
LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1980, n. 1
G.U.R.S. 12 gennaio 1980, n. 2
Provvedimenti per la razionalizzazione della pesca in Sicilia.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 25/1990 e con annotazioni alla data 24 gennaio 2003)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Oggetto e sfera di applicazione della legge
La Regione svolge la propria azione nel settore della pesca marittima in armonia con gli indirizzi dello Stato e della Comunità economica europea, garantendo la protezione e l'uso razionale delle risorse ittiche.
Nel quadro delle esigenze di protezione dell'ittiofauna e dell'ambiente, gli interventi regionali sono finalizzati alla razionalizzazione dell'attività di pesca marittima attraverso la ristrutturazione della flotta e delle strutture a terra, la distribuzione e conservazione dei prodotti della pesca, lo sviluppo della cooperazione, dell'acquacoltura e della maricoltura.
Soggetti beneficiari (1)
L'art. 2 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente:
"Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge i pescatori e gli armatori, singoli o associati, nonchè le società, le cooperative e loro consorzi, che siano proprietari, per almeno 18 carati, di natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Regione e che quivi svolgano direttamente e prevalentemente la loro attività e che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione da almeno tre anni dalla data di presentazione dell'istanza.
Per i pescatori e gli armatori singoli il limite di 18 carati è ridotto a 12 nel caso di comproprietà del natante da parte dell'altro coniuge.
I pescatori e gli armatori devono dimostrare di avere esercitato l'attività di pesca per almeno tre anni durante il quinquennio antecedente alla data di presentazione dell'istanza per la richiesta dei contributi di cui alla presente legge.
Il limite di tre anni, di cui al precedente comma, è ridotto a due per i lavoratori emigrati e per i giovani che non abbiano superato il ventinovesimo anno di età.
Nel caso di società, almeno il 60 per cento del capitale sociale deve essere costituito dall'apporto finanziario dei pescatori o armatori aventi i requisiti di cui ai precedenti comma".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 17/12/80: "Modalità per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1."
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 29/05/81: "Modalità per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1", modificato dal Decr. Ass. 17/07/85.
Vedi l'art. 17 della L.R. 26/87: "Concessione di contributi".
Interventi per la qualificazione della flotta peschereccia
L'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente: (1)
"I soggetti di cui all'art. 2 possono ottenere la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi a fondo perduto:
a) per la costruzione di motopescherecci aventi stazza lorda da 30 a 200 tonnellate, pronti alla boa, con potenza motore non inferiore a 80 HP, con preferenza per quelli di moderna concezione che realizzino maggiori economie di gestione e aventi caratteristiche costruttive tecnologicamente avanzate da comprovare mediante certificazione del Registro italiano navale (R.I.Na.) e che consentano prevalentemente lo svolgimento di tipi di pesca con attrezzi non radenti, previo impegno della demolizione, da effettuarsi secondo le vigenti disposizioni di legge, di uno o più natanti di stazza lorda complessivamente non inferiore all'80 per cento del tonnellaggio da costruire, iscritti presso compartimenti marittimi siciliani da almeno un triennio prima della presentazione della domanda per la richiesta di contributi o di finanziamenti e che risultino in esercizio per almeno un anno nel triennio;
b) per la costruzione di motobarche da pesca, pronte alla boa, di stazza lorda sino a 15 tonnellate, previo impegno della demolizione, da effettuarsi secondo le vigenti disposizioni di legge, di uno o più natanti di stazza lorda pari al 60 per cento del tonnellaggio da costruire, iscritti presso compartimenti marittimi siciliani da almeno un triennio prima della presentazione della domanda e che risultino in esercizio per almeno un anno nel triennio.
