materia della variazione territoriale e della denominazione dei comuni.
Procedimenti istruttori (1)
Sulle istanze previste nell'articolo precedente debbono pronunciarsi i Comuni e i Liberi Consorzi interessati, con deliberazioni consiliari da adottarsi entro trenta giorni dalla ricezione delle proposte e da pubblicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge.
Per l'adozione dei relativi provvedimenti deve essere udito il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa.
L'articolo annotato è da ritenere in parte superato a seguito degli artt. 8, 9 e 10, della L.R. 30/2000, che hanno ridisciplinato la materia della variazione territoriale e della denominazione dei comuni.
Progetti di delimitazione territoriale e di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari (1)
Accertata la sussistenza delle condizioni prescritte, debbono essere predisposti concreti progetti di delimitazione territoriale e per la sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari. I progetti di delimitazione territoriale debbono essere vidimati dall'Ufficio del Genio Civile e, in caso di disaccordo, sono da questo redatti d'ufficio.
I progetti suddetti debbono essere pubblicati, per quindici giorni consecutivi, ai sensi e con le modalità dell'art. 10 della legge, e su di essi debbono pronunciarsi, con deliberazioni consiliari, i Comuni e i Liberi Consorzi interessati e deve esser sentito il parere della (Commissione provinciale di controllo). (2)
Qualora le legge, che dispone variazioni alle circoscrizioni dei Comuni, non vi provveda direttamente o non stabilisca diversamente, alla conseguente delimitazione territoriale e sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari si provvede con decreto del Presidente della Regione, con l'osservanza delle disposizioni del comma precedente e udito il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa.
L'articolo annotato è da ritenere in parte superato a seguito degli artt. 8, 9 e 10, della L.R. 30/2000, che hanno ridisciplinato la materia della variazione territoriale e della denominazione dei comuni.
Le Commissioni Provinciali di Controllo, così come i Co.Re.Co che le avevano sostituite, sono state soppresse ed attualmente il controllo sugli atti degli enti vigilati dalla Regione è disciplinato secondo quanto stabilito dall'art. 53 della L.R. 17/2004.
Determinazione della popolazione
(non più in vigore per effetto dell'abrogazione degli artt. 12 - 23 dell'O.EE.LL. D.L.P. Reg. Sic. 6/55)
Iniziative e procedimenti istruttori
(non più in vigore per effetto dell'abrogazione degli artt. 12 - 23 dell'O.EE.LL. D.L.P. Reg. Sic. 6/55)
Aggregazione e distacco di Comuni
(non più in vigore per effetto dell'abrogazione degli artt. 12 - 23 dell'O.EE.LL. D.L.P. Reg. Sic. 6/55)
Comuni di nuova costituzione
(non più in vigore per effetto dell'abrogazione degli artt. 12 - 23 dell'O.EE.LL. D.L.P. Reg. Sic. 6/55)
Soppressione del Libero Consorzio
(non più in vigore per effetto dell'abrogazione degli artt. 12 - 23 dell'O.EE.LL. D.L.P. Reg. Sic. 6/55)
Titolo III
COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO (1)
Le Commissioni Provinciali di Controllo, così come i Co.Re.Co che le avevano sostituite, sono state soppresse ed attualmente il controllo sugli atti degli enti vigilati dalla Regione è disciplinato secondo quanto stabilito dall'art. 53 della L.R. 17/2004.
Elezione dei Componenti della Commissione provinciale di controllo
(abrogato dall'art. 31 della L.R. 44/91)
Rapporti sull'irregolare funzionamentodegli enti locali
(abrogato dall'art. 31 della L.R. 44/91)
Consegnatario - cassiere (1)
Presso ogni (Commissione provinciale di controllo) (2), un funzionario della divisione di ragioneria esercita le funzioni di consegnatario-cassiere. La relativa nomina è fatta con decreto dell'Assessore per gli Enti Locali di concerto con l'Assessore delle Finanze.
L'articolo annotato è da ritenere in parte superato a seguito degli artt. 8, 9 e 10, della L.R. 30/2000, che hanno ridisciplinato la materia della variazione territoriale e della denominazione dei comuni.
Le Commissioni Provinciali di Controllo, così come i Co.Re.Co che le avevano sostituite, sono state soppresse ed attualmente il controllo sugli atti degli enti vigilati dalla Regione è disciplinato secondo quanto stabilito dall'art. 53 della L.R. 17/2004.
