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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 14 agosto 1957, n. 2

G.U.R.S. 18 settembre 1957, n. 52

Istituzione dell'azienda autonoma per la gestione del patrimonio turistico alberghiero della Regione.

N.d.R. Per effetto dell'art. 7, comma 5, della L.R. 11/72 l'azienda istituita dal presente è stata soppressa ed i suoi compiti sono stati affidati all'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto l'art. 2 della legge regionale 18 febbraio 1955, n. 15, con il quale il Governo della Regione è stato autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per la istituzione di una azienda autonoma per la utilizzazione delle risorse idrominerali di cui all'art. 28 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 31, nonchè di altra azienda autonoma per la gestione del patrimonio turistico alberghiero di proprietà della Regione;

Visto il proprio decreto legislativo 25 marzo 1957, n. 1, con il quale si è provveduto alla istituzione della prima delle due aziende autonome predette;

Ritenuto che occorre procedere alla istituzione della azienda autonoma per la gestione del patrimonio turistico alberghiero della Regione, allo scopo di utilizzare produttivisticamente gli immobili, gli impianti e le attrezzature realizzati in apposizione delle leggi regionali 18 febbraio 1955, n. 15, 4 febbraio 1955, n. 11, 12 febbraio 1955, n. 12 e 3 agosto 1953, n. 45;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore per il bilancio, finanze e demanio;

DECRETA

Art. 1

E' istituita con sede in Palermo, l'Azienda autonoma turistico-alberghiera col compito di amministrare e valorizzare gli impianti turistici ed alberghieri facenti parte del patrimonio della Regione.

Art. 2

Sono organi dell'azienda:

a) il Presidente

b) il Vice presidente

c) il Consiglio di amministrazione

d) il Collegio dei revisori

e) il Direttore aministrativo.

Art. 3

Il presidente dell'azienda è nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore preposto all'amministrazione del turismo e dello spettacolo di concerto con quello preposto al demanio fra persone che non siano, comunque, alle dipendenze della Regione.

Il presidente ha la legale rappresentanza della azienda: egli convoca e presiede il Consiglio di ammistrazione fissando l'ordine del giorno che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere comunicato ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione;

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e sull'andamento della azienda.

Firma la corrispondenza, gli atti ed i contratti relativi al funzionamento dell'azienda.

Nei casi di urgenza, ha facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del consiglio dandone immediata comunicazione ai singoli componenti del consiglio medesimo, al quale saranno sottoposti, per la ratifica, nella prima seduta successiva.

Tali provvedimenti diventano esecutivi dopo l'approvazione dell'amministrazione turismo e spettacolo nei casi nei quali essa è richiesta.

Art. 4

Il consiglio di amministrazione è composto:

a) da un membro rappresentante dell'Assessore preposto al demanio che è di diritto il vice presidente;

b) da due presidenti di enti provinciali per il turismo della Regione Siciliana;

c) da un esperto in materia amministrativa;

d) da due esperti in materia turistico-alberghiera.

Il vice presidente, nei casi di assenza di impedimento del presidente lo sostituisce nell'espletamento delle relative funzioni.

Egli esercita altresì le attribuzioni che dal presidente gli siano delegate.

Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni del consiglio d'amministrazione senza diritto a voto.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono disimpegnate da un impiegato di concetto dell'azienda.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno cinque componenti.

Le deliberazioni vengono adottate con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale, il voto del presidente.

Art. 5

Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore preposto al turismo e allo spettacolo, di concerto con quello preposto al demanio.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Non possono avere rapporti d'affari con l'azienda nè direttamente nè indirettamente, nè quali procuratori, nè quali amministratori o rappresentanti di enti, società o privati.

Art. 6

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) parenti ed affini tra di loro fino al 4° grado incluso;

b) parenti ed affini fino al 4° grado incluso del direttore amministrativo e dei dipendenti dell'azienda.

Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni previste dal presente articolo, decadono dalla carica.