L'obbligo della demolizione non sussiste per coloro che abbiano subito, nel triennio precedente la presentazione della domanda di contributo, la perdita dei natanti per naufragio o per altra causa di forza maggiore, da comprovare mediante certificazione della competente autorità marittima, nonchè per le cooperative costituite esclusivamente da pescatori non proprietari che abbiano i requisiti previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 2;
c) per l'ampliamento, la trasformazione, la riparazione, la manutenzione, il rimessaggio e il miglioramento di scafi da pesca già esistenti e per la sostituzione di apparati motori su scafi da pesca in esercizio, indipendentemente dal tonnellaggio; i predetti scafi devono essere iscritti, da almeno tre anni prima della presentazione della domanda, nei compartimenti marittimi siciliani;
d) per l'acquisto di natanti da pesca in esercizio e già iscritti presso compartimenti marittimi siciliani prima dell'entrata in vigore della presente legge, da parte di cooperative di nuova istituzione costituite esclusivamente dai pescatori non proprietari di imbarcazioni, che abbiano i requisiti previsti dal precedente art. 2.
Per lo stesso natante, nell'arco di un quinquennio, non può essere erogato più di un contributo.
Nelle nuove cooperative di pesca che abbiano ottenuto i benefici previsti dalla presente legge per la costruzione di natanti da pesca l'immissione di nuovi soci è possibile, salvo la revoca dei contributi ricevuti, soltanto se questi siano pescatori non proprietari in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.
I natanti ammessi ai benefici di cui al presente articolo ed inferiori a 30 tonnellate di stazza lorda non possono essere adibiti alla pesca a strascico.
I finanziamenti ed i contributi non possono superare complessivamente il limite dell'80 per cento della spesa sostenuta, ivi compresa quella di primo armamento e di avviamento in misura non eccedente il 5 per cento della spesa complessiva.
Il limite di cui sopra è elevato al 100 per cento per iniziative poste in essere da organismi cooperativistici o consortili.
La concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi per la costruzione ed il miglioramento di natanti per la pesca è subordinata alla condizione che le opere vengano eseguite nei cantieri navali della Regione".
Vedi l'art. 3 della L.R. 5/75 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
Interventi per la realizzazione di impianti sussidiari alla pesca
L'art. 4 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente: (1)
"Le cooperative, le associazioni ed i consorzi di pescatori e di armatori possono altresì ottenere la concessione di contributi e di finanziamenti a tasso agevolato, nella misura massima rispettivamente del 40 e del 60 per cento, per la realizzazione di opere ed attrezzature a terra, sussidiarie per la pesca, per la trasformazione e la commercializzazione del pescato, quali:
a) impianti frigoriferi per la conservazione e/o per la surgelazione dei prodotti ittici;
b) mezzi di trasporto isotermici o frigoriferi o refrigeranti per lo smistamento dei prodotti ittici verso i centri di consumo;
c) locali sociali, magazzini di deposito, centri di raccolta e di vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici;
d) attrezzature e banconi frigoriferi per la vendita al dettaglio di prodotti ittici;
e) macchinari per la produzione di contenitori di prodotti ittici.
Gli impianti, i macchinari e le attrezzature di cui al presente articolo sono vincolati all'uso per un periodo di dieci anni dalla relativa realizzazione e per un periodo di cinque anni per i beni di cui alla lett. b".
Vedi l'art. 4 della L.R. 5/75 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
Interventi per cessazione di attività e acquisto di attrezzi di bordo
L'art. 5 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente: (1)
"I pescatori e gli armatori, singoli o associati, le cooperative tra pescatori e loro consorzi e le società possono ottenere la concessione di contributi a fondo perduto:
a) per i natanti fino a 30 tonnellate nella misura di lire 100.000 per ogni tonnellata di stazza lorda di naviglio demolito ai sensi delle vigenti disposizioni o perduto per naufragio, o per altra causa di forza maggiore, in relazione alle lettere a e b dell'art. 3 della presente legge; per i natanti di tonnellaggio superiore a 30 tonnellate nella misura di lire 70 mila per ogni tonnellata di stazza lorda di naviglio demolito ai sensi delle vigenti disposizioni in attuazione della lett. a dell'art. 3 della presente legge.