Fusione di Comuni. Decadenza dei consigli
Nel caso di decadenza previsto dall'art. 53, comma primo, della legge, il Presidente della Regione nomina, con proprio decreto presso il nuovo Comune un Commissario e un Vice Commissario, con i poteri previsti dall'art. 55 della legge.
Il termine per le nuove elezioni, previsto dall'articolo 56 della legge, decorre dalla data di pubblicazione della legge che ha disposto la fusione. (1)
L'art. 56 dell'ordinamento EE.LL. è stato abrogato e la regolamentazione del periodo in cui devono essere effettute le consultazione elettorali è regolamentato dall'art. 169 dello stesso O.EE.LL.. Il termine al quale si fa riferimento nell'articolo annotato non ha più motivo di essere, tenuto conto che le elezioni si debbono svolgere secondo le previsioni della predetta disposizione.
Dimissioni di consiglieri
Fermo il disposto dell'art. 55 della legge, è in facoltà dell'Assessore per gli Enti Locali avvalersi transitoriamente dei poteri conferitigli dall'art. 91 della legge stessa, appena divenute irrevocabili le dimissioni che importino la decadenza del Consiglio comunale. (1)
L'art. 91 dell'ordinamento EE.LL. è stato abrogato dall'art. 31 della L.R. 44/91. Oggi il riferimento deve essere fatto all'art. 26 della L.R. 44/91.
Commissario straordinario (1)
In caso di decadenza o scioglimento di consigli comunali la spesa del Commissario è a carico del Comune.
Il Commissario deve presentare all'Amministrazione comunale e alla (Commisione provinciale di controllo) (2) una relazione sui provvedimenti adottati durante la sua gestione.
Appena divenuta esecutiva la deliberazione di elezione del Sindaco, il Commissario deve fargli la consegna dell'ufficio. (3)
L'articolo annotato è da ritenere in parte superato a seguito degli artt. 8, 9 e 10, della L.R. 30/2000, che hanno ridisciplinato la materia della variazione territoriale e della denominazione dei comuni.
Le Commissioni Provinciali di Controllo, così come i Co.Re.Co che le avevano sostituite, sono state soppresse ed attualmente il controllo sugli atti degli enti vigilati dalla Regione è disciplinato secondo quanto stabilito dall'art. 53 della L.R. 17/2004.
Con l'introduzione dell'elezione a suffragio popolare del sindaco il commissario deve procedere alle consegne dell'ufficio non appena il sindaco si è insediato.
Vedi la L.R. n. 37/85: "Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale".
Partecipazione alle sedute degli Assessori supplenti
(implicitamente abrogato dall'art. 1 della L.R. 4/68)
Articolo abrogato implicitamente per effetto dell'art. 15, comma 6, della L.R. 35/97. Le materie della mozione di sfiducia e della decadenza sono oggi regolamentate rispettivamente dagli artt. 10 ed 11 della L.R. 35/97 come modificati dall'art. 2 della L.R. 25/2000; mentre la materia della sospensione e rimozione è oggi regolamentata dall'art. 40 della L. 142/90 come recepito dall'art. 1, lett. g), della L.R. 48/91.
Delegati del Sindaco
(non più in vigore per effetto dell'abrogazione degli artt. 70, 71 e 73 dell'O.EE.LL. D.L.P. Reg. Sic. 6/55)
Consorzio di segreteria
Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 42 della legge, i registri e gli atti di spettanza di ciascun Comune sono distinti e vengono custoditi nella sala delle adunanze consiliari o in altra attigua, in armadi separati, muniti di serratura a chiave.
La chiave rimane presso il segretario, il quale ha la responsabilità dei registri e degli atti. (1)
I consorzi di servizi devono essere rivisti alla luce della disposizione contenuta nell'art. 60 della legge 08/06/1990, n. 142, così come recepito dalla L.R. 48/91 e successive modificazioni.
Orario d'ufficio
La Giunta delibera l'orario durante il quale l'ufficio comunale rimane aperto al pubblico. (1)
L'orario dev'essere affisso all'esterno dell'ufficio comunale.
Per quanto concerne l'orario di ufficio la competenza è transitata al sindaco, per effetto dell'art. 36, comma 3, della Legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91.