Art. 7

Spetta al consiglio di amministrazione:

a) determinare il programma di attività della azienda, in relazione alle direttive di massima impartite dall'Assessore preposto al turismo e allo spettacolo;

b) deliberare sul bilancio preventivo e sul rendiconto, approvando nello stesso tempo la relazione tecnico-amministrativa e finanziaria relativa alla gestione dell'esercizio decorso e proponendo i programmi di attività per l'esercizio successivo;

c) deliberare i regolamenti interni e di gestione;

d) deliberare l'ordinamento del personale, il relativo trattamento economico in base alle norme che regolano il rapporto di impiego privato. Le assunzioni sono effettuate esclusivamente in base a concorso;

e) decidere sulle controversie e sulle transazioni concernenti i beni immobili e quelli mobili;

f) deliberare su ogni altra questione che ad esse venga sottoposta dal presidente.

Art. 8

Le deliberazioni di cui all'articolo precedente sono soggette all'approvazione dell'Assessore preposto al turismo ed allo spettacolo.

Le deliberazioni previste al primo comma debbono essere inviate entro dieci giorni da quello in cui sono adottate, all'Assessore preposto all'amministrazione del turismo ed allo spettacolo che provvede all'approvazione di esse o al rifiuto motivato.

Le delibere previste alle lettere c), d) ed e), dell'articolo precedente sono inviate entro il termine anzidetto per tramite e corredate del parere dell'Assessore preposto al turismo ed allo spettacolo, all'Assessore preposto al demanio che provvede all'approvazione di esse o al rifiuto motivato.

Tutte le delibere divengono eseguibili se, trascorse il termine di trenta giorni, l'Assessore non si sia pronunciato.

Art. 9

Ove dovessero ricorrere giustificati motivi, il Presidente della Regione, su richiesta dell'Assessore preposto al turismo ed allo spettacolo, di concerto con quello preposto al demanio, può sciogliere il consiglio di amministrazione ed affidarne l'amministrazione straordinaria ad un commissario.

Entro sei mesi da tale nomina il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

Art. 10

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione ed esercita le funzioni determinate dagli articoli 2403 e seguenti, del codice.

Esso è composto di tre membri effettivi e di due supplenti designati uno effettivo ed uno supplente dal Presidente della Regione e due effettivi ed un supplente dall'Assessore preposto al bilancio ed appartenenti alla Corte dei conti ed alla ragionieri generale.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente del collegio è eletto dai sindaci.

Art. 11

Ai consiglieri ed ai revisori si applicano - per quanto non espressamente previsto - le disposizioni del codice civile concernenti la incompatibilità e la decadenza.

Art. 12

Il direttore amministrativo è nominato dal Consiglio di amministrazione in base a concorso per titoli il cui bando, preventivamente approvato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore preposto al turismo ed allo spettacolo, di concerto con quello preposto al demanio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il concorso deve essere espletato entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, e successivamente, entro tre mesi dalla vacanza del posto.

In caso di vacanza del posto di direttore amministrativo, il presidente dell'azienda ne esercita le funzioni.

Il consiglio designa il dipendente dell'azienda che sostituisce il direttore amministrativo nelle funzioni, e in caso di assenza o impedimento.

Art. 13

Il direttore amministrativo è capo degli uffici e del personale dell'azienda.

Cura la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo; dirige l'andamento dell'azienda; esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione; propone al consiglio i provvedimenti relativi al personale ed infligge le sanzioni disciplinari, salvo ratifica del consiglio.

Provvede alla conservazione del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare dell'Azienda ed alla tenuta dei registri di consistenza; esercita la vigilanza sulla custodia e sul movimento dei valori pertinenti all'azienda e provvede per la tenuta delle scritture contabili; firma la corrispondenza ordinaria e controfirma gli atti e mandati di pagamento firmati dal presidente; esplica ogni altro compito a lui deferito dai regolamenti interni e di gestione nonchè dal presidente dell'azienda.