La misura del contributo è di lire 300.000 per ogni tonnellata di stazza di naviglio demolito o perduto per naufragio o per altra causa di forza maggiore a seguito di cessazione di attività del natante senza sostituzione;
b) nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di reti, per l'acquisto e l'installazione a bordo di attrezzature e apparecchiature conformi ai più recenti indirizzi tecnologici, particolarmente se diretta a tutelare la sicurezza della vita umana in mare, a ridurre il costo di gestione, ovvero idonee alla più efficace ricerca dei banchi da pesca, al miglior trattamento a bordo dei prodotti ittici, del relativo instivamento e trasporto, ad evitare la perdita degli attrezzi da pesca, nonchè per l'acquisto di mezzi frigoriferi o refrigeranti o isotermici per il trasporto dei prodotti della pesca. Il contributo per l'acquisto di reti ed attrezzature per motobarche di stazza lorda non superiore a 15 tonnellate e per motopescherecci fino a 80 tonnellate, può essere concesso soltanto se rispondenti al tipo di pesca "non radente".
Per le finalità di cui alla lett. b del presente articolo, i pescatori e gli armatori, singoli o associati, le cooperative e loro consorzi, le società, possono ottenere, altresì, la concessione di finanziamenti a tasso agevolato".
Vedi l'art. 5 della L.R. 5/75 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
Modalità e misure di concessione
L'art. 6 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente:
"I contributi di cui alle lettere a e b dell'art. 3 della presente legge possono essere concessi nella misura del 25 per cento e quelli di cui alla lett. c nella misura del 30 per cento della spesa necessaria a realizzare la singola iniziativa. Tali misure sono elevate rispettivamente al 45 e al 50 per cento per le iniziative poste in essere da organismi cooperativistici o consortili.
Le istanze per i contributi previsti dai precedenti articoli 3, 4 e 5 devono essere corredate:
a) per l'acquisto di macchinari da pesca, da preventivi rilasciati dalle ditte fornitrici e vistati per la congruità dei prezzi dalle capitanerie di porto o dalle camere di commercio competenti per territorio, secondo le rispettive competenze;
b) per la costruzione di opere, da progetti vistati per la congruità dei prezzi dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime competente per territorio.
I contributi sono concessi, nella misura del 70 per cento della somma spettante, a stati di avanzamento, e, per il rimanente 30 per cento, a collaudo delle opere.
Per le iniziative di cui alla lett. d del citato art. 3, la misura del contributo è elevata al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile sulla base della valutazione effettuata dal R.I.Na. o dal Comitato permanente per la valutazione del naviglio in esercizio presso il Ministero della marina mercantile".
Soggetto erogatore
L'art. 7 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente:
"I benefici previsti dagli articoli precedenti sono erogati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su documentata istanza dell'interessato, sentito il Consiglio regionale della pesca".
Finanziamenti a tasso agevolato per il credito d'impianto
L'art. 8 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente:
"Per le finalità di cui all'art. 3 e all'art. 5, primo comma, lett. b, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi sul pagamento degli interessi relativi a finanziamenti concessi in favore dei pescatori e degli armatori, singoli o associati, da istituti e aziende di credito abilitati all'esercizio del credito peschereccio in misura tale che il tasso a carico dei beneficiari non superi un terzo del tasso ufficiale di sconto vigente al momento della contrazione del mutuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spese. I finanziamenti non possono avere durata superiore a dodici anni, di cui due di utilizzo e di preammortamento. Essi entrano in ammortamento l'1 gennaio o l'1 luglio dell'anno successivo a quello della prima o unica erogazione".
Credito di esercizio
Dopo l'art. 8 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è aggiunto il seguente art. 8 bis: (1)
"In favore dei pescatori e degli armatori, singoli o associati, indicati nel precedente art. 2, è concesso un contributo sugli interessi relativi a prestiti per capitali di esercizio e relativi a natanti da pesca di loro proprietà ed in esercizio da almeno un anno, in misura tale che il tasso a carico dei beneficiari non superi il 6 per cento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.
L'ammontare del prestito di esercizio va concesso nella misura di lire 250 mila per tonnellata di stazza lorda. L'ammontare complessivo del prestito non può superare, comunque, la somma di lire 25 milioni per ciascun natante. I finanziamenti non possono avere durata superiore ad anni due ed entrano in ammortamento dopo un anno dalla data della relativa somministrazione.