Responsabilità per l'esecuzione delle deliberazioni (1)
Il segretario comunale è responsabile degli adempimenti di legge spettanti all'ufficio comunale e della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, in conformità alle disposizioni del sindaco.
Egli deve sostenere la spesa del commissario di cui sia stato disposto l'invio per causa a lui imputabile.
La spesa è anticipata dalla cassa del Comune, salvo il rimborso mediante ritenuta sullo stipendio del segretario e degli altri impiegati eventualmente responsabili.
In materia vedi gli artt. 5, 51, 51-bis e 52 della Legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91.
Responsabilità per la tenuta degli atti (1)
Della regolarità e della conservazione di tutti i titoli, degli atti, delle carte e scritture di spettanza del Comune, sono responsabili il segretario e il sindaco.
Non si possono estrarre carte dall'archivio, nè asportarle dall'ufficio comunale, senza l'ordine scritto del sindaco o della Giunta al segretario, il quale restituisce l'ordine quando le carte gli vengono riconsegnate.
Le stesse disposizioni si applicano per il rilascio delle copie degli atti, ad eccezione di quelle previste dall'art. 199 della legge.
Tutte le copie degli atti devono portare il visto del sindaco.
Il segretario è responsabile della custodia e dell'uso del bollo comunale.
In materia vedi gli artt. 5, 51, 51-bis e 52 della Legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91.
Raccolta leggi e decreti. Registri
In ogni Comune il segretario deve tenere al corrente la raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dello Stato e della Regione, nonchè i registri, gli elenchi e gli atti indicati nell'allegato n. 1, obbligatori per i Comuni, oltre a quelli speciali prescritti da leggi e da regolamenti.
I messi comunali debbono tenere un registro per la notificazione degli atti con l'indicazione della natura di questi, delle persone cui vennero consegnati, del giorno e dell'ora della consegna.
Le guardie municipali e campestri annotano le contravvenzioni da esse elevate in appositi registri, da conservarsi nei rispettivi uffici.
Divisione dell'ufficio in ripartizioni (1)
Quando l'ufficio comunale sia diviso in ripartizioni, spetta ai capi di esse l'adempimento di quanto è disposto negli articoli precedenti, rimanendo al segretario del Comune la responsabilità della vigilanza sull'andamento delle ripartizioni stesse.
In materia vedi gli artt. 5, 51, 51-bis e 52 della Legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91.
Regolamenti di polizia urbana (1)
I Comuni con regolamenti di polizia urbana stabiliscono norme:
1 ) per gli esercizi di vendita dei generi annonari;
2) per lo sgombero delle immondezze e della neve dalle vie e da altri luoghi pubblici, e per l'innaffiamento di tali vie e luoghi;
3) per mantenere la libera circolazione nei luoghi pubblici e per regolare il corso pubblico;
4) per evitare il passaggio in certi luoghi o in certe ore dei veicoli o degli animali, quando ne sia dimostrata la necessità, salvo quanto e stabilito dal codice della circolazione stradale approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 e successive modificazioni, per determinare gli spazi per le fiere, i mercati e i giuochi pubblici, senza pregiudizio dei diritti delle proprietà circostanti; (2)
5) per i bagni in luogo pubblico;
6) per la custodia e circolazione degli animali incomodi e pericolosi;
7) per il cumulo, il deposito e la custodia delle materie infiammabili, per le altre cautele necessarie per evitare gli incendi, sia nell'abitato che nelle campagne, salve le specifiche disposizioni stabilite in materia;
8) per l'esercizio delle professioni e dei mestieri rumorosi o altrimenti incomodi.
Possono pure con i regolamenti stessi dettare norme per impedire l'abuso di mezzi acustici, di apparecchi radio, altoparlanti, grammofoni, campane e per il servizio dei portieri, salve le specifiche disposizioni stabilite in materia.
E' altresì in facoltà dei Comuni di provvedere ad altri oggetti consimili a quelli indicati nel presente articolo, che non siano già regolati dalle leggi o dai regolamenti generali.
In nessun caso i Comuni possono prescrivere l'uso di mezzi e di oggetti che non siano nel dominio pubblico, o di cui altri abbia il monopolio, senza che sia convenuta con i medesimi una tariffa che escluda ogni abuso.
Per la potesta regolamentare vedi art. 5 della Legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91.