Art. 14

Sono assegnati all'azienda, costituendone patrimonio indisponibile, i beni immobili, i beni mobili, le attrezzature, l'arredamento e comunque tutto ciò che fa parte dei complessi turistico-alberghieri che sono già acquisiti al patrimonio regionale e quelli che lo saranno in virtù delle leggi regionali 18 febbraio 1955, n. 15, nonchè delle leggi regionali 3 agosto 1953, n. 45 e 12 febbraio 1955, n. 12, 4 febbraio 1955, n. 11 e di eventuali leggi o provvedimenti successivi.

Per la consegna e la tenuta dei beni di cui al precedente comma si osservano per quanto applicabili le disposizioni legislative regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, nonchè le istruzioni sui servizi del provveditorato generale dello Stato approvato con D. M. 24 agosto 1940, n. 2980.

Il patrimonio disponibile dell'azienda è costituito dai beni immobili e mobili acquistati con le disponibilità economiche dell'azienda medesima, o provenienti da eventuali donazioni o lasciti.

Art. 15

L'azienda per la gestione degli alberghi si avvale, a mezzo di convenzioni, di società alberghiera di riconosciuta idoneità tecnica e finanziaria a norma del 2° comma dell'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 1955, n. 15.

Per la gestione di villaggi turistici, campeggi e tendopoli si applicano le norme previste dall'art. 8 della legge regionale 3 agosto 1953, n. 45.

Art. 16

A costituire le entrate dell'azienda concorrono:

a) i redditi ed i proventi dei beni patrimoniali della azienda;

b) gli interessi delle somme depositate in conto corrente fruttifero;

c) i redditi di eventuali donazioni o lasciti;

d) eventuali contributi a carico del bilancio della Regione.

Art. 17

Fanno carico al bilancio dell'azienda tutte le spese inerenti all'amministrazione dei complessi ad essa affidati.

Art. 18

Sull'utile netto di esercizio deve essere prelevato il 50% da destinare quanto al 5% al fondo di riserva; quanto al 45% al potenziamento e al miglioramento del patrimonio turistico-alberghiero ad essa affidato.

La parte rimanente va versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata di bilancio della Regione.

Art. 19

Per l'incremento del patrimonio affidato all'azienda, previa autorizzazione dell'Assessore preposto al turismo ed allo spettacolo, che vi provvede di concerto con quello preposto al demanio, può provvedersi ad acquisizioni ed opere straordinarie.

Per le operazioni di cui al precedente comma in azienda, previa autorizzazione dell'Assessore preposto al turismo ed allo spettacolo, di concerto con l'Assessore preposto al demanio, può ricorrere per anticipazioni o mutui, oltre che agli istituti di cui all'art. 125 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, anche all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed al fondo di rotazione di cui alla legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3.

Resta comunque escluso che a tali realizzazioni possano essere destinati utili non risultanti da bilanci consuntivi già approvati.

Le alienazioni dei beni immobili disponibili sono autorizzate dall'Assessore preposto al turismo ed allo spettacolo, che vi provvede di concerto con quello preposto al demanio.

Il relativo ricavato è devoluto agli scopi indicati nel provvedimento assessoriale di autorizzazione.

Art. 20

L'anno finanziario dell'azienda coincide con l'anno solare.

Il primo esercizio scade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.

Il bilancio annuale di previsione deve essere presentato al consiglio di amministrazione entro il 30 settembre di ciascun anno.

Quello consuntivo corredato dal conto patrimoniale, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno stesso.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, con la deliberazione del consiglio di amministrazione e la relazione del collegio dei revisori dell'azienda, devono essere trasmessi a cura del presidente della azienda a norma dell'art. 8 del presente decreto.

Il consuntivo finanziario è accompagnato dal conto patrimoniale.

Art. 21

Il bilancio ed il rendiconto dell'azienda autonoma turistico-alberghiera della Regione sono allegati al bilancio regionale.

Art. 22

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 agosto 1957.

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 29 agosto 1957. Registro n. 1, foglio n. 28.