Vedi l'art. 8 bis della L.R. 5/75 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
Modalità di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato
L'art. 9 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente:
"I contributi previsti dai precedenti articoli 8 e 8 bis sono liquidati agli istituti di credito ad annualità posticipate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, per il commercio, per l'artigianato e per la pesca, sulla base di elenchi trasmessi da ciascun istituto all'Assessorato e sono pari alla differenza tra la rata prevista in ciascun piano di ammortamento calcolata al tasso determinato e quella calcolata ai tassi indicati negli stessi articoli 8 e 8 bis. I contributi sono corrisposti sino al 30 giugno e al 31 dicembre immediatamente anteriori all'inizio dei periodi di ammortamento".
Fondo di rotazione dell'IRCAC
L'art. 10 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente:
"Per le finalità previste agli articoli 3, 4 e 5 in favore di cooperative e loro consorzi, il fondo di rotazione dell'IRCAC, istituito con l'art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 7.000 milioni che saranno versati dalla Regione in due annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 1980.
I finanziamenti, da effettuare nella misura del 55 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, non possono gravare sulle cooperative e loro consorzi, per interessi ed ogni altro onere, in misura superiore al 4 per cento ed hanno la durata di quindici anni, di cui due di preammortamento.
L'IRCAC comunica all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le operazioni effettuate. Il fondo di cui al primo comma del presente articolo è, altresì, incrementato di lire 2.000 milioni che saranno versati in due annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, per la concessione di prestiti di esercizio a tasso agevolato in favore di cooperative di pesca e loro consorzi che abbiano sede e svolgano la loro attività nel territorio della Regione Siciliana.
I prestiti di esercizio hanno durata di anni due e la misura degli interessi, comprensiva di ogni onere e spesa a carico degli enti beneficiari, non può superare il 5 per cento.
L'ammontare di ciascun finanziamento per capitale di esercizio non deve superare lire 50 milioni".
Fondo di garanzia sussidiaria
(integrato dall'art. 104 della L.R. 96/81)
All'art. 14 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è aggiunto il seguente comma:
"In caso di incapienza del fondo di garanzia, i finanziamenti previsti dalla presente legge possono essere garantiti da fidejussione della Regione per la copertura di rischi sino a lire 3.000 milioni e nel limite massimo dell'80 per cento della perdita definitivamente accertata dagli istituti e aziende di credito, compresi gli interessi maturati e le spese sostenute".
Ai finanziamenti previsti dall'art. 9 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5.
Detti finanziamenti possono essere garantiti da garanzia sussidiara della Regione per la copertura dei rischi sino a lire 5.000 milioni nel limite massimo dell'80 per cento delle perdite definitivamente accertate dagli istituti e aziende di credito, compresi gli interessi maturati e le spese sostenute.
Ricerca scientifica
L'art. 18 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente:
"Nel quadro dei programmi del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per la protezione delle risorse biologiche, nonchè per ricerche di biologia marina applicata alla pesca e di tecnologie applicate alla pesca, con particolare riguardo allo sviluppo e al sostegno tecnico dell'acquacoltura e della maricoltura in genere, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a finanziare programmi di ricerca applicata e di attività sperimentali.
Ai fini indicati dal comma precedente nonchè per l'esecuzione di ricerche giuridico-economiche dirette alla attuazione degli scopi di cui all'art. 1 della presente legge, l'Assessore può stipulare apposite convenzioni con il CNR, l'Ente siciliano di promozione industriale (ESPI), istituti universitari ed enti e centri specializzati.
Le convenzioni di cui al precedente comma sono stipulate previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale e prescindendo dal parere prescritto dall'art. 5 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni".(1)
La Corte Costituzionale con sentenza n. 991 del 12/27-10-88, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui prescrive che le convenzioni ivi previste sono stipulate "prescindendo dal parere prescritto dall'art. 5 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni".
Titolo II
Consiglio regionale della pesca @#
Composizione (1)
(modificato dall'art. 14 della L.R. 25/90)
Il Consiglio regionale della pesca è composto:
a) dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca che lo presiede;
b) dal direttore regionale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, che presiede il Consiglio in caso di assenza o impedimento dell'Assessore;
c) dal dirigente del gruppo di lavoro "pesca" dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
d) dai comandanti delle direzioni marittime della Sicilia o loro delegati;
e) dal dirigente del gruppo di lavoro "opere marittime" dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
f) dal direttore dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC);
g) da un rappresentante del Registro italiano navale;
h) da un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio;
i) da tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali, scelti dall'Assessore regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne designate dalle organizzazioni stesse;
l) da tre rappresentanti delle maggiori associazioni delle cooperative, scelti dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne designate dalle associazioni stesse;
m) da un rappresentante della federazione nazionale della pesca;
n) da sette esperti del settore della pesca, scelti dall'Assessore.