Per il nuovo codice di circolazione stradale vedi il D.L.vo 285/92, nonchè il regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/92, n. 495.
Regolamenti di polizia rurale (1)
I Comuni provvedono con regolamenti di polizia rurale:
1) per le comunioni generali dei pascoli esistenti sui beni privati;
2) per condurre e custodire gli animali al pascolo;
3) per evitare i passaggi abusivi nelle private proprietà;
4) per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate all'irrigazione ed allo scolo, specialmente nei terreni bonificati e fognati e per il buon regime delle acque di uso pubblico comunale e di quelle formanti oggetto di un consorzio che interessi la maggior parte degli abitanti di un comune o di una frazione, in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti generali;
5) per regolare la spigolatura e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati, quando la popolazione vi abbia diritto;
6) per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali, in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti generali;
7) per il divieto di trasportare carichi in modo contrario alla conservazione in buono stato delle strade;
8) circa i tempi e i modi da osservarsi per la distruzione degli animali, degli insetti, delle crittogame, delle piante nocive all'agricoltura, in quanto non vi provvedano leggi o regolamenti generali;
9) per regolare l'esercizio della pastorizia.
E' altresì in facoltà dei Comuni di provvedere ad altri oggetti consimili a quelli contemplati nel presente articolo, che non siano già regolati da leggi e da regolamenti generali.
Per la potesta regolamentare vedi art. 5 della Legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91.
1. I Comuni debbono con regolamento edilizio provvedere, in armonia con le disposizioni contenute nella legge 17 agosto 1942, n. 1150 e nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, numero 1265, a dettare norme precipuamente sulle seguenti materie, tenendo, se ne sia il caso, distinte quelle riguardanti nucleo edilizio esistente da quelle riguardanti la zona di ampliamento e il restante territorio comunale:
1) la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale;
2) la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni;
3) la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore;
4) l'altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone;
5) gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale;
6) l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;
7) le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;
8) l'aspetto dei fabbricati e il decoro dei servizi ed impianti che interessano l'estetica dell'edilizia urbana (tabelle, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.); (3)
9) le norme igieniche di particolare interesse edilizio;
10) le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini o lungo determinate vie o piazze;
11) la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili;
12) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici;
13) le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l'esecuzione delle opere edili, per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprano nei luoghi di pubblico passaggio, ecc;
14) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per assicurare l'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti.
2. Nei Comuni provvisti del piano regolatore, il regolamento edilizio deve, altresì, disciplinare:
- la lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi di costruzione previsti dal piano regolatore;
- l'osservanza di determinati caratteri architettonici e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario nei casi in cui ciò sia necessario per dare conveniente attuazione al piano regolatore;
- la costruzione e la manutenzione di strade private non previste nel piano regolatore.
3. ---------------------- (4)
Il contenuto del regolamento edilizio è stabilito dall'art. 33 della legge 17/08/1942, n. 1150, mentre la durata e la composizione della commissione edilizia è stabita dall'art. 7 della L.R. 71/78.
Inoltre, le commissioni edilizie non possono più prevedere fra i propri componenti i consiglieri comunali, per effetto del divieto contenuto nell'art. 12, comma 3, della L.R. 7/92.
Per la potesta regolamentare vedi art. 5 della Legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91.
In ordine agli interventi di decoro nei centri storici vedi l'art. 122 della L.R. 25/93.
Comma superato per effetto della disposizione contenuta nell'ultimo comma della L.R. 71/78.
Capo III
CONTROLLI SUGLI ATTI DEI COMUNI (1)
Le Commissioni Provinciali di Controllo, così come i Co.Re.Co che le avevano sostituite, sono state soppresse ed attualmente il controllo sugli atti degli enti vigilati dalla Regione è disciplinato secondo quanto stabilito dall'art. 53 della L.R. 17/2004.
Comunicazione dei provvedimenti delle Commissioni provinciali di controllo
(articolo non più in vigore per effetto della L.R. 44/91)
Capo IV
FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE (1)
Per effetto del comma 1 dell'art. 55 della Legge Legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91, che riserva la materia dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali alla legge statale, trova applicazione la normativa dettata dal T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo n. 267/2000.
Inventario (1)
Tutti i beni, di qualsiasi natura, dei Comuni devono essere inventariati in conformità dell'art. 92 della legge.
