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N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1957, n. 53

G.U.R.S. 25 settembre 1957, n. 54

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1954, n. 32.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

Art. 1

L'art. 13 della legge 2 agosto 1954, n. 32 è sostituito dal seguente:

"L'Assessore regionale dei LL.PP. è autorizzato a provvedere alla esecuzione dei lavori a trattativa privata nei casi previsti dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dal Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

L'Assessore regionale dei LL.PP. è autorizzato altresì a provvedere in economia all'esecuzione di lavori di qualsiasi natura, nei casi previsti dal R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modifiche.

Per l'esecuzione dei lavori in economia o a trattativa privata è richiesto il parere degli organi consultivi indicati dal precedente art. 11 nei limiti della rispettiva competenza.

E' richiesto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa ai sensi delle norme vigenti qualora l'importo dei lavori superi le lire 50 milioni e si intenda provvedere mediante appalto a trattativa privata o in economia, ovvero se l'importo superi le lire 100 milioni e si intende provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata o appalto concorso".

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

Art. 2

Per i lavori che importino nel loro complesso netto definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a L. 3.000.000 si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato del Direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione degli stessi.

Il certificato deve essere confermato dall'Ispettorato tecnico dell'Assessorato dei LL.PP.

L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione ordinaria pluriennale quando l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore a L. 3.000.000.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

Art. 3

Le aperture di credito previste dall'art. 17 della legge 2 agosto 1954, n. 32, possono essere utilizzate anche per la corresponsione alle imprese appaltatrici di lavori delle anticipazioni del doppio decimo dell'importo contrattuale dei lavori ai sensi dell'art. 15 della stessa legge 2 agosto 1954, n. 32.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

Art. 4

Agli Ispettori ai lavori, di cui all'art. 27 della legge sono, altresì, attribuite le funzioni di Ispettori superiori del ruolo tecnico di gruppo A dell'Assessorato Lavori Pubblici.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

Art. 5

Il quarto comma dell'art. 8 della legge 2 agosto 1954, n. 32, modificato dalla legge 17 febbraio 1956, n. 10, è soppresso e sostituito dal seguente:

"La retribuzione dei collaudatori delle opere regionali è stabilita in base alla tariffa nazionale ridotta del 20 per cento".

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

Art. 6

Il comma 1° dell'art. 11 della legge 2 agosto 1954, n. 32, modificato con la legge regionale 17 febbraio 1956, n. 10, è sostituito dai seguenti:

"Gli organi tecnici competenti ad esprimere pareri per le opere pubbliche di interesse regionale anche se di competenza degli enti locali nei casi previsti dalle vigenti leggi sono i seguenti:

a) Ispettore superiore del ruolo tecnico dell'Assessorato dei LL.PP. per le opere di importo fino a L. 25 milioni;

b) Ispettore centrale del medesimo ruolo per le opere di importo fino a L. 50 milioni;

c) il Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle OO.PP. per le opere di importo superiore a L. 50 milioni.

Sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori, sull'approvazione dei verbali di nuovi prezzi e sull'autorizzazione a sospendere i lavori, indipendentemente dall'opera, dovrà sentirsi il parere dell'Ispettore centrale di cui alla lettera b) del presente articolo.

Sulle controversie insorte con le imprese per un importo fino a L. 10 milioni, qualunque sia l'importo del contratto, dovrà essere sentito il parere dell'Ispettore centrale di cui alla precedente lettera b); per quelle, invece, di importo superiore a L. 10 milioni il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle OO.PP.".

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

Art. 7

L'art. 12 della legge 2 agosto 1954, n. 32, è così modificato:

"Per l'approvazione dei progetti relativi alle opere igieniche e sanitarie e ad edifici scolastici, qualunque sia l'importo, il parere del Comitato tecnico amministrativo e quello della Commissione prevista dall'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1952, numero 12 e successive modifiche, sostituisce il parere degli organi sanitari previsto dall'art. 228 del R.D. 27 luglio 1943, n. 1265 e successive modifiche conformemente a quanto disposto dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1953, n. 184".

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

Art. 8

Tutte le vertenze tra l'Amministrazione e l'appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, se non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la loro natura tecnica amministrativa giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite, giusta agli articoli 808, 809, 810, 811 del C.P.C. e 349 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, al giudizio di un collegio arbitrale così costituito:

a) dal Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa o un Magistrato del Consiglio di Stato, membro del Consiglio di Giustizia amministrativa, da lui designato;

b) dal Presidente del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle OO.PP. della Sicilia o un suo delegato;

c) da un membro scelto dal Primo Presidente della Corte di appello di Palermo fra i membri giudicanti dalla stessa Corte di appello.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 settembre 1957.

LA LOGGIA