Il Consiglio può essere integrato dai presidenti delle camere di commercio o dai capi degli uffici marittimi tutte le volte che vengono trattati problemi che interessino le rispettive zone di competenza, nonchè da tre docenti della facoltà di scienze delle università siciliane designati dai rettori su indicazioni delle facoltà medesime e da un rappresentante del CNR quando vengano trattate materie che riguardano la ricerca scientifica, la disciplina della pesca e tutte le volte che l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca lo riterrà opportuno.
Nella Disposizione dell'Ass. Cooperazione 24 gennaio 2003 si comunica che con Decr. Ass. 24 dicembre 2002 si è proceduto alla costituzione per un triennio del Consiglio regionale della pesca.
Il Consiglio regionale della pesca è costituito con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I componenti del Consiglio, che non ne facciano parte in relazione alla qualifica rivestita, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca con qualifica non inferiore ad assistente.
Competenze del Consiglio regionale
L'art. 19 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente:
"Il Consiglio regionale della pesca:
a) determina, entro quattro mesi dalla sua costituzione, i temi che dovranno formare oggetto dei programmi di ricerca applicata e di attività sperimentali;
b) valuta dal punto di vista tecnico-finanziario i programmi e ne propone il finanziamento all'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
c) acquisisce i risultati dello svolgimento dei programmi e propone all'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, la pubblicazione degli stessi".
Funzione consultiva
Il Consiglio regionale della pesca esprime pareri:
a) sulle istanze di ammissione alle agevolazioni previste dalla legislazione regionale;
b) sui provvedimenti concernenti la disciplina della pesca nelle acque compartimentali della Regione;
c) in tutti gli altri casi previsti dalla legislazione vigente.
Altresì, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può chiedere il parere del Consiglio regionale della pesca:
a) su progetti di legge e regolamenti concernenti il settore della pesca;
b) sulle iniziative rivolte alla protezione delle risorse biologiche, alle ricerche di biologia marina applicata alla pesca con particolare riguardo allo sviluppo ed al sostegno tecnico dell'acquacoltura e della maricoltura;
c) in generale, sui problemi relativi al settore della pesca.
Il Consiglio regionale della pesca può presentare all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di propria iniziativa, proposte di provvedimenti legislativi regionali o di provvedimenti amministrativi di ricerche e di studi relativi al settore della pesca.
Incarichi ad esperti
L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può avvalersi dell'opera dei componenti del Consiglio della pesca e degli esperti di cui al precedente art. 14, conferendo loro incarichi per partecipare a convegni, commissioni e comitati in genere, a carattere nazionale, e sentita la Giunta regionale per quanto riguarda quelli di carattere internazionale, che abbiano per oggetto problemi riguardanti la pesca.
Ai suddetti componenti ed esperti spetta, agli effetti della indennità di missione, lo stesso trattamento previsto per i direttori regionali.
Titolo III
Costituzione di società per la pesca
Forme associative pubblicistiche
L'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) è autorizzato a costituire società cui partecipino privati e società a partecipazione statale che abbiano per oggetto l'attività di pesca, la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti ittici.
Per le finalità del comma precedente è istituito presso l'ESPI un fondo a gestione separata con una dotazione iniziale di lire 500 milioni per l'anno 1980.
All'ulteriore incremento del fondo stesso si provvederà contestualmente all'approvazione del piano di investimenti per il quadriennio 1980-1983.
Atti relativi alla costituzione
Gli atti relativi alla partecipazione alle società di cui al precedente art. 19 dovranno essere deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ESPI e saranno sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, previo parere della Giunta per le partecipazioni dell'Assemblea regionale.