L'inventario dei beni di uso pubblico consiste in uno stato descrittivo dei medesimi.
Quello dei beni patrimoniali immobili, da farsi in appositi registri di consistenza, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e i dati catastali;
b) i titoli di provenienza;
c) l'estimo o il reddito imponibile, la rendita annuale media, decennio per decennio, ed il valore fondiario approssimativo;
d) le servitù e gli oneri di cui sono gravati;
e) l'uso speciale cui sono addetti.
I registri di consistenza devono presentare la distinzione dei beni fruttiferi dagli infruttiferi.
I diritti, le servitù e le azioni, che ai sensi dell'articolo 813 del Codice civile sono soggetti alle disposizioni relative ai beni immobili, sono descritti insieme col fondo al quale si riferiscono, o se non si riferiscono ad immobili del Comune, sono descritti a parte.
Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, devono essere dati in consegna al segretario o ad altro impiegato in pianta, che ne sarà responsabile, per mezzo di inventari dimostranti:
1) la designazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano;
2) la loro denominazione secondo la diversa natura e specie;
3) la quantità ed il numero secondo le varie specie;
4) il valore determinato in base al prezzo di acquisto, ove non sia altrimenti stabilito.
I diritti e le azioni, che ai sensi del citato articolo del Codice civile sono soggetti alle disposizioni relative ai beni mobili, sono descritti a parte.
Tutti gli aumenti e le diminuzioni, che si avverano nel valore e nella consistenza dei beni, devono essere registrati nell'inventario.
L'articolo deve intendersi integrato dall'art. 60 della L.R. 26/93.
Si rimanda anche all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo n. 267/2000.
Procedura per gli incanti, le licitazioni e le trattative private
(implicitamente abrogato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 48/91)
Cauzione a garanzia di contratti
(implicitamente abrogato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 48/91)
Impianto ed esercizio diretto di pubblici servizi
(implicitamente abrogato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 48/91) (1)
Per le modalità di espletamento dei servizi pubblici locali vedi gli artt. 112-114 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo n. 267/2000 che hanno sostituito la disciplina dettata dagli artt. 22 e 23 della Legge 142/90 che a loro volta erano stati espressamente recepiti con rinvio dinamico dall'art. 37 della L.R. 7/92.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Spese di ufficio per servizi dello Stato, della Regione e per servizi in economia
(articolo superato) (1)
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Responsabilità dell'economo o del tesoriere delle somme ricevute in anticipazione
(articolo superato) (1)
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Articolo non più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 77 del 25/02/95, modificato con D.L.vo n. 336 dell'11/06/96.
Titolo V
L'AMMINISTRAZIONE DEL LIBERO CONSORZIO (1)
Estensione al Libero Consorzio delle disposizioni relative ai Comuni
Al Libero Consorzio sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Titolo quarto. (1)
Computo del numero legale per la validità delle adunanze (1)
I componenti dei collegi che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
In materia vedi oggi l'art. 184 dell'O.EE.LL. come modificato dall'art. 2 della L.R. 48/91.
Votazioni (1)
Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione per ogni singolo oggetto, con l'indicazione di quelli che si siano astenuti.
Per le deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.
Se le deliberazioni concernono questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone, dal verbale deve constare che si è anche deliberato in seduta segreta.
Dette deliberazioni debbono essere comunicate agli interessati.
In materia vedi oggi l'art. 184 dell'O.EE.LL. come modificato dall'art. 2 della L.R. 48/91.
Mancanza del numero legale (1)
Quando, in seguito alla convocazione del Consiglio, la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale saranno indicati i nomi degli intervenuti.
In materia vedi oggi l'art. 184 dell'O.EE.LL. come modificato dall'art. 2 della L.R. 48/91.
Schede contestate o annullate
Quando hanno luogo votazioni a scrutinio segreto, le schede, per qualsiasi motivo contestate o annullate, devono essere vidimate dal Presidente, da uno almeno degli scrutatori e dal segretario e devono essere conservate in archivio.
Annullamento delle elezioni. Effetti
Nel caso di annullamento delle elezioni, gli eletti non possono prendere parte alle adunanze consiliari, salvo che sia stato prodotto ricorso contro la deliberazione di annullamento e l'esecuzione di questa sia stata sospesa dal competente organo giurisdizionale. (1)
In materia di operazioni elettorali, la competenza del consiglio comunale è venuta meno con l'attribuzione della stessa al TAR (art. 6 Legge 1034/71).
