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LEGGE REGIONALE 29 luglio 1957, n. 45

G.U.R.S. 1 agosto 1957, n. 41

Istituzione del Consiglio regionale della pesca e delle attività marinare.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 1/1980 e annotato al 4/1/1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' istituito, presso l'Amministrazione della pesca ed attività marinare della Regione Siciliana, il Consiglio regionale della pesca e delle attività marinare. (1)

(1)

In ordine alla composizione, costituzione e competenze del consiglio regionale della pesca, nonchè dei provvedimenti per la razionalizzazione della pesca in Sicilia, vedi le disposizioni contenute nella L.R. 1/80.

Art. 2

(abrogato dall'art. 34 della L.R. 1/80)

Art. 3

(modificato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 5/75 e abrogato dall'art. 34 della L.R. 1/80)

Art. 4

(modificato dall'art. 16, comma 2, della L.R. 5/75 e abrogato dall'art. 34 della L.R. 1/80)

Art. 5

(modificato dall'art. 16, comma 3, della L.R. 5/75 e abrogato dall'art. 34 della L.R. 1/80)

Art. 6

(abrogato dall'art. 34 della L.R. 1/80)

Art. 7

(abrogato dall'art. 34 della L.R. 1/80)

Art. 8

(abrogato dall'art. 34 della L.R. 1/80)

Art. 9

(abrogato dall'art. 34 della L.R. 1/80)

Art. 10

(abrogato dall'art. 34 della L.R. 1/80)

Art. 11

(abrogato dall'art. 34 della L.R. 1/80)

LA LOGGIA