Interventi per l'acquacoltura (1)
Per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento di impianti ed attrezzature per la piscicoltura, la molluschicoltura e la maricoltura in genere possono essere concessi a pescatori singoli o associati, nonchè ad imprese individuali o societarie, anche se non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato, nella misura non superiore rispettivamente al 30 e al 40 per cento della spesa necessaria.
La misura del contributo è del 40 per cento per le iniziative realizzate da cooperative di pescatori o loro consorzi.
Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 85/80 i benefici previsti dal presente articolo, possono essere altresì concessi per la realizzazione, l'ampliamento ed il completamento di impianti ed attrezzature per la piscicoltura in acque interne.
Inoltre, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della L.R. 119/83 gli stessi benefici sono estesi anche per l'acquisizione e/o utilizzazione di idonee tecnologie per la realizzazione, avviamento e conduzione di impianti di pescicoltura, molluschicoltura e maricoltura in genere.
Modalità e limiti di concessione
(sostituito dall'art. 103 della L.R. 96/81)
I contributi a fondo perduto previsti dall'articolo precedente sono erogati dall'Assessore regionale per la cooperazione, l'artigianato e la pesca, sulla base di un programma annuale predisposto dall'Assessore stesso, sentito il Consiglio regionale per la pesca e previo parare della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, secondo le seguenti modalità:
- il 50 per cento del contributo, elevabile al 70 per cento per le cooperative e loro consorzi, previa dimostrazione dell'avvenuto appalto dei lavori, dietro presentazione di copia del contratto di appalto e della dichiarazione di inizio dei lavori da parte del direttore dei medesimi;
- il 40 per cento del contributo o eventuale quota residua fino alla concorrenza del 70 per cento dell'ammontare complessivo della somma appaltata ed emessa a contributo;
- la residua parte all'avvenuta esecuzione dei lavori e dietro prova della corrispondenza dell'importo dei lavori eseguiti all'importo di quelli ammessi a contributo.
Ove i lavori risultino, in chiusura, di importo inferiore, il contibuto regionale è ridotto proporzionalmente, salvo il successivo recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza.
I contributi sul pagamento degli interessi per i finanziamenti concessi sa istituti ed aziende di credito sono liquidati nella misura e con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5.
I benifici previsti per iniziative di cui all'articolo precedente, che possono essere estesi alle iniziative già realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono cumulabili con quelli previsti da disposizioni statali o comunitarie, entro il limite massimo del 90 per cento dell'investimento.
Vincoli urbanistici
Per la realizzazione degli impianti di cui all'art. 22 si applicano le disposizioni contenute nell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e nell'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
Interventi per tonnare fisse
Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali conseguiti nell'anno 1979 dagli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque dei compartimenti marittimi siciliani possono essere concessi in favore dei titolari delle tonnare medesime, persone fisiche o giuridiche, le seguenti agevolazioni:
a) dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca contributi a fondo perduto fino al 30 per cento e per una spesa complessiva non superiore a lire 500 milioni per l'acquisto e la manutenzione di imbarcazioni destinate alle tonnare, di attrezzature e di reti. Per le stesse finalità possono essere concessi altresì contributi nel pagamento degli interessi, relativi a finanziamenti accordati da istituti e da aziende di credito, nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 8;
b) dall'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale contributi nella misura del 50 per cento dell'ammontare degli oneri previdenziali e assistenziali relativi al personale impiegato nell'attività stagionale aprile-luglio.
Zone di tutela biologica
I provvedimenti relativi alle zone di tutela biologica, di cui all'art. 98 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono adottati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti le commissioni consultive locali e il Consiglio regionale della pesca.
Tutela dell'ittiofauna
Allo scopo di consentire la riproduzione e la crescita delle specie ittiche, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca determinerà i periodi, che non potranno superare il termine di due mesi ogni anno, in cui è vietata o limitata la pesca a strascico a natanti iscritti in compartimenti della Regione, individuando le zone e disponendo la sospensione dei permessi di pesca di cui all'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963.
Per le finalità previste dal precedente comma l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca predisporrà, sentito il Consiglio regionale della pesca, un programma annuale che preveda, oltre il periodo di divieto e le zone interessate, l'istituzione di corsi di aggiornamento professionale e il relativo onere.
Il programma di cui al comma precedente è sottoposto per il parere alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.