Certificazione di eseguita pubblicazione
Il certificato della eseguita pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio comunale e del Libero Consorzio, della Giunta municipale e della Giunta del Libero Consorzio, deve far menzione se siano state prodotte opposizioni contro di esse.
Tale certificato deve essere riportato in tutte le copie delle deliberazioni rilasciate per qualsiasi scopo dalla segreteria del Comune o del Libero Consorzio.
Rilascio di copie di deliberazioni e di regolamenti (1)
Le copie rilasciate a termine dell'art. 199 della legge devono essere certificate conformi all'originale dal segretario del Comune, vistate dal Sindaco o da chi ne fa le veci, e munite del bollo del Comune.
Il segretario certifica a margine l'ammontare dei diritti di segreteria percepiti.
Nessun emolumento è dovuto quando la copia richiesta nell'interesse dello Stato o della Regione nei casi previsti dalla legge.
La materia dell'accesso ai documenti è oggi disciplinata dalla L.R. 10/91 e successive modifiche.
Indennità di missione agli amministratori
Agli amministratori dei Comuni e dei Liberi Consorzi, quando devono recarsi, per affari d'ufficio, fuori sede è corrisposta, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un'indennità giornaliera nella misura immediatamente superiore a quella spettante al segretario dell'Ente. (1)
Vedi la L.R. 31/86.
Rinvio
Ai Consorzi di servizi sono estesi, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei Titoli quarto, sesto e ottavo.
Articolo inapplicabile a far data dalla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali (art. 74, comma 3, del D.L.vo n. 29/93).
Concorsi
Chi concorre a posti vacanti in più Liberi Consorzi e in più Comuni, ancorchè appartenenti a diversi Liberi Consorzi, deve presentare tante domande quanti sono i corrispondenti concorsi, unendo ad una sola di esse i documenti originali o le copie debitamente autenticate, e a ciascuna delle altre un elenco, redatto in carta bollata, da rilasciarsi dal Sindaco o dal Presidente del Libero Consorzio, in cui siano descritti specificatamente i documenti dell'aspirante. (1)
Vedi L.R. 12/91.
Articolo inapplicabile a far data dalla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali (art. 74, comma 3, del D.L.vo n. 29/93).
Articolo inapplicabile a far data dalla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali (art. 74, comma 3, del D.L.vo n. 29/93).
Articolo inapplicabile a far data dalla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali (art. 74, comma 3, del D.L.vo n. 29/93).
Agenti comunali. Divise
Per gli agenti comunali non possono essere adottate divise o distintivi di grado simile a quelli dell'esercito, della marina, dell'aviazione o di altri corpi militarmente organizzati in servizio dello Stato. (1)
Vedi l'art. 10 della L.R. 17/90.
Condizioni per lo sgravio di oneri
(non più in vigore per effetto dell'abrogazione degli artt. 257 e 260 dell'O.EE.LL. D.L.P. Reg. Sic. 6/55)
Modalità
(non più in vigore per effetto dell'abrogazione degli artt. 257 e 260 dell'O.EE.LL. D.L.P. Reg. Sic. 6/55)
Esercizio provvisorio di funzioni
Coloro che sono nominati a tempo ad un pubblico ufficio, ancorchè sia decorso il termine prefisso, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori. (1)
Articolo non più applicabile per effetto della L.R. 22/95 cha ha disciplinato la materia in ordine alla proroga degli organi amministrativi.
Scadenza degli organi collegiali
Negli organi collegiali la scadenza dei componenti è simultanea.
Chi surroga un membro, che, per qualunque motivo, abbia cessato di far parte del Collegio prima della scadenza del termine previsto, rimane in carica fino a quando avrebbe dovuto rimanere il suo predecessore, senza, tuttavia, acquistare l'anzianità di quest'ultimo nei confronti dei membri rimasti in carica.
Astensione dalle deliberazioni (1)
La disposizione dell'art. 176 della legge si applica ai componenti di tutti i collegi previsti dal presente regolamento.
Richiesta di pareri
Quando la legge richiede il parere dei Consigli dei Comuni o dei Liberi Consorzi o di altri organi, il parere medesimo è richiesto dall'autorità competente ad emanare il provvedimento.
Popolazione
La popolazione dei Comuni, dei Liberi Consorzi, delle frazioni e delle borgate, agli effetti delle norme della legge, è determinata, salvo diversa disposizione, in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.
Articolo inapplicabile per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 122 dell'O.EE.LL. D.L.P. 6/55 (sentenza Corte Costituzionale n. 1007 del 26/10/88).
Articolo inapplicabile a far data dalla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali (art. 74, comma 3, del D.L.vo n. 29/93).
Articolo ormai inapplicabile dopo la costituzione delle province regionali.
ALLEGATO N. 1
Registri elenchi ed atti da tenersi dagli Uffici comunali e dai Liberi Consorzi ai termini degli articoli 30 e 83.
1) Inventario dei beni stabili posseduti dal Comune e dalle frazioni di esso, dei demani e delle promiscuità, delle servitù attive e passive, e d'ogni diritto relativo ai beni stabili.
2) Inventario dei mobili, dei crediti e delle altre attività.
3) Elenco dei debiti e delle altre passività, distinguendo le ordinarie dalle straordinarie.
4) Elenco delle strade comunali e di quelle private soggette a servitù pubblica.
5) Elenco delle iscrizioni ipotecarie, sia a favore che contro il Comune, delle loro rinnovazioni operate ai termini di legge e della precisa indicazione delle epoche in cui si debbono rinnovare.
6) Registro di protocollo per l'annotazione, in ordine di data, degli atti che pervengono all'ufficio comunale e di quelli da esso spediti.
7) Elenco dei consiglieri comunali con l'indicazione della scadenza rispettiva.
8) Elenco degli assessori con la stessa indicazione.
9) Originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i quali devono essere legati in modo da impedirne lo smarrimento o la dispersione.
10) Indice delle deliberazioni del Consiglio con l'indicazione dei relativi provvedimenti delle autorità.
11) Indice delle deliberazioni della Giunta, con la medesima indicazione.
12) Indice delle circolari.
13) Bilanci o stati preventivi.
14) Conti consuntivi ed elenco dei residui attivi e passivi.
15) Libro mastro dal quale risultino, per ciascuna voce, entrata o spesa, la somma accertata o riscossa e quella impegnata o pagata.
16) Registro delle scadenze delle entrate e spese fisse.
17) Registro, a madre e figlia, dei mandati comunali.
Nei Comuni aventi un ufficio di ragioneria tale registro è costituito dalle matrici dei mandati, raccolte e rilegate in volume almeno ogni tre mesi.
18) Registro, a madre e figlia, dei buoni sui mandati di anticipazione.
19) Registro dei depositi presso la cassa comunale.
20) Verbali di certificazione e passaggi di cassa.
21) Ruoli delle tasse comunali, nonchè quelli degli appartenenti al Comune tenuti a prestazioni militari.
22) Registri dei diritti di segreteria e di stato civile, ed anche il relativo bollettario nei Comuni in cui non siano in uso le marche segna-tasse.
23) Elenco dei certificati rilasciati dal Sindaco, con la indicazione dei richiedenti, della data di spedizione e del diritto esatto.
24) Liste elettorali ed atti relativi di ciascun anno.
25) Libri od atti relativi al censo o catasto.
26) Atti relativi al censimento della popolazione, alla statistica ed alla requisizione dei quadrupedi.
27) Registri dello stato civile.
28) Registro di popolazione.
29) Carte relative alla leva militare di ciascun anno.
30) Elenco delle istituzioni di beneficenza che hanno sede nel Comune.
31) Elenco di tutte le Commissioni di nomina comunale con l'indicazione della data delle relative nomine e scadenze.
32) Ruoli nominativi degli impiegati e salariati del Comune con le indicazioni relative alla nomina, allo stipendio, alle trattenute per ricchezza mobile e per pensione, e quelle relative alla carriera.
33) Elenco dei poveri del Comune.
34) Elenco dei fanciulli obbligati a frequentare le scuole elementari.
35) Verbali delle contravvenzioni e delle relative conciliazioni.
36) Raccolta completa ed aggiornata dei regolamenti comunali e delle relative tariffe.
37) Registro degli atti notificati giudizialmente al Comune e dal Comune.
38) Registro, a madre e figlia, dei ricorsi presentati al Comune.
39) Repertorio dei contratti.
LA LOGGIA