Regolamentazione della pesca subacquea
(sostituito dall'art. 101 della L.R. 96/81)
L'esercizio della pesca subacquea nonchè la cattura e la raccolta di tutte le specie marine di interesse economico con l'uso di apparecchi ausiliari autonomi o non di respirazione è regolamentato con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il Consiglio regionale della pesca.
Industria di lavorazione del pescato
L'Assessore regionale per l'industria, per le iniziative dirette alla realizzazione di stabilimenti per la lavorazione e la conservazione del pescato, la cui spesa complessiva non superi la somma di lire 500 milioni, è autorizzato altresì a concedere contributi sul pagamento degli interessi relativi a finanziamenti concessi da istituti di credito sugli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, i macchinari, le attrezzature e gli allacciamenti.
La misura degli interessi a carico dei beneficiari e le modalità per la concessione dei contributi, sono quelle previste rispettivamente dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5.
I benefici per le iniziative di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti da disposizioni statali o comunitarie.
Ripopolamento attivo
In attesa che si realizzino i consorzi di enti pubblici locali previsti dall'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad attuare le iniziative per lo sviluppo del patrimonio ittico previste dallo stesso art. 1 sopra citato.
Per la realizzazione di dette finalità l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può stipulare apposite convenzioni con gli enti e gli organismi indicati all'art. 13 della presente legge.
Borse di studio per attività di ricerca
Nel quadro dei programmi di ricerca previsti dal primo comma dell'art. 18 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, quale modificato con l'art. 13 della presente legge, la Regione Siciliana istituisce cinque borse di studio della durata non superiore a due anni mediante convenzioni da stipulare con il CNR.
Rifinanziamento della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5
Il finanziamento delle opere relative ai mercati ittici, di cui all'art. 17 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è prorogato per il triennio 1980-82 secondo l'autorizzazione di spesa prevista al successivo art. 32.
Finanziamento della legge
Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 74.350 milioni di cui:
a) lire 56.350 milioni a carico degli esercizi finanziari per il triennio 1980-1982 destinate come segue:
- articoli 3 e 5, lire 9.000 milioni; - art. 4, lire 5.400 milioni; - art. 9, lire 2.500 milioni; - art. 11, lire 9.000 milioni; - art. 12, lire 1.000 milioni; - art. 13, lire 1.450 milioni; - art. 19, lire 500 milioni; - art. 21 (contributi), lire 7.000 milioni; - art. 24, lett. a, lire 500 milioni; - art. 24, lett. b, lire 900 milioni; - art. 26, lire 10.000 milioni; - art. 30, lire 100 milioni; - art. 31, lire 9.000 milioni;
b) lire 18.000 milioni per i seguenti limiti di impegno:
- art. 8, limite di impegno dodicennale di lire 500 milioni per l'anno 1981;
- art. 21 (finanziamenti), limite di impegno decennale di lire 600 milioni per l'anno 1980;
- art. 28, limite di impegno dodicennale di lire 500 milioni per l'anno 1982.
La spesa di lire 9 mila milioni di cui al comma precedente, destinata alle finalità degli articoli 3 e 5, è così ripartita:
Art. 3: - lett. a, lire 1.500 milioni; - lett. b, lire 1.000 milioni; - lett. c, lire 1.500 milioni; - lett. d, lire 1.500 milioni; Art. 5: - lett. a, lire 500 milioni; - lett. b, lire 3.000 milioni.
L'onere di lire 32.000 milioni, per gli esercizi finanziari 1980-1981, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1979-1981, approvato con legge regionale 13 agosto 1979, n. 203, funzione 05 - settore 01 - programma 13 - elemento di programma 03: "Razionalizzazione della pesca marittima e potenziamento ed ammodernamento delle relative strutture".
Le quote relative a ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982 saranno determinate con la legge di bilancio, a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Gli oneri a carico degli esercizi finanziari decorrenti dal 1982 troveranno riscontro nei successivi bilanci pluriennali della Regione.
Sono abrogati gli articoli da 2 a 11 della legge regionale 29 luglio 1957, n. 45, l'art. 16 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, ed ogni altra disposizione comunque incompatibile con la presente legge.